LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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2074<br />
LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />
c.c. deve essere computata, in aggiunta alla quota in piena proprietà<br />
spettante al predetto coniuge superstite ( 232 ).<br />
A ben vedere, tale ultima conclusione deriva dalla espressa e<br />
speciale disposizione legislativa successoria, in forza della quale il<br />
legislatore, stabilendo che il peso in oggetto gravi « sulla porzione<br />
disponibile » (cfr. art. 540 cit.), manifesta chiaramente l’intento di<br />
trattare l’attribuzione alla stregua di un’attribuzione con dispensa da<br />
imputazione ex art. 564, secondo comma, c.c. Il legislatore delle<br />
successioni mostra così di voler non solo garantire il godimento di tali<br />
diritti, ma anche attribuire al coniuge superstite un utile economico<br />
destinato, almeno quando grava solo sulla disponibile, ad addizionarsi<br />
alla quota astratta di legittima ( 233 ). Inutile dire, allora, che, se questa è<br />
la ragione per la quale nella divisione ereditaria il diritto ex art. 540 c.c.<br />
va computato anche nel caso di attribuzione della proprietà esclusiva al<br />
coniuge superstite, tale ultima norma non può in alcun modo essere<br />
invocata nel ben diverso caso della divisione conseguente allo scioglimento<br />
del regime legale, per la quale nessuna disposizione consacra per<br />
un coniuge (al di fuori del distinto caso dell’usufrutto giudiziale) un<br />
diritto gravante sulla quota dell’altro.<br />
Rimane quindi ulteriormente confermato a contrariis che, in caso di<br />
assegnazione del diritto di proprietà esclusiva in sede divisoria al<br />
coniuge già titolare del diritto di godimento attribuito in sede di crisi<br />
coniugale, costui dovrà corrispondere all’altro la metà del valore del<br />
bene « incrementato » dall’estinzione del diritto di godimento, come<br />
appare del resto intuitivo, non appena si ponga mente al fatto che, una<br />
volta ricevuta l’assegnazione in proprietà, il predetto coniuge ben<br />
(232) In favore di questa argomentazione, criticata nel testo, v. invece TEDESCO,<br />
Divisione della casa coniugale di proprietà comune e provvedimento di assegnazione del<br />
bene ad uno solo dei coniugi separati o divorziati, cit., p. 116 ss. e, sulle sue orme,<br />
CUBEDDU, Provvedimento di assegnazione della casa familiare e divisione del bene, loc.<br />
ult. cit.<br />
(233) Cfr. sul punto G. GABRIELLI, Commento all’art. 540 c.c., in Commentario alla<br />
riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 2, Padova, 1977,<br />
p. 834; L. FERRI, Dei legittimari. Art. 536-564, in Commentario del codice civile a cura<br />
di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1981, p. 56; CATTANEO, <strong>La</strong> vocazione necessaria<br />
e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, I, 5, Torino,<br />
1982, p. 400; Contra PEREGO, I presupposti della nascita dei diritti d’abitazione e d’uso a<br />
favore del coniuge superstite, in AA.VV., Studi in onore di Grassetti, III, Milano, 1980, p.<br />
1410, secondo cui se il coniuge acquista la piena proprietà della casa o dei mobili, il fine<br />
della norma, che è quello di assicurargli il godimento di tali beni, sarebbe già raggiunto<br />
e non vi sarebbe quindi alcun motivo per attribuirgli un ulteriore vantaggio.