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Annalisa Favetti - Immediately

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legal<br />

Il genitore ha diritto di<br />

chiedere il rilascio ad<br />

nutum dell’abitazione,<br />

già concessa<br />

gratuitamente e senza<br />

termine al proprio figlio<br />

e, successivamente,<br />

assegnata dal Tribunale<br />

in sede di separazione<br />

dei coniugi alla moglie<br />

(nuora) del figlio con<br />

prole (nipoti).<br />

24 pontemilvio<br />

Buone notizie<br />

per i suoceri, ma non per i loro nipoti<br />

di Eleuterio Zuena<br />

Avvocato in Roma<br />

e ’<br />

noto anche ai non addetti<br />

ai lavori il contrasto<br />

esistente tra quell’orientamento<br />

della Suprema<br />

Corte di Cassazione<br />

secondo la quale<br />

il comodante non può<br />

esercitare il recesso ad nutum (senza<br />

particolari formalità) in quanto il provvedimento<br />

di assegnazione ha ormai<br />

sostituito il precedente titolo di godimento<br />

derivante dal comodato nella<br />

disciplina del rapporto, e l’opposto orientamento,<br />

sempre dei giudici di legittimità,<br />

secondo il quale un problema<br />

di opponibilità dell’assegnazione<br />

della casa familiare può porsi soltanto<br />

ove il titolo d’acquisto dell’immobile<br />

con tale destinazione funzionale sia<br />

posteriore al provvedimento giurisdizionale,<br />

mentre nell’ipotesi opposta (in<br />

cui l’acquisizione di un diritto sulla casa<br />

sia anteriore al provvedimento di assegnazione)<br />

la decisione del giudice<br />

non può incidere su una situazione<br />

preesistente nella quale sono coinvolti<br />

diritti di soggetti estranei al giudizio<br />

di separazione. Ed, in particolare, con<br />

riferimento al rapporto di comodato,<br />

la vexata questio, se per il recesso del<br />

comodante (genitore-nonno) sia applicabile<br />

la previsione dell’art. 1809 c.c.<br />

per la quale il comodatario (nuora) è<br />

tenuto alla restituzione della cosa alla<br />

scadenza del termine pattuito oppure<br />

quando se ne è servito in conformità<br />

dell’uso pattiziamente stabilito (salvo<br />

che ricorra l’ipotesi divisata dal 2° comma,<br />

per la quale il comodante può richiedere<br />

la restituzione immediata in<br />

caso di sopravvenienza di un urgente<br />

ed impreveduto bisogno); oppure se si<br />

tratti di un comodato senza determinazione<br />

di termine, per il quale è prevista<br />

dall’art. 1810 c.c. la possibilità per<br />

il comodante (suocero) di recedere con<br />

effetto immediato, ad nutum.<br />

La Corte di Cassazione a sezione unite<br />

aveva posto fine al contrasto con la<br />

sentenza depositata il 21.07.2004, n.<br />

13603, statuendo che nell’ipotesi di<br />

concessione in comodato da parte di<br />

un terzo di un bene immobile di una<br />

proprietà perché sia destinato a casa<br />

familiare, il successivo provvedimento<br />

di assegnazione in favore del coniuge<br />

affidatario di figli minorenni o convivente<br />

con figli maggiorenni non autosufficienti<br />

senza loro colpa, emesso<br />

nel giudizio di separazione o di divorzio,<br />

non modifica la natura ed il contenuto<br />

del titolo di godimento sull’immobile,<br />

ma determina concentrazione,<br />

nella persona dell’assegnatario,<br />

di detto titolo di godimento, che resta<br />

regolato dalla disciplina del comodato,<br />

con la conseguenza che il comodante<br />

è tenuto a consentire la continuazione<br />

del godimento per l’uso previsto<br />

nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza<br />

di un urgente ed impreveduto<br />

bisogno, ai sensi dell’art. 1809,<br />

2º comma, c.c.<br />

Dopo sei anni, di pacifica applicazione<br />

del principio, l’antica disputa si è ora<br />

riproposta.<br />

Ci riferiamo alla recentissima sentenza<br />

della Corte di Cassazione, sezione<br />

terza civile, depositata il 7.7.2010, n.<br />

15986, secondo la quale la convenzione<br />

negoziale priva di termine integra<br />

la fattispecie del c.d. comodato precario,<br />

caratterizzato dalla circostanza che<br />

la determinazione del termine di efficacia<br />

del vinculum iuris (vincolo di legge)<br />

costituito tra le parti è rimesso in<br />

via potestativa alla sola volontà del comodante,<br />

che ha facoltà di manifestarla<br />

ad nutum, con la semplice richiesta<br />

di restituzione del bene, senza<br />

che assuma rilievo la circostanza che<br />

l’immobile sia stato adibito ad uso familiare<br />

e sia stato assegnato, in sede di<br />

separazione tra coniugi, all’affidatario<br />

dei figli. Buone notizie, quindi, per i<br />

suoceri; ma anche per i nonni?

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