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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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Pertanto, una volta affermato che l'imputato frequentava ambienti ideologicamente vic<strong>in</strong>i al gruppo<br />

terroristico che operava nel Veneto, ed una volta stabilito che la responsabilità <strong>del</strong>la strage non era<br />

riferibile, almeno <strong>in</strong> forma di rassicurante certezza a chi quel gruppo <strong>in</strong> quel momento dirigeva, era<br />

doveroso verificare se le risultanze acquisite potevano consentire di affermare che la scelta di<br />

Sergio Picciafuoco tra gli esecutori <strong>del</strong>la strage aveva una diversa giustificazione, rispetto a quella<br />

supposta dall'accusa, tanto più che la stessa sentenza non solo aveva assolto Fach<strong>in</strong>i dalla strage e<br />

dalla banda armata, ma aveva anche escluso che tra il gruppo romano e quello veneto, <strong>in</strong> quel<br />

periodo, vi fosse un rapporto di costante ed <strong>in</strong>condizionata collaborazione nella realizzazione di un<br />

comune programma terroristico.<br />

Ne consegue che immotivata appare anche quella parte <strong>del</strong>la sentenza impugnata nella quale si è<br />

tentato di giustificare il supposto conferimento, da parte <strong>del</strong> gruppo terroristico che la strage aveva<br />

deciso di realizzare, a Picciafuoco <strong>del</strong>l'<strong>in</strong>carico che successivamente l'imputato avrebbe<br />

diligentemente assolto: all'immotivata adesione di Picciafuoco a quella organizzazione si è<br />

coniugata un'ulteriore ipotesi, quella cioè che per la esecuzione <strong>del</strong>la strage occorresse la<br />

disponibilità materiale di un soggetto sui b<strong>in</strong>ari <strong>del</strong>la stazione di Bologna per presenziare allo<br />

scoppio <strong>del</strong>l'ordigno.<br />

<strong>La</strong> Corte non ha spiegato come poteva conciliarsi un rapporto di affidamento e di cieca fiducia tra<br />

l'organizzazione terroristica e Picciafuoco, rapporto che il ruolo attribuito all'imputato evocava, con<br />

il fatto che questi non risultava aver preso parte ad alcuna <strong>del</strong>le precedenti imprese <strong>del</strong>ittuose che<br />

quella strategia aveva reso possibile. Picciafuoco poteva al suo attivo presentare soltanto le negative<br />

credenziali di una lunga latitanza, vissuta tra molti espedienti, e che era il risultato di una sua<br />

professionale proclività verso i reati contro il patrimonio, proclività che manifestava, essa stessa,<br />

<strong>in</strong>teressi e prospettive che mal si conciliavano con ideologie, programmi ed ambizioni dei gruppi<br />

politici e <strong>del</strong>le frange eversive e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.<br />

L'impugnata sentenza ha <strong>in</strong>oltre attribuito una valenza <strong>in</strong>diziaria univoca nella capacità di<br />

dimostrare la partecipazione di Sergio Picciafuoco alla strage <strong>del</strong> 2 agosto 1980 alle menzogne e<br />

reticenze che l'imputato aveva manifestato, nel corso <strong>del</strong> processo, sia <strong>in</strong> relazione alle modalità con<br />

le quali quella matt<strong>in</strong>a aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Bologna che sui motivi che quel<br />

trasferimento da Modena a Bologna potevano aver giustificato.<br />

Non può fondatamente contestarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa <strong>del</strong> ricorrente, la<br />

sentenza impugnata <strong>in</strong> relazione ad entrambi quei temi d'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e non è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong> alcuna<br />

omissione, ma ha esaurientemente analizzato le risultanze acquisite.<br />

Senonché, una cosa è l'aver dimostrato che Picciafuoco ha mentito nel ricostruire il modo con il<br />

quale quella matt<strong>in</strong>a aveva raggiunto Bologna, ed altra cosa, ben diversa, è l'affermare che tale<br />

menzogna non poteva che essere giustificata dalla necessità di non poter dire la verità, perché<br />

questa verità non poteva che identificarsi con il riconoscimento di una personale responsabilità per<br />

la strage. <strong>La</strong> Corte di Assise di Appello di Bologna non si è posto il problema se quelle bugie o<br />

quelle reticenze potevano avere spiegazioni diverse e, soprattutto, è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong> una palese<br />

contraddizione, perché pur dopo aver affermato che quella strage era il risultato di una strategia<br />

terroristica perseguita da un gruppo organizzato, non ha spiegato quale <strong>in</strong>teresse poteva avere quella<br />

organizzazione nel perseguire il callido proposito di far sì che Picciafuoco, privo di un alibi<br />

precostituito, e capace di resistere ad una normale attività <strong>in</strong>vestigativa, si esponesse al concreto<br />

pericolo di essere <strong>in</strong>dividuato, subito dopo lo scoppio <strong>del</strong>l'ordigno.<br />

<strong>La</strong> contraddizione assume dimensioni ancor più evidenti nel momento stesso <strong>in</strong> cui la sentenza<br />

impugnata attribuisce a Picciafuoco una responsabile adesione al gruppo terroristico, manifestata<br />

con <strong>in</strong>cauta prudenza attraverso la frequentazione di un certo ambiente e la partecipazione ad un<br />

convegno, per poi affermare che, una volta <strong>in</strong>dividuato alla stazione di Bologna, nessuno avrebbe<br />

potuto sospettare che quella presenza doveva essere messa <strong>in</strong> relazione con l'esecuzione <strong>del</strong>la<br />

strage.

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