12.11.2014 Views

Prospetto Completo - Swiss & Global

Prospetto Completo - Swiss & Global

Prospetto Completo - Swiss & Global

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale<br />

ripensamento da parte dell’investitore (art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). In tal caso,<br />

l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo<br />

di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese<br />

né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Tale facoltà di recesso non si applica alle<br />

sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR, del proponente l’investimento o<br />

del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni<br />

(versamenti successivi ed operazioni di switch) delle quote dei fondi riportati nel <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> (o ivi<br />

successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stata preventivamente fornita la parte<br />

“Informazioni Specifiche” aggiornata o il <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> aggiornato con l’informativa relativa al fondo<br />

oggetto della sottoscrizione.<br />

A fronte di ogni versamento la SGR, entro il primo giorno lavorativo dalla data di regolamento dei<br />

corrispettivi, invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. In caso di<br />

sottoscrizione attuata tramite adesione ad un PAC la lettera di conferma è inviata all’atto del primo<br />

versamento e, successivamente, in occasione di tutti i successivi versamenti.<br />

Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del <strong>Prospetto</strong> d’Offerta.<br />

21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE<br />

E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun<br />

preavviso, tranne:<br />

- nei giorni di chiusura della Borsa nazionale;<br />

- nei casi di sospensione previsti dalla legge;<br />

- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.<br />

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, si<br />

rinvia al Regolamento di gestione.<br />

Nel caso di sottoscrizione del Fondo mediante adesione al Servizio di abbinamento al conto corrente<br />

bancario la Banca Convenzionata provvede a richiedere alla SGR il rimborso di un numero di quote del<br />

Fondo, il cui controvalore sia pari almeno a 200 Euro, per l’importo necessario a ripristinare il saldo massimo<br />

prescelto qualora il saldo del conto corrente del correntista risulti inferiore al saldo minimo prescelto.<br />

Per gli eventuali oneri applicabili alle operazioni di rimborso, si rinvia alla Sez C. par. 17.<br />

I partecipanti possono richiedere il rimborso programmato delle quote. Per maggiori informazioni, si rinvia al<br />

Regolamento di gestione.<br />

A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data<br />

di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto rimborso.<br />

A fronte delle operazioni di rimborso effettuate sulla base delle richieste avanzate dalla Banca<br />

Convenzionata la lettera di conferma è inviata con cadenza mensile e solo in quei mesi nei quali vi siano<br />

stati movimenti di quote.<br />

Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del <strong>Prospetto</strong> di offerta.<br />

22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE<br />

Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi.<br />

Alle sottoscrizioni successive (versamenti successivi ed operazioni di switch) dei fondi riportati nel<br />

<strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong> (o ivi successivamente inseriti),) non si applica la sospensiva di sette giorni<br />

prevista dall’art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a condizione che al partecipante sia<br />

stata preventivamente fornita la parte “Informazioni Specifiche” aggiornata o il <strong>Prospetto</strong> <strong>Completo</strong><br />

aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.<br />

Per l’individuazione delle modalità e dei termini di effettuazione dei versamenti successivi, si rinvia al<br />

Regolamento di gestione.<br />

Per quanto riguarda gli eventuali oneri, si rinvia al precedente paragrafo 17.<br />

23. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI<br />

A fronte del rimborso di quote del Fondo il sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote<br />

dei fondi gestiti dalla SGR. Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardano fondi<br />

SWISS & GLOBAL SGR Pagina 14 di 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!