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repubblica italiana in nome del popolo italiano - La Privata Repubblica

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ipotesi era preclusa.<br />

<strong>La</strong> sentenza impugnata non appare neppure congruamente motivata <strong>in</strong> relazione alla valenza<br />

probatoria degli altri <strong>in</strong>dizi a carico di Picciafuoco: il r<strong>in</strong>venimento <strong>del</strong>l'agenda sequestrata a<br />

Gilberto Cavall<strong>in</strong>i, all'atto <strong>del</strong> suo arresto, agenda sulla quale era stato annotato il <strong>nome</strong> ed il<br />

cog<strong>nome</strong> <strong>del</strong>l'imputato, e i documenti falsi utilizzati da Picciafuoco o a lui pervenuti. Entrambi tali<br />

<strong>in</strong>dizi sono stati esam<strong>in</strong>ati dalla Corte di Bologna sulla base <strong>del</strong>le conclusioni alle quali la stessa<br />

Corte era pervenuta nella valutazione <strong>del</strong>le dichiarazioni rese da Buscar<strong>in</strong>i: l'imprecisa ricostruzione<br />

di quelle dichiarazioni ha pregiudicato la loro analisi comparativa e ciò è sufficiente per richiedere<br />

il riesame anche di queste altre due tematiche, giacché la valenza probatoria riconoscibile alle<br />

dichiarazioni di Buscar<strong>in</strong>i può accrescere o ridurre quella riconoscibile agli altri <strong>in</strong>dizi, posto che<br />

essi convergono nella stessa direzione.<br />

Deve peraltro osservarsi che la sentenza impugnata, per quel che riguarda l'agenda di Gilberto<br />

Cavall<strong>in</strong>i, è <strong>in</strong>corsa <strong>in</strong> un'altra contraddizione: <strong>in</strong>fatti, dopo aver attribuito a Cavall<strong>in</strong>i il ruolo di un<br />

attivo e fe<strong>del</strong>e collaboratore di Valerio Fioravanti, non ha poi spiegato per quale motivo Cavall<strong>in</strong>i<br />

poteva avere avvertito la necessità di annotare quel <strong>nome</strong>, se vero era che Picciafuoco aveva<br />

partecipato alla strage e, qu<strong>in</strong>di, per ciò solo, nell'ambito di quel gruppo terroristico, la sua notorietà<br />

non poteva essere bisognosa, per essere ricordata, di alcuna formale registrazione. Inoltre quella<br />

annotazione era compresa tra numerosi altri nom<strong>in</strong>ativi e nessuno di essi, eccezion fatta per<br />

Picciafuoco, sono stati accusati di aver preso parte alla strage di Bologna.<br />

Altrettanto dicasi per tutti i falsi documenti utilizzati o pervenuti a Picciafuoco: le loro oggettive<br />

caratteristiche, secondo la puntuale ricostruzione <strong>del</strong>le sentenza impugnata, <strong>in</strong>dubbiamente sono<br />

s<strong>in</strong>tomatiche <strong>del</strong>la loro provenienza, una fonte vic<strong>in</strong>a all'area <strong>del</strong>la destra eversiva.<br />

Ma se la sentenza si sottrae ai rilievi dedotti dal ricorrente sulla valenza probatoria <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca di tale<br />

<strong>in</strong>dizio, non altrettanto può affermarsi allorquando quella conclusione è stata utilizzata per<br />

affermare che la disponibilità di quei documenti altro non esprimeva se non la necessità di<br />

proteggere Picciafuoco, dopo l'esecuzione <strong>del</strong>la strage: se l'<strong>in</strong>tervento dei N.A.R. nell'acquisizione<br />

di quei documenti era a quella f<strong>in</strong>alità orientata, ancor meno facile riesce spiegare come mai nessun<br />

<strong>in</strong>tervento protettivo la stessa organizzazione aveva compiuto prima che la strage si verificasse,<br />

quando cioè a rischi veniva esposta la latitanza di Picciafuoco, la sua fe<strong>del</strong>tà al silenzio, e,<br />

soprattutto, la sua stessa <strong>in</strong>columità personale.<br />

Il giudice di r<strong>in</strong>vio non si è posto il problema di armonizzare tali evidenti contrasti emergenti dalla<br />

stessa analisi degli <strong>in</strong>dizi acquisiti così come compiuta nell'impugnata sentenza, e non ha neppure<br />

esam<strong>in</strong>ato se la disponibilità di quei documenti poteva essere riferibile alla frequentazione, da parte<br />

di Picciafuoco, di coloro che si ritrovavano abitualmente presso quella emittente radio di Osimo,<br />

ovvero, più semplicemente, evocava la collaborazione di Gilberto Cavall<strong>in</strong>i, da più fonti <strong>in</strong>dicato<br />

quale esperto professionale nella falsificazione di documenti.<br />

Ne consegue che a causa <strong>del</strong>le <strong>in</strong>complete analisi nelle quali è <strong>in</strong>corso il giudice di r<strong>in</strong>vio, nonché<br />

per le numerose contraddizioni evidenziate, le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza<br />

impugnata, anche quando non sono espresse <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i apodittici, sono comunque l'effetto di una<br />

valutazione che non abbraccia tutti gli aspetti rilevanti <strong>del</strong> quadro <strong>in</strong>diziario, ma privilegia solo<br />

alcuni, sicché la concordanza degli <strong>in</strong>dizi f<strong>in</strong>isce per essere più apparente che reale.<br />

Pertanto, essa va annullata ed il giudice di r<strong>in</strong>vio - la Corte di Assise di Appello di Firenze -<br />

tenendo presenti i rilievi su esposti ed utilizzando <strong>in</strong> maniera appropriata i criteri <strong>in</strong>dicati da questa<br />

Corte <strong>in</strong> relazione alla valutazione <strong>del</strong>la prova ord<strong>in</strong>aria, così come espressi nella sentenza <strong>del</strong><br />

12.2.1992, dovrà procedere ad una r<strong>in</strong>novata analisi <strong>del</strong>le risultanze acquisite, nella pienezza dei<br />

suoi poteri d'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e e di valutazione, e qu<strong>in</strong>di assumere le conseguenti determ<strong>in</strong>azioni.<br />

L'accoglimento <strong>del</strong> ricorso di Picciafuoco, nei limiti su <strong>in</strong>dicati, preclude l'esame <strong>del</strong> motivo con il<br />

quale lo stesso imputato ha censurato la motivazione <strong>del</strong>la sentenza impugnata <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla<br />

mancata acquisizione di alcune prove: la prova da acquisire può essere giudicata <strong>in</strong>dispensabile ai

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