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GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia

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entità, di continuare a redigere il bilancio secondo il “principio di cassa”. Si raccomanda ai Gruppi<br />

di maggiori dimensioni che gestiscono Servizi a favore dei propri Soci di verificare tramite CAF, Commercialista,<br />

o altro esperto, la necessità di adeguare la rendicontazione ai suddetti nuovi principi.<br />

In sostanza, nel rispetto dei principi contabili previsti per gli Enti non profit, i Gruppi con strutture<br />

amministrative esigue e movimenti di denaro di modesta entità devono perlomeno utilizzare lo schema<br />

semplificato di cui all’Allegato 1 per la predisposizione del proprio Bilancio (preventivo e consuntivo)<br />

evitando che lo stesso venga redatto in modo troppo sintetico e sommario, senza riportare<br />

le singole voci di spesa e le entrate.<br />

Ogni anno il Consiglio Direttivo di Gruppo, a norma dell’Art. 39 dello Statuto, è tenuto a:<br />

- predisporre (e non “approvare” così come impropriamente riportato da molti Gruppi) il Bilancio<br />

preventivo per l’anno successivo ed il Bilancio consuntivo per quello concluso;<br />

- sottoporre il Bilancio così predisposto all’esame del Collegio dei Sindaci per acquisire il parere in<br />

merito allo stesso a norma dell’Art. 42 dello Statuto;<br />

- convocare l’Assemblea di Gruppo per l’approvazione del Bilancio a norma dell’Art. 38 dello Statuto<br />

(le modalità per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e per la compilazione del relativo<br />

verbale sono riportate all’Art. 38 del Regolamento);<br />

- inviare, una volta ottenuta l’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea, copia del verbale<br />

e del Bilancio alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale ed al Delegato Regionale.<br />

Cap. V • Collegio dei Sindaci<br />

Analogamente a quanto previsto per un organismo di Diritto Privato così come sancito dal Codice Civile<br />

(art. 2397, 1° comma), il Collegio dei Sindaci di Gruppo deve essere costituito da un numero dispari<br />

di Soci. L’Art. 42 dello Statuto prevede pertanto che il Collegio sia composto da un Presidente,<br />

due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti che vengono regolarmente eletti tra i Soci Effettivi del Gruppo.<br />

Tra i cinque Soci risultati eletti nella carica di Sindaco viene nominato Presidente del Collegio quello<br />

che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, mentre coloro che lo seguono vengono nominati,<br />

in ordine decrescente di voti, Sindaco Effettivo (2° e 3°) e Sindaco Supplente (4° e 5°).<br />

La Carica di Sindaco, sia Effettivo che Supplente, è incompatibile con qualsiasi altra Carica Sociale<br />

elettiva e con qualunque incarico di cui all’Art. 39.3 del Regolamento.<br />

Al Collegio dei Sindaci o ai suoi singoli componenti, in quanto incaricati della funzione di Organi di<br />

controllo delle attività economico-finanziarie del Gruppo, non possono fare capo responsabilità amministrative<br />

(tenuta dei conti economici, responsabilità di cassa, redazione di bilanci, ecc.) che ricadono<br />

sul Consiglio Direttivo ed, in primis, sul Presidente di Gruppo.<br />

Cap. VI • Corrispondenza d’Ufficio<br />

Al fine di uniformare l’uso da parte delle Cariche Centrali/Periferiche e dei Gruppi del Logo ANMI<br />

per la corrispondenza d’ufficio, è stato predisposto un formato di lettera standard (Allegato 2) pubblicato<br />

nella Sezione “Normativa” del sito www.marinaiditalia.com.<br />

È fatto divieto di inoltrare lettere ed e-mail alla Presidenza Nazionale da parte dei Soci per rappresentare<br />

problematiche di varia natura insorte all’interno dei Gruppi, al fine di sollecitare l’intervento<br />

diretto del Presidente Nazionale per la risoluzione delle vertenze. La procedura da seguire in tali<br />

casi è la seguente:<br />

- il Presidente di Gruppo interessato deve preliminarmente trattare e risolvere la questione all’interno<br />

del proprio Consiglio Direttivo;<br />

<strong>GUIDA</strong> <strong>PRATICA</strong> PER I PRESIDENTI DI GRUPPO<br />

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