Prospetto Completo - Swiss & Global
Prospetto Completo - Swiss & Global
Prospetto Completo - Swiss & Global
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale<br />
ripensamento da parte dell’investitore (art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). In tal caso,<br />
l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo<br />
di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese<br />
né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Tale facoltà di recesso non si applica alle<br />
sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR, del proponente l’investimento o<br />
del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni<br />
(versamenti successivi ed operazioni di switch) delle quote dei fondi riportati nel <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> (o ivi<br />
successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stata preventivamente fornita la parte<br />
“Informazioni Specifiche” aggiornata o il <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> aggiornato con l’informativa relativa al fondo<br />
oggetto della sottoscrizione.<br />
A fronte di ogni versamento la SGR, entro il primo giorno lavorativo dalla data di regolamento dei<br />
corrispettivi, invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. In caso di<br />
sottoscrizione attuata tramite adesione ad un PAC la lettera di conferma è inviata all’atto del primo<br />
versamento e, successivamente, in occasione di tutti i successivi versamenti.<br />
Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del <strong>Prospetto</strong> d’Offerta.<br />
21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE<br />
E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun<br />
preavviso, tranne:<br />
- nei giorni di chiusura della Borsa nazionale;<br />
- nei casi di sospensione previsti dalla legge;<br />
- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.<br />
Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, si<br />
rinvia al Regolamento di gestione.<br />
Nel caso di sottoscrizione del Fondo mediante adesione al Servizio di abbinamento al conto corrente<br />
bancario la Banca Convenzionata provvede a richiedere alla SGR il rimborso di un numero di quote del<br />
Fondo, il cui controvalore sia pari almeno a 200 Euro, per l’importo necessario a ripristinare il saldo massimo<br />
prescelto qualora il saldo del conto corrente del correntista risulti inferiore al saldo minimo prescelto.<br />
Per gli eventuali oneri applicabili alle operazioni di rimborso, si rinvia alla Sez C. par. 17.<br />
I partecipanti possono richiedere il rimborso programmato delle quote. Per maggiori informazioni, si rinvia al<br />
Regolamento di gestione.<br />
A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data<br />
di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto rimborso.<br />
A fronte delle operazioni di rimborso effettuate sulla base delle richieste avanzate dalla Banca<br />
Convenzionata la lettera di conferma è inviata con cadenza mensile e solo in quei mesi nei quali vi siano<br />
stati movimenti di quote.<br />
Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del <strong>Prospetto</strong> di offerta.<br />
22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE<br />
Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi.<br />
Alle sottoscrizioni successive (versamenti successivi ed operazioni di switch) dei fondi riportati nel<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> (o ivi successivamente inseriti),) non si applica la sospensiva di sette giorni<br />
prevista dall’art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a condizione che al partecipante sia<br />
stata preventivamente fornita la parte “Informazioni Specifiche” aggiornata o il <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong><br />
aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.<br />
Per l’individuazione delle modalità e dei termini di effettuazione dei versamenti successivi, si rinvia al<br />
Regolamento di gestione.<br />
Per quanto riguarda gli eventuali oneri, si rinvia al precedente paragrafo 17.<br />
23. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI<br />
A fronte del rimborso di quote del Fondo il sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote<br />
dei fondi gestiti dalla SGR. Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardano fondi<br />
SWISS & GLOBAL SGR Pagina 14 di 16