LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2033<br />
fattispecie risolta dalla Cassazione nel 1996 ( 88 ), in un caso in cui la<br />
convenzione divisoria dava atto della rinunzia del marito ad ogni suo<br />
diritto sull’azienda coniugale, in cambio del corrispettivo di lire cinquanta<br />
milioni. A commento della decisione si è osservato che, nonostante<br />
il ricorso, nell’accordo in questione, a termini che sembrerebbero<br />
integrare una fattispecie transattiva, la situazione non sembra<br />
realmente configurare una transazione, ma un contratto di divisione<br />
puro, mediante il quale il marito trasferisce alla moglie la propria quota<br />
di contitolarità dell’azienda commerciale, che, a seguito della convenzione<br />
di separazione dei beni, è divenuta parte di una comunione<br />
ordinaria, e, quale corrispettivo della cessione, si attende il pagamento<br />
della somma pattuita ( 89 ).<br />
Talora può accadere invece che la controversia sia consapevolmente<br />
risolta con l’attribuzione di determinati beni indipendentemente<br />
dalla proporzionalità tra porzioni e quote, dando così luogo ad un vero<br />
e proprio accordo transattivo che, realizzando lo scioglimento della<br />
comunione ordinaria tra i coniugi, è idoneo a tradursi, sul piano<br />
pratico, in una fattispecie traslativa ( 90 ). Tale accordo, assumendo<br />
quindi la natura di vera e propria transazione postmatrimoniale ( 91 ),<br />
non sarà soggetto alle norme in tema di divisione.<br />
Per quanto attiene alla forma della divisione amichevole di beni già<br />
in comunione legale si è posto nella pratica (una pratica ... assai dotata<br />
di fantasia, a quanto pare!) il problema dell’eventuale necessità del<br />
rispetto del requisito imposto dall’art. 162 c.c. per la validità delle<br />
convenzioni matrimoniali. Al riguardo sarà sufficiente ricordare come i<br />
tratti distintivi di siffatti negozi siano tali da non consentire in alcun<br />
modo di riscontrarne la presenza in alcuno dei possibili contratti della<br />
crisi coniugale. Meno che mai ciò sarà possibile di fronte ad un accordo<br />
divisorio che intervenga dopo lo scioglimento del regime legale, al solo<br />
(88) Cass., 11 novembre 1996, n. 9846, cit.<br />
(89) Così MONTECCHIARI, In tema di forma e contenuto delle convenzioni matrimoniali<br />
modificative, Nota a Cass., 11 novembre 1996, n. 9846, in Dir. fam., 1997, p. 1341.<br />
(90) Cfr. DORIA, Autonomia privata e « causa » familiare. Gli accordi traslativi tra<br />
i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, cit., p. 273 s.<br />
(91) Su cui cfr. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 679 ss.; ID.,<br />
Prestazioni « una tantum » e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e<br />
divorzio, cit., p. 106 ss., 129 ss.