attualità - Edagricole
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n. 3/2010 [ LEGGI,LAVOROEFISCO ] TerraeVita 31<br />
Le Regioni definiranno le zone<br />
per la vendemmia verde<br />
Le aree confinanti potrebbero avere diverso trattamento<br />
vendemmia verde<br />
è quindi definitivamente parti<br />
L’operazione<br />
ta con l’emanazione, il 23 dicembre<br />
2009, da parte del ministero delle<br />
Politiche agricole, del decreto che fissa le<br />
norme generali di attuazione della misura<br />
comunitaria e ripartisce tra le regioni<br />
il plafond di 30 milioni di euro riferito al<br />
2010 e cioè al primo anno di applicazione<br />
della misura (vedi TV 49/09).<br />
Lo schema di decreto era stato approvato<br />
dalla Conferenza Stato Regione nella<br />
riunione prenatalizia del 17 dicembre<br />
2009 e allo stesso erano state apportate<br />
alcune modifiche rispetto allo schema<br />
predisposto dal Ministero e concordato<br />
con le organizzazioni di categoria, per<br />
tener conto delle richieste di parte regionale.<br />
In particolare è stato introdotto rispetto<br />
allo schema iniziale un articolo<br />
che stabilisce che l’importo dell’aiuto,<br />
determinato dalle Regioni in conformità<br />
ai principi stabiliti dal regolamento comunitario,<br />
tiene conto dei criteri individuati<br />
da un Comitato composto da due<br />
rappresentanti del Ministero, di cui uno<br />
[ PROCEDURE<br />
A breve le norme<br />
regionali<br />
[ DIMASSIMODAMOCLE ]<br />
in veste di presidente, tre rappresentanti<br />
delle Regioni, un rappresentante di<br />
Agea, un rappresentante di Inea, un rappresentante<br />
di Ismea e un rappresentante<br />
del Cra. Le regioni avranno comunque<br />
più libertà di azione anche nella fissazione<br />
delle zone ove sarà possibile effettuare<br />
la vendemmia verde con il risultato<br />
che in zone confinanti, ma appartenenti<br />
a regioni diverse potrà verificarsi che in<br />
una sia possibile applicare la misura anche<br />
ai vigneti Dop e e mentre nell’altra<br />
questa possibilità sia vietata. Così come<br />
le modalità di effettuazione della ven<br />
Il decreto impegna poi le<br />
singole Regioni a decidere<br />
in base a criteri oggettivi<br />
e non discriminatori:<br />
a) la superficie oggetto<br />
dell’intervento con eliminazione<br />
quindi del limite inizialmente ipotizzato di 0,30 ha.<br />
b) se escludere dall’intervento alcune zone viticole, i<br />
vigneti iscritti a determinati albi e/o elenchi dei vini a<br />
denominazione di origine o ad indicazione geografica o<br />
determinate varietà;<br />
c) il metodo da attuare per l’eliminazione dei grappo<br />
demmia verde potranno essere diverse<br />
da regione a regione.<br />
Nel dettaglio il decreto descrive quindi<br />
la misura e le condizioni che devono<br />
essere presenti per poter accedere alla<br />
misura ed effettuare la vendemmia verde<br />
a partire da maggio 2010. In particolare,<br />
premesso che la “vendemmia verde”<br />
consiste nella distruzione, o eliminazione<br />
totale dei grappoli non ancora giunti<br />
a maturazione, riducendo a zero la resa<br />
della intera unità vitata, formano oggetto<br />
della misura le unità vitate che:<br />
a) sono coltivate con le varietà di uve<br />
da vino classificate dalle Regioni in conformità<br />
all’accordo 25 luglio 2002 tra il<br />
Mipaaf e le Regioni e Province autonome<br />
di Trento e Bolzano;<br />
b) sono in buone condizioni vegetative<br />
e rispondono ai requisiti prescritti dal<br />
regolamento comunitario;<br />
c) sono impiantate da almeno quattro<br />
campagne;<br />
d) hanno formato oggetto di dichiarazione<br />
di vendemmia nella campagna<br />
precedente. n<br />
li tra manuale, meccanico e chimico.<br />
Inoltre viene posto un limite alla possibilità di richiedere<br />
l’aiuto per più campagne in quanto la stessa unità<br />
vitata non può essere ammessa all’aiuto previsto per la<br />
“vendemmia verde” per due anni consecutivi.<br />
A breve quindi verranno emanate le disposizioni regionali<br />
e verrà fissato da ciascuna Regione il termine di<br />
presentazione delle domande ai rispettivi organismi pagatori<br />
a differenza di quanto era stato inizialmente ipotizzato<br />
nel primo schema di decreto che prevedeva un<br />
termine nazionale del 15 aprile per la presentazione<br />
della domanda. nM.D.