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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2037<br />

condividenti, mentre l’art. 715 c.c. prevede forme d’impedimento non<br />

concepibili nel caso in esame.<br />

Ad analoga conclusione negativa si deve pervenire quanto all’applicabilità<br />

delle norme sulla divisione ereditaria che presuppongono<br />

l’esistenza di un testatore (artt. 733, 734, 735 c.c.) o di operazioni<br />

riferibili ai soli coeredi (artt. 715, 724, 725, 731, 732 c.c.); lo stesso vale<br />

per le disposizioni dei capi secondo e terzo (collazione e pagamento dei<br />

debiti) del titolo quarto del libro secondo del codice. Va qui tenuto<br />

presente che il rapporto fra i coniugi partecipanti alla comunione è ben<br />

diverso da quello fra i coeredi, che entrano in relazione, non per loro<br />

volontà, ma per il tramite della vocazione ricollegabile esclusivamente<br />

alla volontà del testatore o a quella della legge ( 104 ). Solo nel caso di<br />

scioglimento della comunione per morte di uno dei coniugi la quota<br />

dell’attivo della comunione spettante al defunto verrà a far parte della<br />

sua eredità e, limitatamente ad essa, potranno eventualmente trovare<br />

applicazione sia i citati commi dell’art. 713 c.c., sia l’art. 715 c.c., sia le<br />

altre disposizioni appena menzionate ( 105 ).<br />

Con particolare riguardo, poi, all’art. 732 c.c. sulla prelazione<br />

ereditaria e sul retratto successorio, andrà ripetuto ( 106 ) che la norma<br />

non può trovare applicazione in favore del coniuge condividente ( 107 ),<br />

posto che essa, pur essendo inserita nel capo relativo alla divisione, non<br />

possiede natura propriamente divisoria ( 108 ), tanto più se si considera<br />

che l’alienazione non rientra nelle operazioni di divisione, ma semmai<br />

le precede.<br />

Venendo invece a trattare delle norme che debbono ritenersi<br />

interessate dal rinvio di cui all’art. 1116 c.c., oltre che idonee a superare<br />

il vaglio della compatibilità, va detto subito che tra queste spiccano in<br />

particolare gli artt. 718, 726-730 c.c., che permettono di procedere alla<br />

divisione in natura ( 109 ): concetto, questo, cui del resto fa espresso<br />

(104) Cfr. BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 636 s.<br />

(105) In questo senso v. anche BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 636 s.<br />

(106) V. supra, Cap. XXII, § 3.<br />

(107) Diverso, ovviamente, è il discorso con riguardo ai beni che gli fossero<br />

pervenuti mortis causa dal coniuge deceduto.<br />

(108) Così GENNARI, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 417, nt. 180. Per le<br />

medesime conclusioni v. anche CECCHEL<strong>LA</strong>, Aspetti processuali della divisione nella<br />

comunione tra coniugi, cit., p. 34.<br />

(109) Cfr. VENDITTI, <strong>La</strong> comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento, cit., p. 279;<br />

GENNARI, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 417. Ammettono la possibilità di una<br />

divisione in natura anche MASTROPAOLO e PITTER, op. cit., p. 369 s., i quali fanno derivare

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