repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
afferma (cfr. pag. 300 e seg.) che dopo la rottura <strong>del</strong> legame con Pedretti, sia Fioravanti che la<br />
Mambro, organizzarono un "nuovo Gruppo politico crim<strong>in</strong>ale, che si renderà responsabile di<br />
numerosi altri reati", gruppo che nulla aveva a che vedere con quella più vasta organizzazione, se si<br />
presc<strong>in</strong>deva dalla comune matrice eversiva.<br />
Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere il "bis <strong>in</strong> idem" non solo non è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong><br />
alcun vizio di motivazione, ma ha fe<strong>del</strong>mente recepito il contenuto <strong>del</strong>la sentenza pronunciata dalla<br />
Corte di Assise di Appello di Roma, verificando come quella decisione avesse ottenuto, anche sulla<br />
base <strong>del</strong>le nuove risultanze acquisite <strong>in</strong> questo processo, appaganti riscontri.<br />
Si era, <strong>in</strong>fatti, accertato che solo dopo la rottura dei rapporti con Pedretti, Fioravanti e Mambro<br />
avevano <strong>in</strong>staurato un'<strong>in</strong>tensa collaborazione con Soder<strong>in</strong>i, Giuliani e Cavall<strong>in</strong>i, così privilegiando<br />
quell'accentuata strategia terroristica che era stata posta <strong>in</strong> evidenza dal colonnello Spiazzi e<br />
nell'ambito <strong>del</strong>la quale andava collocata la realizzazione <strong>del</strong>la strage di Bologna.<br />
Pertanto, la sentenza impugnata anche <strong>in</strong> relazione a tale statuizione, si sottrae ai rilevi dedotti da<br />
entrambi gli imputati ricorrenti.<br />
Esame dei motivi di ricorso relativi a Egidio Giuliani<br />
Non è neppure meritevole di accoglimento il ricorso presentato di Egidio Giuliani.<br />
L'imputato ha dedotto il difetto di motivazione <strong>del</strong>l'impugnata sentenza, perché il giudice di r<strong>in</strong>vio<br />
non avrebbe <strong>in</strong>dicato le ragioni <strong>in</strong> base alle quali aveva ritenuto che la condanna def<strong>in</strong>itiva per il<br />
reato previsto dall'art. 306 c.p., pronunciato dalla Corte di Assise di Appello il 9.6.1989 riguardava<br />
fatti diversi rispetto a quelli, oggetto <strong>del</strong> presente giudizio.<br />
Il rilievo non può essere condiviso.<br />
Risulta dalla sentenza impugnata che la diversità oggettiva ai due fatti attribuiti all'imputato<br />
ricorrente è stata rappresentata attraverso un'analisi accurata dei fondamentali aspetti caratterizzanti<br />
la banda armata alla quale Giuliani aveva aderito, offrendo la sua collaborazione a Valerio<br />
Fioravanti. Il giudice di r<strong>in</strong>vio, <strong>in</strong>fatti, dopo aver ricostruito, sulla base <strong>del</strong>le <strong>in</strong>dicazioni offerte da<br />
Cristiano Fioravanti, Marco Guerra, <strong>La</strong>ura <strong>La</strong>uricella e Bruno Hassemer, i contributi specifici<br />
offerti dall'imputato ricorrente al ristretto gruppo operativo organizzato da Valerio Fioravanti ha<br />
verificato come la condanna def<strong>in</strong>itiva pronunciata dalla Corte di Assise di Roma non solo<br />
riguardava fatti che, dal punto di vista cronologico, erano antecedenti rispetto a quelli accertati nel<br />
presente giudizio - essi, <strong>in</strong>fatti, risalivano al 1978 ed ai primi mesi <strong>del</strong> 1979 - ma, soprattutto,<br />
presentavano una diversità oggettiva.<br />
Infatti l'organizzazione che aveva formato oggetto <strong>del</strong> giudicato aveva la sua sede sulla Casil<strong>in</strong>a, nel<br />
casale di Via <strong>del</strong> Torraccio, ed era costituita da soggetti diversi (Colantuoni, Guerra, Conti,<br />
Palermo, Alvarito, Onesti) e nessuno di costoro risultava aver avuto rapporti con Valerio Fioravanti.<br />
Pertanto, l'esclusione <strong>del</strong>l'efficacia preclusiva <strong>del</strong> giudicato è stata conseguente ad un'esauriente<br />
valutazione <strong>del</strong>le risultanze acquisite e tale valutazione, congruamente motivata, si sottrae ai rilievi<br />
dedotti dall'imputato ricorrente, <strong>in</strong> quanto né presenta aspetti di manifesta illogicità, né appare<br />
conseguente all'omesso esame di circostanze capaci di giustificare una diversa decisione.<br />
Esame dei motivi di ricorso relativi a Gilberto Cavall<strong>in</strong>i<br />
Ritiene altresì la Corte di dover rigettare anche il ricorso proposto da Gilberto Cavall<strong>in</strong>i.<br />
Con l'unico motivo dedotto l'imputato ha denunciato le violazione <strong>del</strong>l'art. 90 <strong>del</strong> codice di<br />
procedura penale <strong>del</strong> 1930, sostenendo che nessuna decisione avrebbe dovuto assumere nei suoi<br />
confronti la Corte di Assise di Appello di Bologna, <strong>in</strong> quanto la Corte di Cassazione, a Sezioni<br />
Unite, con la sentenza <strong>del</strong> 12.2.1992 aveva reso def<strong>in</strong>itiva la condanna per il reato previsto dall'art.