LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2031<br />
Non vi è quindi nulla che contrasti con i principi fondamentali<br />
dell’ordinamento » ( 78 ). Successivamente, la Corte Suprema, affrontando<br />
un caso in cui si discuteva della validità di un atto traslativo<br />
coinvolgente un immobile in comunione legale (rectius: un immobile<br />
che, secondo una delle parti, avrebbe formato oggetto della comunione),<br />
ha deciso che la questione concernente la possibilità di sottrarre<br />
un singolo bene al regime ex art. 177 ss. c.c. poteva essere accantonata<br />
proprio in considerazione del fatto che l’esclusione del bene dalla<br />
comunione, in quanto inserita nel verbale di separazione consensuale,<br />
avrebbe preso effetto solo a partire dall’omologazione, cioè dal momento<br />
in cui si attuava lo scioglimento del regime medesimo ( 79 ).<br />
Come si è visto, dunque, la giurisprudenza sembra percorrere<br />
senza esitazioni di sorta la via della condicio juris, laddove in dottrina si<br />
preferisce consigliare ai contraenti di ricorrere alla condicio facti ( 80 ).<br />
Contro le conclusioni di cui sopra ( 81 ) sono state mosse critiche da<br />
chi ( 82 ) ha ritenuto di dover sottolineare il carattere indisponibile della<br />
(78) Cfr. Trib. Bergamo, 15 novembre 1984, in Giust. civ., 1985, I, p. 215; in Riv.<br />
not., 1985, II, p. 926; nello stesso senso v. anche App. Brescia, 4 dicembre 1984, in Vita<br />
not., 1984, p. 1595.<br />
(79) Cass., 15 maggio 1997, n. 4306, cit. Nella medesima ottica si colloca la<br />
successiva Cass., 9 aprile 2008, n. 9174, che insiste in particolare sul profilo per cui gli<br />
accordi di separazione consensuale acquistano efficacia giuridica « solo in seguito al<br />
provvedimento di omologazione », con la conseguenza che, « in difetto di tale omologazione<br />
le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a<br />
meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al<br />
regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un<br />
accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un<br />
coniuge a favore dell’altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale<br />
non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con<br />
addebito) ».<br />
(80) Cfr. METITIERI, <strong>La</strong> funzione notarile nei trasferimenti di beni tra coniugi in<br />
occasione di separazione e divorzio, in Riv. not., 1995, I, p. 1162 s.; nello stesso senso<br />
OBERTO, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio,<br />
cit., p. 173; sostiene l’opportunità di condizionare espressamente il regolamento<br />
patrimoniale della separazione consensuale all’efficacia del provvedimento di omologazione<br />
anche BRIGANTI, Crisi della famiglia e attribuzioni patrimoniali, in Riv. not.,<br />
1997, I, p. 7.<br />
(81) Già esposte in OBERTO, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di<br />
separazione e divorzio, cit., p. 173; ID., I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 710 ss.<br />
(82) Cfr. DE PAO<strong>LA</strong>, I trasferimenti immobiliari nella crisi familiare, relazione<br />
presentata all’incontro di studio sull’argomento: « Temi attuali del diritto di famiglia »,<br />
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenuto a Frascati dal 28 al 30<br />
ottobre 1999, (testo dattiloscritto), p. 36 s.