LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2053<br />
debito di valuta, su cui sono dovuti gli interessi legali e, in caso di mora,<br />
l’eventuale maggior danno contemplato dall’art. 1224 cpv. c.c. ( 172 ).<br />
10. Effetti dichiarativi della divisione: profili fiscali e rapporti con i<br />
terzi. — Il principale problema in tema di effetti della divisione della<br />
comunione coniugale attiene all’accertamento della natura di questi,<br />
vale a dire se essi siano di carattere dichiarativo, ovvero costitutivo. Ad<br />
avviso, infatti, di una parte della dottrina ( 173 ), l’effetto della divisione<br />
della comunione ordinaria costituitasi a seguito dello scioglimento di<br />
una comunione legale non sarebbe quello dichiarativo, peculiare invece<br />
della divisione della comunione ereditaria. Situazione, questa, in virtù<br />
della quale ogni coerede è reputato solo ed immediato successore in<br />
tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione<br />
e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni<br />
ereditari (art. 757 c.c.) ( 174 ). <strong>La</strong> divisione della comunione (già) legale,<br />
secondo la citata opinione, potrebbe condurre al trasferimento in<br />
favore di un coniuge del diritto su beni in precedenza acquistati ed<br />
intestati esclusivamente all’altro coniuge o su beni che, in quanto<br />
facenti parte della c.d. communio de residuo, si trovavano, prima dello<br />
scioglimento della comunione, nell’esclusiva titolarità e disponibilità<br />
dell’altro coniuge. <strong>La</strong> divisione del patrimonio coniugale, pertanto,<br />
allorché determini un mutamento nella titolarità dei diritti facenti parte<br />
della massa, presenterebbe, in parte qua, natura traslativa di attribuzione<br />
del diritto ( 175 ).<br />
<strong>La</strong> premessa di cui sopra, sempre secondo la tesi esposta, determinerebbe<br />
peculiari conseguenze sul piano possessorio, così come su<br />
quello fiscale, posto che, quanto al primo profilo, al coniuge, subentrante,<br />
in seguito alla divisione della comunione coniugale, nel possesso<br />
di un bene posseduto in precedenza soltanto dall’altro coniuge, non si<br />
applicherebbe l’istituto della successione nel possesso, bensì quello<br />
dell’accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, c.c.); quanto al<br />
secondo, alla divisione dei beni della comunione legale dovrebbe<br />
(172) Così sempre A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit.,<br />
p. 64 s.<br />
(173) Cfr. PA<strong>LA</strong>DINI, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni,<br />
cit., p. 438; SCALETTA, Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi, cit., p. 676.<br />
(174) Sul punto, cfr. GUARINO, voce Comunione (Dir. civ.), cit., p. 263 e, in<br />
giurisprudenza, Cass. 5 marzo 1987, n. 2320, in Nuova giur. civ. comm., 1987, p. 456.<br />
(175) Cfr. PA<strong>LA</strong>DINI, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni,<br />
cit., p. 438.