LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2035<br />
A questo punto la Corte si pone l’ulteriore quesito correlato alla<br />
particolarità della fattispecie sottopostale; fattispecie nella quale uno<br />
dei beni oggetto del pregresso regime comunitario era rappresentato da<br />
un’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.<br />
Al riguardo viene dunque in considerazione l’art. 191 cpv. c.c.<br />
secondo cui nel caso di azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita<br />
dopo il matrimonio, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. d), c.c., lo<br />
scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei<br />
coniugi, osservata la forma prevista dall’art. 162 c.c. In realtà, anche in<br />
questa ipotesi il concetto di scioglimento va inteso come distinto da<br />
quello di divisione, per cui una volta verificatasi una causa generale di<br />
cessazione del regime legale che abbia coinvolto indistintamente tutti i<br />
rapporti già in comunione legale, non vi è più spazio alcuno per<br />
l’applicazione dell’art. ult. cit.<br />
6. <strong>La</strong> divisione giudiziale. Generalità. Norme sullo scioglimento<br />
della divisione ereditaria applicabili e non applicabili. Le fasi della<br />
divisione. — Nel caso i coniugi, o i rispettivi eredi, non riescano a<br />
raggiungere un accordo sulla divisione amichevole, non rimarrà alla<br />
parte interessata che promuovere la relativa azione giudiziale, di natura<br />
contenziosa ( 96 ), da esperirsi nelle forme del rito ordinario ( 97 ), inte-<br />
della quale avviene il passaggio della situazione potenziale di divisibilità (conseguente<br />
al pregresso scioglimento) all’attualità (derivante dal compimento della divisione)<br />
dell’attribuzione a ciascuno dei coniugi della esclusiva titolarità di uno o più diritti o<br />
cespiti precedentemente comuni: la divisione infatti non incide su una situazione<br />
giuridica di comunione legale speciale alla quale soltanto è riferibile la disciplina degli<br />
artt. 162 e 163 c.c., situazione che più non esiste nel momento in cui viene posta in<br />
essere la divisione convenzionale, alla quale perciò torna applicabile la disciplina di<br />
forma e di sostanza che regola la divisione ordinaria in funzione della sua natura e dei<br />
beni che ne formano oggetto. E va ricordato, a questo proposito, che, con riferimento<br />
a qualsivoglia cespite, la sostituzione, nel patrimonio dei condividenti, del diritto<br />
esclusivo in luogo della situazione di contitolarità indivisa, ben può avvenire, secondo<br />
i principi generali, mediante l’attribuzione a uno di essi dell’intero bene e all’altro<br />
dell’equivalente pecuniario del valore della quota, se non anche mediante liquidazione<br />
del valore del cespite con alienazione a terzi, e conseguente distribuzione del ricavato<br />
pro quota: le quali ipotesi riguardano anche, ed anzi esemplarmente, la divisione di<br />
un’azienda commerciale normalmente non suscettibile di divisione in natura se non a<br />
prezzo di dispersione della componente economica rappresentata dall’avviamento »<br />
(Cass., 11 novembre 1996, n. 9846, cit.).<br />
(96) Cfr. GA<strong>LA</strong>SSO, Del regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 517.<br />
(97) In ordine alla competenza e alla procedura da seguire v. per tutti GRASSELLI,<br />
<strong>La</strong> divisione dei beni nella comunione legale tra i coniugi, cit., p. 331 s. Da notare che