12.11.2014 Views

Prospetto Completo - Swiss & Global

Prospetto Completo - Swiss & Global

Prospetto Completo - Swiss & Global

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

disciplinati dal presente Regolamento, anche se inseriti successivamente nello stesso, purché sia stata data<br />

adeguata informativa ai partecipanti, l’operazione di passaggio non dà luogo alla conclusione di un nuovo<br />

contratto; di conseguenza non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98..<br />

La richiesta di passaggio tra fondi deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente<br />

diritto, inviata in originale alla SGR ovvero per il tramite di un Collocatore, che provvede a trasmettere le<br />

richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. L’operazione di passaggio tra fondi può avvenire<br />

anche tramite un ordine impartito con tecniche di comunicazione a distanza.<br />

La Società di Gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione con le seguenti<br />

modalità:<br />

- il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR<br />

ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel<br />

quale viene determinato il valore unitario, salvo i casi di sospensione del rimborso;<br />

- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento del<br />

rimborso;<br />

- il giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto dal sottoscrittore coincide con il giorno di<br />

riferimento del rimborso;<br />

- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto è il giorno di borsa aperta successivo<br />

al giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto.<br />

Convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute alla Società di Gestione entro le<br />

ore 13.00 a.m.<br />

Il passaggio tra fondi può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del rimborso siano immesse<br />

all’interno del certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria.<br />

Per quanto riguarda gli eventuali oneri, si rinvia al precedente paragrafo 17.<br />

A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data<br />

di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto passaggio.<br />

Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del <strong>Prospetto</strong> di offerta, paragrafo 8.<br />

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE<br />

24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO<br />

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul seguente quotidiano: “Il Sole 24 Ore”, con<br />

indicazione della relativa data di riferimento.<br />

Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno<br />

percento) del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR – una volta ricalcolato il valore<br />

corretto della quota - si asterrà dal porre in essere le attività indicate all’art. 5 comma 4 della Parte C) del<br />

Regolamento di gestione.<br />

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento di gestione (parte A - Scheda identificativa).<br />

25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI<br />

La SGR invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del<br />

Fondo, al Total Expense Ratio riportate nella Parte II del <strong>Prospetto</strong> di offerta.<br />

In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al Fondo, la SGR provvede altresì ad inviare<br />

tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo i criteri volti ad assicurare una<br />

agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.<br />

Il partecipante può altresì richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall’art.<br />

62, comma 4, lett. b) del regolamento Consob 11522/98.<br />

26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE<br />

L’investitore può richiedere alla SGR l’invio anche a domicilio dei seguenti ulteriori documenti:<br />

SWISS & GLOBAL SGR Pagina 15 di 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!