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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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<strong>La</strong> s<strong>in</strong>tomaticità di questa pur parziale, ma rilevante ammissione è stata colta non solo rispetto al<br />

fatto oggettivo che una richiesta di documenti falsi era stata fatta, ma anche con esplicito<br />

riferimento ai motivi di urgenza che quella richiesta caratterizzavano. Inoltre, non è superfluo<br />

ricordare che la stessa sentenza impugnata ha rilevato come la stessa Mambro, nel successivo<br />

<strong>in</strong>terrogatorio <strong>del</strong> 21.12.1985, nel ribadire quella circostanza, rivelò che il primo documento falso di<br />

cui era venuta <strong>in</strong> possesso era quello a <strong>nome</strong> di Smania Morena, ottenuto da Cavall<strong>in</strong>i, e che<br />

allorquando doveva venire a Roma, dopo la strage, aveva bisogno di un documento falso; pertanto<br />

era stata la stessa imputata ad ammettere che il bisogno di un documento falso era sorto <strong>in</strong><br />

occasione di uno spostamento a Roma. dopo il 2.8.1980.<br />

Un altro, oggettivo riscontro, è rappresentato dal fatto, che, secondo la ricostruzione dei giudici di<br />

merito, non contestata dai ricorrenti, sia Valerio Fioravanti che Francesca Mambro avevano<br />

ammesso di essersi trovati a Roma il 5.8.1980 giorno <strong>in</strong> cui entrambi avevano partecipato alla<br />

rap<strong>in</strong>a <strong>in</strong> piazza Menenio Agrippa.<br />

Inoltre, lo stesso Valerio Fioravanti aveva riconosciuto, nel corso degli <strong>in</strong>terrogatori ai quali era<br />

stato sottoposto dopo il suo arresto, che poiché nei giorni successivi alla strage era apparsa sulla<br />

stampa la notizia secondo la quale la polizia ricercava una donna dai capelli biondi, egli si era<br />

preoccupato per la Mambro, benché escludeva di averle suggerito di t<strong>in</strong>gersi i capelli per non<br />

<strong>in</strong>sospettire coloro che la conoscevano e la frequentavano: ne consegue che non è illogica la<br />

conclusione che da tali dichiarazioni ha tratto la sentenza impugnata e cioè che dopo il 2 asosto<br />

1980 effettivamente i capelli biondi <strong>del</strong>la Mambro avevano rappresentato un problema per gli<br />

imputati.<br />

E, quanto alle giustificazioni offerte <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla dest<strong>in</strong>azione dei documenti richiesti allo Sparti e<br />

da questi procurati, nella sentenza impugnata si è considerato che né la patente, né le carta d'identità<br />

potevano, nella primavera <strong>del</strong> 1980, essere necessari per Fiore ed Ad<strong>in</strong>olfi, perché costoro, a<br />

quell'epoca, non erano latitanti e tale circostanza non giustificava quella richiesta, ma neppure<br />

quell'urgenza con la quale essa era stata caratterizzata.<br />

Viceversa, era stato accertato che soltanto dopo il 2 agosto 1980 Francesca Mambro aveva avvertito<br />

la necessità di disporre di un documento falso.<br />

Infatti, nella notte <strong>del</strong> 4 l'imputata era stata ospitata da Stefano Soder<strong>in</strong>i e soltanto il 5 agosto, cioè<br />

dopo aver ottenuto dallo Sparti i documenti richiesti, si era presentata presso l'albergo "Cicerone" di<br />

Roma.<br />

Dalle considerazioni su esposte si ev<strong>in</strong>ce come la polivalenza <strong>in</strong>diziaria riconosciuta dalla sentenza<br />

impugnata alle dichiarazioni rese da Massimo Sparti, lungi dall'essere il risultato di una diffusa<br />

utilizzazione di ipotesi e congetture, è conseguente ad una corretta valutazione <strong>del</strong>le risultanze<br />

acquisite, valutazione compiuta secondo quei criteri metodologici che erano stati evidenziati da<br />

questa Corte <strong>in</strong> relazione all'applicazione <strong>del</strong> 2° comma <strong>del</strong>l'art. 192 c.p.p.: pertanto essa si sottrae<br />

ai rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti.<br />

In relazione ai motivi che avrebbero <strong>in</strong>dotto Luigi Ciavard<strong>in</strong>i a differire il viaggio da Roma a<br />

Venezia che era stato programmato per il 1° agosto 1980 tra la sua fidanzata Elena Venditti e<br />

l'amica di costei, Cecilia Loreti ed il fidanzato, Marco Pizzarri, la Corte di Assise di Appello di<br />

Bologna dopo aver ricordato quali erano stati i rapporti di collaborazione che <strong>in</strong> quel periodo, erano<br />

emersi tra Ciavard<strong>in</strong>i e Valerio Fioravanti, tant'è che entrambi, <strong>in</strong>sieme a Francesca Mambro, tra la<br />

f<strong>in</strong>e di luglio ed i primi <strong>del</strong>l'agosto <strong>del</strong> 1980 erano stati <strong>in</strong>sieme a Treviso, <strong>in</strong> casa di Gilberto<br />

Cavall<strong>in</strong>i, ha dato atto che Cecilia Loreti, esam<strong>in</strong>ata dal giudice istruttore il 23.12.1980,<br />

espressamente rivelò che la telefonata di Ciavard<strong>in</strong>i, con la quale si <strong>in</strong>formava che, essendo <strong>in</strong>sorti<br />

alcuni "grossi problemi", era necessario r<strong>in</strong>viare l'appuntamento e qu<strong>in</strong>di il viaggio da Roma a<br />

Venezia, pervenne prima <strong>del</strong> l° agosto 1980, perché la partenza era stata fissata proprio per quel<br />

giorno. Orbene, Ciavard<strong>in</strong>i, dopo un primo d<strong>in</strong>iego, ammise di aver fatto quella telefonata e di aver

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