repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
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icorrenti, aveva contribuito una <strong>in</strong>completa ed imprecisa ricostruzione <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>le<br />
rivelazioni che Roberto R<strong>in</strong>ani, fe<strong>del</strong>e seguace di Massimiliano Fach<strong>in</strong>i aveva fatto, <strong>in</strong> un momento<br />
di sconforto, a Vettore Presilio, <strong>in</strong> relazione ad un attentato che era stato predisposto per l'agosto <strong>del</strong><br />
1980: una volta depauperata tale circostanza <strong>del</strong>la sua <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca rilevanza probatoria, gli altri<br />
concorrenti <strong>in</strong>dizi avevano subito i negativi effetti di quella erronea valutazione, perché dissociati<br />
dal contesto di quella realtà anticipata da R<strong>in</strong>ani a Vettore Presilio e da questi rivelata agli<br />
<strong>in</strong>quirenti.<br />
Pertanto, il giudizio conclusivo espresso sulla <strong>in</strong>sufficienza <strong>del</strong>la prova era il risultato di<br />
un'<strong>in</strong>completa analisi <strong>del</strong>le risultanze acquisite, <strong>in</strong>completezza che aveva f<strong>in</strong>ito per <strong>in</strong>terferire<br />
negativamente sulla verifica <strong>del</strong>la loro oggettiva convergenza verso l'accertamento <strong>del</strong>le<br />
responsabilità dei due imputati.<br />
Osserva la Corte che nessuno dei su esposti rilievi può essere condiviso.<br />
L'impugnata sentenza, nell'analizzare l'<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca valenza probatoria di ciascun <strong>in</strong>dizio, si è attenuta<br />
ai criteri metodologici che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva specificatamente <strong>in</strong>dicato:<br />
dalla completa ricostruzione <strong>del</strong>le circostanze rilevanti ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, compiuta sulla base<br />
<strong>del</strong>le risultanze acquisite, il giudice di r<strong>in</strong>vio è passato all'analisi <strong>del</strong>la valenza probatoria di ciascun<br />
<strong>in</strong>dizio, e, una volta compiuta la verifica <strong>del</strong> loro possibile collegamento unitario, ha <strong>in</strong>dicato, e con<br />
rigore logico, quali erano le ragioni giustificatrici <strong>del</strong>la decisione adottata.<br />
È opportuno ricordare che il quadro <strong>in</strong>diziario prospettato dall'accusa e recepito dalla sentenza <strong>del</strong><br />
primo giudice, una volta ricostruito il ruolo assunto da Massimiliano Fach<strong>in</strong>i nella direzione<br />
strategica <strong>del</strong> gruppo veneto, si riduceva a due, essenziali vicende:<br />
a) l'anticipazione <strong>del</strong>la strage da parte di R<strong>in</strong>ani e l'<strong>in</strong>vito che Fach<strong>in</strong>i aveva rivolto Jeanne Cogolli,<br />
perché lasciasse Bologna prima <strong>del</strong> 2 agosto 1980;<br />
b) la disponibilità di quel micidiale esplosivo, il T4, sicuramente utilizzato nella strage di Bologna.<br />
Su entrambi i fronti di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e la Corte di Bologna non è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong> alcuna omissione, né <strong>in</strong> alcuno<br />
degli errori metodologici denunciati.<br />
Il giudice di r<strong>in</strong>vio, ripercorse tutte le vicende che si svilupparono dopo che Vettore Presilio aveva<br />
avuto quel colloquio con il magistrato di sorveglianza e nel corso <strong>del</strong> quale aveva rivelato le<br />
confidenze che gli erano state fatte da un altro detenuto, da lui stesso poi <strong>in</strong>dicato nella persona di<br />
Roberto R<strong>in</strong>ani, ha dato atto che quelle dichiarazioni avevano una notevole rilevanza probatoria ed<br />
un alto grado di attendibilità. Nella sentenza impugnata sono state tenute presenti le seguenti<br />
circostanze:<br />
a) R<strong>in</strong>ani, accusato di far parte dei N.A.R., era stato r<strong>in</strong>chiuso nel carcere di Padova, ov'era anche<br />
detenuto, <strong>in</strong> espiazione di pena per reati comuni, Vettore Presilio;<br />
b) la misura <strong>del</strong> temporaneo isolamento <strong>del</strong> R<strong>in</strong>ani aveva esaurito i suoi effetti prima <strong>del</strong> periodo<br />
<strong>in</strong>dicato da Vettore Presilio come quello nel quale quelle confidenze erano state a lui fatte;<br />
c) queste confidenze erano stato fatte <strong>in</strong> un periodo <strong>in</strong> cui R<strong>in</strong>ani sicuramente versava <strong>in</strong> uno stato<br />
di profondo disagio psicologico, perché gli era stata negata la libertà provvisoria, sicché non<br />
arbitrario era il ritenere, come già aveva prospettato il primo giudice, che R<strong>in</strong>ani, <strong>del</strong>uso nelle sue<br />
aspettative, più volte manifestate ai compagni di cella con fiduciosa conv<strong>in</strong>zione, si fosse<br />
abbandonato a quelle rivelazioni nei confronti di chi, <strong>in</strong> quel momento, poteva apparire un<br />
affidabile e premuroso <strong>in</strong>terlocutore;<br />
d) i rapporti di amicizia esistenti tra R<strong>in</strong>ani e Vettore Presilio, rapporti ai quali aveva contribuito, <strong>in</strong><br />
maniera determ<strong>in</strong>ante, l'accertata frequentazione, da parte di entrambi <strong>del</strong>la medesima sezione <strong>del</strong><br />
M.S.I. di Padova, giustificavano la genesi, i motivi ed il contenuto di quel colloquio;<br />
e) la ricognizione personale effettuata il 3 settembre 1980, pur dopo alcune resistenze, aveva avuto<br />
esito positivo, perché Vettore Presilio aveva riconosciuto nel R<strong>in</strong>ani l'autore materiale <strong>del</strong>le