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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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condannato ad anni dieci di reclusione.<br />

Quanto e Giuliani e Cavall<strong>in</strong>i, giudicati colpevoli soltanto <strong>del</strong> reato di partecipazione ad una banda<br />

armata, venivano condannati, il primo, ad anni dieci di reclusione ed il secondo ad anni tredici.<br />

Avverso tale sentenza proponevano appello oltre a tutti gli imputati condannati, il pubblico<br />

m<strong>in</strong>istero ed alcune <strong>del</strong>le costituite parti civili e la Corte di Assise di Appello di Bologna con<br />

sentenza <strong>del</strong> 18 luglio 1990, confermava le assoluzioni degli imputati dal reato previsto dall'art. 207<br />

c.p., nonché <strong>del</strong> R<strong>in</strong>ani e <strong>del</strong> Signorelli dalla partecipazione alla strage, modificando la formula<br />

adottata, con quella prevista dall'art. 530 comma 2° <strong>del</strong> nuovo codice di Procedura penale, e cioè,<br />

per non aver commesso il fatto.<br />

Con la stessa formula venivano assolti dal reato di banda armata Signorelli, Fach<strong>in</strong>i, R<strong>in</strong>ani e<br />

Picciafuoco , e dalla partecipazione alla strage ed ai reati connessi, Fioravanti, Mambro,<br />

Picciafuoco e Fach<strong>in</strong>i, ed erano confermate tutte le altre assoluzioni già disposte dal primo giudice.<br />

Veniva, <strong>in</strong>vece, confermata la condanna di Fioravanti, Mambro, Cavall<strong>in</strong>i e Giuliani per il reato di<br />

banda armata, e la pena era determ<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> anni tredici di reclusione per Fioravanti, <strong>in</strong> anni dodici<br />

per Mambro, <strong>in</strong> anni undici per Cavall<strong>in</strong>i ed <strong>in</strong> anni otto per Giuliani.<br />

Quanto al reato di calunnia, la Corte di Assise di Appello di Bologna assolveva Gelli e Pazienza per<br />

non aver commesso il fatto, e, nel confermare la condanna per Belmonte e Musumeci, escludeva per<br />

entrambi l'aggravante prevista dall'art. 1 <strong>del</strong>la Legge 6 febbraio 1980 n. 15, e, ravvisata la<br />

cont<strong>in</strong>uazione con i reati già giudicati dalla Corte di Assise di Roma, determ<strong>in</strong>ava <strong>in</strong> anni tre di<br />

reclusione l'aumento <strong>del</strong>la pena già <strong>in</strong>flitta con quella def<strong>in</strong>itiva sentenza.<br />

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte<br />

di Appello di Bologna, nonché gli imputati Cavall<strong>in</strong>i, Giuliani, Fioravanti, Mambro, Musumeci,<br />

Belmonte e Pazienza, e, per le parti civili, l'Avvocatura <strong>del</strong>lo Stato, nell'<strong>in</strong>teresse <strong>del</strong>la Presidenza<br />

<strong>del</strong> Consiglio dei M<strong>in</strong>istri e <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l'Interno, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di<br />

Bologna, nonché Bolognesi Paolo, Vale Umberto e Garofoli Anna.<br />

I ricorsi venivano assegnati alle Sezioni unite <strong>in</strong> considerazionc <strong>del</strong>la <strong>del</strong>icatezza e rilevanza <strong>del</strong>le<br />

questioni prospettate, e, soprattutto, per la ravvisata opportunità di dirimere quel contrasto<br />

giurisprudenziale che si era <strong>del</strong><strong>in</strong>eato subito dopo l'entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong> nuovo codice di procedura<br />

penale <strong>in</strong> relazione all'<strong>in</strong>terpretazione <strong>del</strong> 2° comma <strong>del</strong>l'art. 192, norma applicabile anche al<br />

procedimento <strong>in</strong> esame, <strong>in</strong> base a quanto prescritto dall'art. 245 comma 2° lett. B) <strong>del</strong>le norme<br />

transitorie.<br />

E le Sezioni Unite con sentenza <strong>del</strong> 12.2.1992, dopo aver disatteso alcune eccezioni di carattere<br />

procedurale prospettate dai richiedenti, rigettava i ricorsi <strong>del</strong> pubblico m<strong>in</strong>istero <strong>in</strong> relazione alle<br />

statuizioni adottate dalla Corte di Assise di Appello di Bologna per il reato di cui all'art. 270 bis<br />

c.p., rendendo così def<strong>in</strong>itiva l'assoluzione di tutti gli imputati da tale reato.<br />

Qu<strong>in</strong>di, risolvendo il problema pr<strong>in</strong>cipale per la cui soluzione era stato sollecitato il loro <strong>in</strong>tervento,<br />

le Sezioni Unite riaffermavano il pr<strong>in</strong>cipio secondo il quale una corretta applicazione <strong>del</strong> secondo<br />

comma <strong>del</strong>l'art. 1921 c.p.p. comporta l'obbligatorietà <strong>del</strong>l'esame complessivo <strong>del</strong>le risultanze<br />

acquisite e stabilivano che il doveroso apprezzamento unitario degli <strong>in</strong>dizi presupponeva la<br />

preventiva valutazione analitica di ciascuno di essi, per saggiare la valenza qualitativa.<br />

Rilevavano altresì che la sentenza impugnata a tale criterio metodologico, nella valutazione dei vari

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