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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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afferma (cfr. pag. 300 e seg.) che dopo la rottura <strong>del</strong> legame con Pedretti, sia Fioravanti che la<br />

Mambro, organizzarono un "nuovo Gruppo politico crim<strong>in</strong>ale, che si renderà responsabile di<br />

numerosi altri reati", gruppo che nulla aveva a che vedere con quella più vasta organizzazione, se si<br />

presc<strong>in</strong>deva dalla comune matrice eversiva.<br />

Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere il "bis <strong>in</strong> idem" non solo non è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong><br />

alcun vizio di motivazione, ma ha fe<strong>del</strong>mente recepito il contenuto <strong>del</strong>la sentenza pronunciata dalla<br />

Corte di Assise di Appello di Roma, verificando come quella decisione avesse ottenuto, anche sulla<br />

base <strong>del</strong>le nuove risultanze acquisite <strong>in</strong> questo processo, appaganti riscontri.<br />

Si era, <strong>in</strong>fatti, accertato che solo dopo la rottura dei rapporti con Pedretti, Fioravanti e Mambro<br />

avevano <strong>in</strong>staurato un'<strong>in</strong>tensa collaborazione con Soder<strong>in</strong>i, Giuliani e Cavall<strong>in</strong>i, così privilegiando<br />

quell'accentuata strategia terroristica che era stata posta <strong>in</strong> evidenza dal colonnello Spiazzi e<br />

nell'ambito <strong>del</strong>la quale andava collocata la realizzazione <strong>del</strong>la strage di Bologna.<br />

Pertanto, la sentenza impugnata anche <strong>in</strong> relazione a tale statuizione, si sottrae ai rilevi dedotti da<br />

entrambi gli imputati ricorrenti.<br />

Esame dei motivi di ricorso relativi a Egidio Giuliani<br />

Non è neppure meritevole di accoglimento il ricorso presentato di Egidio Giuliani.<br />

L'imputato ha dedotto il difetto di motivazione <strong>del</strong>l'impugnata sentenza, perché il giudice di r<strong>in</strong>vio<br />

non avrebbe <strong>in</strong>dicato le ragioni <strong>in</strong> base alle quali aveva ritenuto che la condanna def<strong>in</strong>itiva per il<br />

reato previsto dall'art. 306 c.p., pronunciato dalla Corte di Assise di Appello il 9.6.1989 riguardava<br />

fatti diversi rispetto a quelli, oggetto <strong>del</strong> presente giudizio.<br />

Il rilievo non può essere condiviso.<br />

Risulta dalla sentenza impugnata che la diversità oggettiva ai due fatti attribuiti all'imputato<br />

ricorrente è stata rappresentata attraverso un'analisi accurata dei fondamentali aspetti caratterizzanti<br />

la banda armata alla quale Giuliani aveva aderito, offrendo la sua collaborazione a Valerio<br />

Fioravanti. Il giudice di r<strong>in</strong>vio, <strong>in</strong>fatti, dopo aver ricostruito, sulla base <strong>del</strong>le <strong>in</strong>dicazioni offerte da<br />

Cristiano Fioravanti, Marco Guerra, <strong>La</strong>ura <strong>La</strong>uricella e Bruno Hassemer, i contributi specifici<br />

offerti dall'imputato ricorrente al ristretto gruppo operativo organizzato da Valerio Fioravanti ha<br />

verificato come la condanna def<strong>in</strong>itiva pronunciata dalla Corte di Assise di Roma non solo<br />

riguardava fatti che, dal punto di vista cronologico, erano antecedenti rispetto a quelli accertati nel<br />

presente giudizio - essi, <strong>in</strong>fatti, risalivano al 1978 ed ai primi mesi <strong>del</strong> 1979 - ma, soprattutto,<br />

presentavano una diversità oggettiva.<br />

Infatti l'organizzazione che aveva formato oggetto <strong>del</strong> giudicato aveva la sua sede sulla Casil<strong>in</strong>a, nel<br />

casale di Via <strong>del</strong> Torraccio, ed era costituita da soggetti diversi (Colantuoni, Guerra, Conti,<br />

Palermo, Alvarito, Onesti) e nessuno di costoro risultava aver avuto rapporti con Valerio Fioravanti.<br />

Pertanto, l'esclusione <strong>del</strong>l'efficacia preclusiva <strong>del</strong> giudicato è stata conseguente ad un'esauriente<br />

valutazione <strong>del</strong>le risultanze acquisite e tale valutazione, congruamente motivata, si sottrae ai rilievi<br />

dedotti dall'imputato ricorrente, <strong>in</strong> quanto né presenta aspetti di manifesta illogicità, né appare<br />

conseguente all'omesso esame di circostanze capaci di giustificare una diversa decisione.<br />

Esame dei motivi di ricorso relativi a Gilberto Cavall<strong>in</strong>i<br />

Ritiene altresì la Corte di dover rigettare anche il ricorso proposto da Gilberto Cavall<strong>in</strong>i.<br />

Con l'unico motivo dedotto l'imputato ha denunciato le violazione <strong>del</strong>l'art. 90 <strong>del</strong> codice di<br />

procedura penale <strong>del</strong> 1930, sostenendo che nessuna decisione avrebbe dovuto assumere nei suoi<br />

confronti la Corte di Assise di Appello di Bologna, <strong>in</strong> quanto la Corte di Cassazione, a Sezioni<br />

Unite, con la sentenza <strong>del</strong> 12.2.1992 aveva reso def<strong>in</strong>itiva la condanna per il reato previsto dall'art.

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