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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2093<br />

18.1. Competenza, legittimazione, rito e provvedimento. — L’usufrutto<br />

giudiziale ex art. 194 cpv. c.c. si costituisce, per l’appunto, per il<br />

tramite di un procedimento mirante all’emanazione di una sentenza di<br />

carattere costitutivo. Competente è, come si è già detto, il tribunale per<br />

i minorenni ex art. 38 disp. att. c.c.<br />

Il citato art. 38 richiama, come noto, il rito camerale. Tale dato<br />

normativo aveva fatto propendere parte della dottrina per una qualificazione<br />

in termini di giurisdizione volontaria del procedimento<br />

( 283 ), ma la Cassazione ne ha correttamente affermato il carattere<br />

contenzioso, nonostante che nella specie si fosse seguito il rito dei<br />

procedimenti in camera di consiglio e che il provvedimento impugnato<br />

avesse la veste formale di decreto ( 284 ). Conseguentemente, una volta<br />

esperito il reclamo dinanzi alla corte d’appello, ha ritenuto la decisione<br />

ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. <strong>La</strong> soluzione va senz’altro<br />

approvata, dato che la costituzione dell’usufrutto determina la compressione<br />

del diritto di proprietà di uno dei coniugi a vantaggio<br />

dell’altro: l’oggetto del procedimento attiene dunque a situazioni inerenti<br />

a diritti soggettivi e potestà (proprietà, usufrutto, diritti dei figli,<br />

doveri nei loro confronti). Il provvedimento conclusivo della procedura,<br />

al di là della veste formale di decreto, ha quindi valore di sentenza<br />

costitutiva ex art. 2908 c.c. e il rito natura contenziosa: l’unica che<br />

consente il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti<br />

( 285 ). Del resto, come si è già avuto modo dire ( 286 ), il richiamo dell’art.<br />

38 disp. att. c.c. può essere correttamente riferito ai soli casi in cui<br />

l’intervento del giudice si risolva in un’attività di giurisdizione volontaria,<br />

cioè in un’attività non consistente nella decisione su diritti o su<br />

status, ma estrinsecantesi in una sostanziale « amministrazione » di<br />

interessi privati.<br />

Quanto alla legittimazione attiva, questa compete sicuramente al<br />

coniuge affidatario della prole minorenne ( 287 ), così come a quello<br />

(283) Cfr. MASTROPAOLO e PITTER, op. cit., p. 374.<br />

(284) Cfr. Cass., 9 aprile 1994, n. 3350, cit.<br />

(285) Propendono per la natura contenziosa del procedimento in funzione di una<br />

maggiore protezione del diritto di difesa A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, cit.,<br />

p. 1185; DE FUSCO, Comunione dei beni. Scioglimento. Usufrutto giudiziale, cit., p. 260;<br />

DE PAO<strong>LA</strong>, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, cit., p. 713; MORA, Il<br />

contratto di divisione, Milano, 1995, p. 583; A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti<br />

patrimoniali, cit., p. 67; GA<strong>LA</strong>SSO, Del regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 536.<br />

(286) V. supra, Cap. XXI, § 3.1.<br />

(287) Così GENNARI, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 419.

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