07.06.2013 Views

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2053<br />

debito di valuta, su cui sono dovuti gli interessi legali e, in caso di mora,<br />

l’eventuale maggior danno contemplato dall’art. 1224 cpv. c.c. ( 172 ).<br />

10. Effetti dichiarativi della divisione: profili fiscali e rapporti con i<br />

terzi. — Il principale problema in tema di effetti della divisione della<br />

comunione coniugale attiene all’accertamento della natura di questi,<br />

vale a dire se essi siano di carattere dichiarativo, ovvero costitutivo. Ad<br />

avviso, infatti, di una parte della dottrina ( 173 ), l’effetto della divisione<br />

della comunione ordinaria costituitasi a seguito dello scioglimento di<br />

una comunione legale non sarebbe quello dichiarativo, peculiare invece<br />

della divisione della comunione ereditaria. Situazione, questa, in virtù<br />

della quale ogni coerede è reputato solo ed immediato successore in<br />

tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione<br />

e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni<br />

ereditari (art. 757 c.c.) ( 174 ). <strong>La</strong> divisione della comunione (già) legale,<br />

secondo la citata opinione, potrebbe condurre al trasferimento in<br />

favore di un coniuge del diritto su beni in precedenza acquistati ed<br />

intestati esclusivamente all’altro coniuge o su beni che, in quanto<br />

facenti parte della c.d. communio de residuo, si trovavano, prima dello<br />

scioglimento della comunione, nell’esclusiva titolarità e disponibilità<br />

dell’altro coniuge. <strong>La</strong> divisione del patrimonio coniugale, pertanto,<br />

allorché determini un mutamento nella titolarità dei diritti facenti parte<br />

della massa, presenterebbe, in parte qua, natura traslativa di attribuzione<br />

del diritto ( 175 ).<br />

<strong>La</strong> premessa di cui sopra, sempre secondo la tesi esposta, determinerebbe<br />

peculiari conseguenze sul piano possessorio, così come su<br />

quello fiscale, posto che, quanto al primo profilo, al coniuge, subentrante,<br />

in seguito alla divisione della comunione coniugale, nel possesso<br />

di un bene posseduto in precedenza soltanto dall’altro coniuge, non si<br />

applicherebbe l’istituto della successione nel possesso, bensì quello<br />

dell’accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, c.c.); quanto al<br />

secondo, alla divisione dei beni della comunione legale dovrebbe<br />

(172) Così sempre A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit.,<br />

p. 64 s.<br />

(173) Cfr. PA<strong>LA</strong>DINI, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni,<br />

cit., p. 438; SCALETTA, Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi, cit., p. 676.<br />

(174) Sul punto, cfr. GUARINO, voce Comunione (Dir. civ.), cit., p. 263 e, in<br />

giurisprudenza, Cass. 5 marzo 1987, n. 2320, in Nuova giur. civ. comm., 1987, p. 456.<br />

(175) Cfr. PA<strong>LA</strong>DINI, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni,<br />

cit., p. 438.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!