07.06.2013 Views

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2049<br />

indivisibile in natura, mentre gli utili e gli incrementi (per il loro valore)<br />

potrebbero essere anche divisi.<br />

Per quanto attiene invece alle aziende e agli incrementi aziendali ex<br />

art. 178 c.c., avendo espresso adesione all’indirizzo che le esclude dalla<br />

caduta in contitolarità « reale » al momento dello scioglimento del<br />

regime, secondo il principio valevole per la realizzazione di ogni ipotesi<br />

di comunione residuale ( 159 ), occorrerà pure escludere il ricorso al<br />

procedimento divisorio così come sopra descritto, dovendosi invece<br />

procedere al conteggio dei rapporti dare-avere che caratterizza la<br />

liquidazione, per l’appunto, della comunione de residuo, con determinazione<br />

della somma che, all’esito di tali conteggi, sarà dovuto dall’uno<br />

all’altro dei coniugi ( 160 ).<br />

9. Rendiconto e approvazione del progetto di divisione. Gli eventuali<br />

conguagli. — Come posto in luce dalla dottrina ( 161 ), le norme sui<br />

rimborsi e le restituzioni esauriscono la disciplina dei rapporti di<br />

credito e debito dei coniugi in relazione al regime della comunione<br />

legale, sicché — considerato il fatto che l’amministrazione dei beni<br />

comuni è affidata ad entrambi i coniugi — non sussiste obbligo<br />

reciproco di rendimento del conto ( 162 ). Peraltro, rilevato che assai<br />

sovente, tra scioglimento e divisione della comunione, si colloca un<br />

certo intervallo temporale, durante il quale la comunione legale si<br />

trasforma in una comunione ordinaria, ben può accadere che in questo<br />

periodo la gestione dei beni comuni dia luogo a rapporti di creditodebito<br />

tra le parti per frutti percepiti, spese sostenute, migliorie<br />

apportate, ecc. Ciò giustifica la redazione di un rendiconto, secondo il<br />

procedimento regolato dagli artt. 263 ss. c.p.c. ( 163 ). <strong>La</strong> medesima<br />

(159) V. supra, Cap. IX, § 4.<br />

(160) Contra, per la descrizione delle modalità divisorie della comunione de<br />

residuo, secondo le della comunione immediata, cfr. A. CECCHERINI, Crisi della famiglia<br />

e rapporti patrimoniali, cit., p. 58 ss.<br />

(161) A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p. 63.<br />

(162) Nel senso che « Vigendo, tra i coniugi, il regime della comunione degli utili<br />

e degli acquisti (nella specie: in forza di convenzione stipulata il 23 marzo 1920, sotto<br />

il vigore del c.c. del 1865), venuta a morte la moglie, non sussiste, a carico del marito,<br />

né ex art. 216 (testo originario), né ex art. 184 e 192 (testo vigente) cc., l’obbligo di<br />

rendere il conto all’erede della defunta degli atti di amministrazione, anche straordinaria,<br />

compiuti in via esclusiva in costanza di vita matrimoniale », cfr. Trib. Catania, 29<br />

marzo 1990, in Giust. civ., 1990, I, p. 2159.<br />

(163) Così A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p. 63 s.,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!