Annalisa Favetti - Immediately
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legal<br />
Il genitore ha diritto di<br />
chiedere il rilascio ad<br />
nutum dell’abitazione,<br />
già concessa<br />
gratuitamente e senza<br />
termine al proprio figlio<br />
e, successivamente,<br />
assegnata dal Tribunale<br />
in sede di separazione<br />
dei coniugi alla moglie<br />
(nuora) del figlio con<br />
prole (nipoti).<br />
24 pontemilvio<br />
Buone notizie<br />
per i suoceri, ma non per i loro nipoti<br />
di Eleuterio Zuena<br />
Avvocato in Roma<br />
e ’<br />
noto anche ai non addetti<br />
ai lavori il contrasto<br />
esistente tra quell’orientamento<br />
della Suprema<br />
Corte di Cassazione<br />
secondo la quale<br />
il comodante non può<br />
esercitare il recesso ad nutum (senza<br />
particolari formalità) in quanto il provvedimento<br />
di assegnazione ha ormai<br />
sostituito il precedente titolo di godimento<br />
derivante dal comodato nella<br />
disciplina del rapporto, e l’opposto orientamento,<br />
sempre dei giudici di legittimità,<br />
secondo il quale un problema<br />
di opponibilità dell’assegnazione<br />
della casa familiare può porsi soltanto<br />
ove il titolo d’acquisto dell’immobile<br />
con tale destinazione funzionale sia<br />
posteriore al provvedimento giurisdizionale,<br />
mentre nell’ipotesi opposta (in<br />
cui l’acquisizione di un diritto sulla casa<br />
sia anteriore al provvedimento di assegnazione)<br />
la decisione del giudice<br />
non può incidere su una situazione<br />
preesistente nella quale sono coinvolti<br />
diritti di soggetti estranei al giudizio<br />
di separazione. Ed, in particolare, con<br />
riferimento al rapporto di comodato,<br />
la vexata questio, se per il recesso del<br />
comodante (genitore-nonno) sia applicabile<br />
la previsione dell’art. 1809 c.c.<br />
per la quale il comodatario (nuora) è<br />
tenuto alla restituzione della cosa alla<br />
scadenza del termine pattuito oppure<br />
quando se ne è servito in conformità<br />
dell’uso pattiziamente stabilito (salvo<br />
che ricorra l’ipotesi divisata dal 2° comma,<br />
per la quale il comodante può richiedere<br />
la restituzione immediata in<br />
caso di sopravvenienza di un urgente<br />
ed impreveduto bisogno); oppure se si<br />
tratti di un comodato senza determinazione<br />
di termine, per il quale è prevista<br />
dall’art. 1810 c.c. la possibilità per<br />
il comodante (suocero) di recedere con<br />
effetto immediato, ad nutum.<br />
La Corte di Cassazione a sezione unite<br />
aveva posto fine al contrasto con la<br />
sentenza depositata il 21.07.2004, n.<br />
13603, statuendo che nell’ipotesi di<br />
concessione in comodato da parte di<br />
un terzo di un bene immobile di una<br />
proprietà perché sia destinato a casa<br />
familiare, il successivo provvedimento<br />
di assegnazione in favore del coniuge<br />
affidatario di figli minorenni o convivente<br />
con figli maggiorenni non autosufficienti<br />
senza loro colpa, emesso<br />
nel giudizio di separazione o di divorzio,<br />
non modifica la natura ed il contenuto<br />
del titolo di godimento sull’immobile,<br />
ma determina concentrazione,<br />
nella persona dell’assegnatario,<br />
di detto titolo di godimento, che resta<br />
regolato dalla disciplina del comodato,<br />
con la conseguenza che il comodante<br />
è tenuto a consentire la continuazione<br />
del godimento per l’uso previsto<br />
nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza<br />
di un urgente ed impreveduto<br />
bisogno, ai sensi dell’art. 1809,<br />
2º comma, c.c.<br />
Dopo sei anni, di pacifica applicazione<br />
del principio, l’antica disputa si è ora<br />
riproposta.<br />
Ci riferiamo alla recentissima sentenza<br />
della Corte di Cassazione, sezione<br />
terza civile, depositata il 7.7.2010, n.<br />
15986, secondo la quale la convenzione<br />
negoziale priva di termine integra<br />
la fattispecie del c.d. comodato precario,<br />
caratterizzato dalla circostanza che<br />
la determinazione del termine di efficacia<br />
del vinculum iuris (vincolo di legge)<br />
costituito tra le parti è rimesso in<br />
via potestativa alla sola volontà del comodante,<br />
che ha facoltà di manifestarla<br />
ad nutum, con la semplice richiesta<br />
di restituzione del bene, senza<br />
che assuma rilievo la circostanza che<br />
l’immobile sia stato adibito ad uso familiare<br />
e sia stato assegnato, in sede di<br />
separazione tra coniugi, all’affidatario<br />
dei figli. Buone notizie, quindi, per i<br />
suoceri; ma anche per i nonni?