repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
E tale valutazione è conseguente all'analisi <strong>del</strong> contenuto complessivo <strong>del</strong>le dichiarazioni di<br />
Massimo Sparti e, come tale, non è censurabile <strong>in</strong> questa sede: non v'è dubbio, <strong>in</strong>fatti, che i due<br />
documenti falsi erano stati richiesti per la Mambro e che per acquisirli Sparti si rivolse a De Vecchi,<br />
così come da questi confermato.<br />
Non è neppure condivisibile il rilievo dedotto dai ricorrenti, secondo i quali la sentenza impugnata<br />
aveva trascurato di considerare che Sparti aveva, nel corso <strong>del</strong> procedimento, modificato anche il<br />
nucleo essenziale <strong>del</strong> suo racconto.<br />
Vero è, <strong>in</strong>vece, che la sentenza impugnata ha analiticamente esam<strong>in</strong>ato quanto Sparti aveva<br />
affermato nell'<strong>in</strong>terrogatorio <strong>del</strong> 5 maggio 1982, allorquando aveva dichiarato di non essere più<br />
certo che la visita di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro era avvenuta il 4 agosto 1980. Il<br />
giudice di r<strong>in</strong>vio ha però e tal proposito doverosamente ricordato che Sparti, sentito nel corso <strong>del</strong><br />
giudizio di primo grado, aveva spiegato che i dubbi da lui prospettati sul giorno <strong>in</strong> cui quell'<strong>in</strong>contro<br />
era avvenuto, erano stati conseguenti alle pressioni che alcune persone avevano su di lui esercitato<br />
aff<strong>in</strong>ché la verità venisse nascosta. E la sentenza impugnata, dopo aver verificato l'oggettiva<br />
attendibilità di quest'accusa, non ha potuto che rilevare come quella apparente ritrattazione, avente<br />
ad oggetto il nucleo essenziale <strong>del</strong> racconto, accreditava l'orig<strong>in</strong>aria versione, più volte ribadita<br />
dallo stesso Sparti.<br />
Si era <strong>in</strong>fatti accertato che allorquando i Carab<strong>in</strong>ieri avevano fatto irruzione <strong>in</strong> un albergo di<br />
Fidenza, il 21.12.1986, ed avevano perquisito la camera occupata da Fausto De Vecchi e da<br />
Massimo Sparti, avevano trovato, oltre e numerosi arnesi da scasso, anche un'istanza che Sparti<br />
aveva scritto e presentato a varie autorità, e, tra queste, anche al presidente <strong>del</strong>la nona sezione <strong>del</strong><br />
Tribunale di Roma, istanza risalente al gennaio <strong>del</strong> 1986: <strong>in</strong> questa istanza Sparti si lamentava <strong>del</strong><br />
comportamento <strong>del</strong>la moglie, perché, ottenuto dopo la separazione l'affidamento dei figli, aveva poi<br />
fatto <strong>in</strong> modo che costoro non avessero più alcun rapporto con lui. Sparti ricordava altresì che il<br />
consenso alla separazione gli era stato estorto con la compiacente disponibilità <strong>del</strong> professionista<br />
che lo aveva assistito, il defunto avvocato Francesco De Cataldo, <strong>in</strong> quanto gli era stato fatto<br />
credere che la separazione altro non era che un espediente al quale bisognava ricorrere per<br />
salvaguardare la sicurezza dei figli dopo le m<strong>in</strong>acce ricevute, e che, quanto alla strage di Bologna,<br />
vi erano stati dei "tentativi per fargli modificare l'orig<strong>in</strong>aria versione", oltre a numerosi<br />
"suggerimenti aff<strong>in</strong>ché tacesse, o, comunque, non rivelasse ulteriori responsabilità" relative ad altri<br />
episodi di terrorismo.<br />
Interrogato sulla genesi e sul contenuto di quella istanza, Sparti confermò come gli autori di quelle<br />
<strong>in</strong>iziative menzionate nel documento erano stati l'avvocato De Cataldo e la propria consorte ed<br />
aveva ricordato che particolarmente quest'ultima lo aveva ripetutamente esortato a "togliersi dai<br />
pasticci", proponendogli a tal f<strong>in</strong>e che il mezzo più semplice come ottenere questo risultato era<br />
quello di posticipare la date <strong>del</strong>l'<strong>in</strong>contro con Fioravanti.<br />
Una volta spiegata la genesi storica <strong>del</strong>l'unica modifica sostanziale <strong>del</strong>le dichiarazioni <strong>del</strong>lo Sparti,<br />
la sentenza impugnata non si è neppure sottratta alla ricerca <strong>del</strong>le ragioni per le quali Valerio<br />
Fioravanti e Francesca Mambro , <strong>in</strong> quella occasione, avrebbero dovuto rivolgersi a Sparti anziché<br />
agli appartenenti alla stessa organizzazione terroristica.<br />
E tale <strong>in</strong>terrogativo, compreso nei temi di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e che le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte avevano<br />
<strong>del</strong>egato al giudice di r<strong>in</strong>vio, è stato congruamente risolto attraverso una diligente ricostruzione dei<br />
rapporti <strong>in</strong>tercorsi tra Valerio Fioravanti e Massimo Sparti. Che quest'ultimo rappresentasse,<br />
soprattutto a causa <strong>del</strong>la sua qualificata esperienza, l'amico disponibile per qualsiasi, improvvisa<br />
necessità, era dimostrato, secondo la sentenza impugnata, da alcuni s<strong>in</strong>tomatici episodi: Cristiano<br />
Fioravanti, appena dimesso dal carcere di Reg<strong>in</strong>a Coeli il 2 agosto 1980, come primo atto <strong>del</strong>la sua<br />
riacquistata libertà, scelse di recarsi a casa di Massimo Sparti per ottenere i primi aiuti f<strong>in</strong>anziari;<br />
poco prima, cioè il 28 maggio 1980, quando Luigi Ciavard<strong>in</strong>i rimase ferito dopo l'uccisione<br />
<strong>del</strong>l'agente di polizia Evangelisti, ci si rivolse a Sparti per far sottoporre alle cure mediche,<br />
clandest<strong>in</strong>amente, il giovane Ciavard<strong>in</strong>i; ed alcuni anni prima, e precisamente il 6 marzo 1978,