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attualità - Edagricole

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n. 3/2010 [ LEGGI,LAVOROEFISCO ] TerraeVita 31<br />

Le Regioni definiranno le zone<br />

per la vendemmia verde<br />

Le aree confinanti potrebbero avere diverso trattamento<br />

vendemmia verde<br />

è quindi definitivamente parti­<br />

L’operazione<br />

ta con l’emanazione, il 23 dicembre<br />

2009, da parte del ministero delle<br />

Politiche agricole, del decreto che fissa le<br />

norme generali di attuazione della misura<br />

comunitaria e ripartisce tra le regioni<br />

il plafond di 30 milioni di euro riferito al<br />

2010 e cioè al primo anno di applicazione<br />

della misura (vedi TV 49/09).<br />

Lo schema di decreto era stato approvato<br />

dalla Conferenza Stato Regione nella<br />

riunione prenatalizia del 17 dicembre<br />

2009 e allo stesso erano state apportate<br />

alcune modifiche rispetto allo schema<br />

predisposto dal Ministero e concordato<br />

con le organizzazioni di categoria, per<br />

tener conto delle richieste di parte regionale.<br />

In particolare è stato introdotto rispetto<br />

allo schema iniziale un articolo<br />

che stabilisce che l’importo dell’aiuto,<br />

determinato dalle Regioni in conformità<br />

ai principi stabiliti dal regolamento comunitario,<br />

tiene conto dei criteri individuati<br />

da un Comitato composto da due<br />

rappresentanti del Ministero, di cui uno<br />

[ PROCEDURE<br />

A breve le norme<br />

regionali<br />

[ DIMASSIMODAMOCLE ]<br />

in veste di presidente, tre rappresentanti<br />

delle Regioni, un rappresentante di<br />

Agea, un rappresentante di Inea, un rappresentante<br />

di Ismea e un rappresentante<br />

del Cra. Le regioni avranno comunque<br />

più libertà di azione anche nella fissazione<br />

delle zone ove sarà possibile effettuare<br />

la vendemmia verde con il risultato<br />

che in zone confinanti, ma appartenenti<br />

a regioni diverse potrà verificarsi che in<br />

una sia possibile applicare la misura anche<br />

ai vigneti Dop e e mentre nell’altra<br />

questa possibilità sia vietata. Così come<br />

le modalità di effettuazione della ven­<br />

Il decreto impegna poi le<br />

singole Regioni a decidere<br />

in base a criteri oggettivi<br />

e non discriminatori:<br />

a) la superficie oggetto<br />

dell’intervento con eliminazione<br />

quindi del limite inizialmente ipotizzato di 0,30 ha.<br />

b) se escludere dall’intervento alcune zone viticole, i<br />

vigneti iscritti a determinati albi e/o elenchi dei vini a<br />

denominazione di origine o ad indicazione geografica o<br />

determinate varietà;<br />

c) il metodo da attuare per l’eliminazione dei grappo­<br />

demmia verde potranno essere diverse<br />

da regione a regione.<br />

Nel dettaglio il decreto descrive quindi<br />

la misura e le condizioni che devono<br />

essere presenti per poter accedere alla<br />

misura ed effettuare la vendemmia verde<br />

a partire da maggio 2010. In particolare,<br />

premesso che la “vendemmia verde”<br />

consiste nella distruzione, o eliminazione<br />

totale dei grappoli non ancora giunti<br />

a maturazione, riducendo a zero la resa<br />

della intera unità vitata, formano oggetto<br />

della misura le unità vitate che:<br />

a) sono coltivate con le varietà di uve<br />

da vino classificate dalle Regioni in conformità<br />

all’accordo 25 luglio 2002 tra il<br />

Mipaaf e le Regioni e Province autonome<br />

di Trento e Bolzano;<br />

b) sono in buone condizioni vegetative<br />

e rispondono ai requisiti prescritti dal<br />

regolamento comunitario;<br />

c) sono impiantate da almeno quattro<br />

campagne;<br />

d) hanno formato oggetto di dichiarazione<br />

di vendemmia nella campagna<br />

precedente. n<br />

li tra manuale, meccanico e chimico.<br />

Inoltre viene posto un limite alla possibilità di richiedere<br />

l’aiuto per più campagne in quanto la stessa unità<br />

vitata non può essere ammessa all’aiuto previsto per la<br />

“vendemmia verde” per due anni consecutivi.<br />

A breve quindi verranno emanate le disposizioni regionali<br />

e verrà fissato da ciascuna Regione il termine di<br />

presentazione delle domande ai rispettivi organismi pagatori<br />

a differenza di quanto era stato inizialmente ipotizzato<br />

nel primo schema di decreto che prevedeva un<br />

termine nazionale del 15 aprile per la presentazione<br />

della domanda. nM.D.

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