Rapporto Ambientale - Parte 1
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Art. 30 – Siti e ambiti di valore archeologico<br />
1. Per siti e ambiti di valore archeologico si intendono le seguenti aree:<br />
a) Aree a vincolo archeologico, sottoposte a specifico vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lettera m)<br />
del D.Lgs. 42/2004 individuate alle Tavole 2 e alla Tavola 5;<br />
b) Aree a rischio archeologico, individuate alle Tavole 2, caratterizzate dall'accertato ritrovamento di<br />
beni di interesse archeologico e corrispondenti a un buffer di 75 o 200 metri dal punto del ritrovamento<br />
stesso ;<br />
c) Aree di rispetto archeologico corrispondenti a una fascia di 150 metri lungo i corsi d'acqua di cui<br />
all’apposito Elenco, parte integrante della presente normativa di piano, nonché aree espressamente<br />
indicate dalla Sovrintendenza ai beni archeologici.<br />
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del<br />
paesaggio di cui all’art.17, il PTCP definisce quale ulteriore obiettivo per le aree archeologiche la<br />
conservazione delle tracce e della memoria di presenze storico-culturali, attualmente alterate o<br />
scomparse, che hanno strutturato in modo significativo il territorio.<br />
3. Costituisce indirizzo per i siti e gli ambiti di valore archeologico, fatte salve eventuali successive<br />
intese con la competente Sovrintendenza, l’utilizzo, negli interventi di scavi o movimenti di terra in<br />
aree archeologiche, di mezzi idonei a salvaguardare l’integrità di eventuali reperti.<br />
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio<br />
l’individuazione delle aree archeologiche, con particolare riferimento alle centuriazioni romane,<br />
prevedendo specifiche modalità di tutela e trasformazione di tali ambiti e inserendo l’obbligo di<br />
segnalare preventivamente scavi e arature dei terreni aventi profondità maggiore ai 50 centimetri.