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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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"alcuni particolari" alla sua donna e lo stesso Ciavard<strong>in</strong>i aveva spiegato, di avere avvertito come<br />

nell'ambiente da lui frequentato si pensasse alla sua elim<strong>in</strong>azione fisica, essendo egli ritenuto, per<br />

gli errori commessi, una specie di "bomba vagante".<br />

L'ipotesi prospettata già dal primo giudice e recepita dal giudice di r<strong>in</strong>vio, era accreditata da un<br />

altro, rilevante elemento: Angelo Izzo, nel dissociarsi dal movimento eversivo <strong>del</strong> quale aveva fatto<br />

parte, al G.I. di Bologna, l'8.4.1986 aveva dichiarato che Cristiano Fioravanti gli aveva riferito, alla<br />

presenza di Raffaella Furiozzi, che l'organizzazione aveva deciso di scagionare Ciavard<strong>in</strong>i<br />

dall'accusa di partecipazione all'omicidio <strong>del</strong> giudice Amato, perché bisognava favorirlo, <strong>in</strong> quanto<br />

lui sapeva cose compromettenti sulla strage di Bologna, sicché per comprare il suo silenzio<br />

bisognava offrirgli quell'aiuto. E la circostanza veniva confermata da Raffaella Furiozzi.<br />

Collegando tali risultanze alla tempestiva <strong>in</strong>tuizione, manifestata da Ciavard<strong>in</strong>i, sul proposito di<br />

ucciderlo, la sentenza impugnata ha tratto la logica conseguenza secondo la quale, una volta<br />

constatata la difficile attuazione <strong>del</strong>l'orig<strong>in</strong>ario proposito, si era scelta l'accomodante strada <strong>del</strong><br />

baratto, nel senso che il prezzo <strong>del</strong> silenzio di Ciavard<strong>in</strong>i sulla strage di Bologna era rappresentato<br />

da un impegno che Valerio Fioravanti d il suo gruppo aveva assunto, e cioè quello di non<br />

co<strong>in</strong>volgere Ciavard<strong>in</strong>i nell'omicidio <strong>del</strong> giudice Amato.<br />

Attraverso tali collegamenti la telefonata fatta da Ciavard<strong>in</strong>i alla Loreti prima <strong>del</strong>la strage si<br />

armonizzava, nella sua valenza probatoria, con le dichiarazioni <strong>del</strong>lo Sparti.<br />

E non risulta che rispetto a tele conclusiva enunciazione la sentenza impugnata abbia tralasciato di<br />

esam<strong>in</strong>are alcuna <strong>del</strong>le risultanze acquisite.<br />

Non è neppure condivisibile l'altro rilievo dedotto dai ricorrenti, e cioè che la sentenza impugnata<br />

non avrebbe tenuto conto di un fatto, e cioè che la strage era stata eseguita la matt<strong>in</strong>a <strong>del</strong> 2 agosto<br />

1980 e che tutti i treni che partono de Roma alla volta di Venezia attraversano la stazione di<br />

Bologna nelle ore notturne, sicché <strong>in</strong> nessun caso gli amici di Ciavard<strong>in</strong>i, pur partendo il 1 agosto<br />

sarebbero stati esposti ai prevedibili rischi che Ciavard<strong>in</strong>i, secondo l'accusa, aveva voluto evitare.<br />

Il rilievo, a parere <strong>del</strong>la Corte è privo di qualsiasi consistenza, non solo perché dalle risultanze<br />

acquisite non era consentito trarre, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di certezza, la circostanza dedotta, e cioè che la<br />

Venditti ed i suoi amici sarebbero dovuti partire con un treno che consentisse loro di viaggiare solo<br />

nelle ore notturne, e poi perché la motivazione <strong>del</strong> r<strong>in</strong>vio <strong>del</strong> viaggio, nella prospettiva <strong>del</strong>l'accusa,<br />

non escludeva, ma comprendeva la partecipazione materiale di Ciavard<strong>in</strong>i alla strage, e, questa<br />

giustificava più che la percezione <strong>del</strong> rischio per la <strong>in</strong>columità fisica dei suoi amici, la<br />

consapevolezza <strong>del</strong>la propria <strong>in</strong>disponibilità per la matt<strong>in</strong>a <strong>del</strong> 2 agosto 1980, all'appuntamento di<br />

Venezia.<br />

In relazione oll'omicidio di Francesco Mangiameli la sentenza impugnata dopo aver analiticamente<br />

riesam<strong>in</strong>ato le risultanze acquisite ed idonee e risolvere il problema relativo all'accertamento <strong>del</strong><br />

reale movente <strong>del</strong> <strong>del</strong>itto, haa, <strong>in</strong>nanzi tutto precisato che, come risultava dalla sentenza def<strong>in</strong>itiva<br />

<strong>in</strong>tervenuta su quel <strong>del</strong>itto - nessuna preclusione esisteva alla sua <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, posto che le confessioni<br />

rese da coloro che di quel <strong>del</strong>itto erano stati accusati avevano reso superflua la ricerca <strong>del</strong> movente,<br />

né questo era stato, comunque, <strong>in</strong> quella sentenza <strong>in</strong>dividuato.<br />

I ricorrenti, pur contestando tale conclusione, non hanno però <strong>in</strong>dicato da quali elementi probatori<br />

essi hanno tratto il loro diverso conv<strong>in</strong>cimento, posto che la sentenza di condanna pronunciata nei<br />

confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, nonché Francesca Mambro, Dario Mariani e<br />

Giorgio Vale, espressamente dà atto che quanto al movente <strong>del</strong> <strong>del</strong>itto, gli accusati con le loro<br />

molteplici e contraddittorie versioni, avevano prospettato una molteplicità di ipotesi, tutte possibili e<br />

ciascuna compatibile con le risultanze acquisite.<br />

Ne consegue che da quel giudicato nessuna preclusione sussisteva per il giudice r<strong>in</strong>vio<br />

nell'accreditare, tra le molteplici ipotesi, quelle che più si armonizzava ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la dimostrazione

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