26.11.2014 Views

GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia

GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia

GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />

di concerto con<br />

Il Ministro della Difesa<br />

il Ministro dell’economia e delle Finanze<br />

il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali<br />

……. omissis …….<br />

DECRETA<br />

Articolo 1<br />

1. Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze Armate nonché agli ispettori e sovrintendenti<br />

dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbiano frequentato e completato<br />

con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso<br />

Scuole ed Istituti di formazione militare, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di<br />

specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che<br />

all’estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio<br />

dell’istruzione professionale, secondo la Tabella Marina annessa al presente Decreto.<br />

2. Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali<br />

non siano stati previsti, nella suddetta Tabella i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate<br />

dalla Forza Armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione<br />

ai fini dell’equipollenza, al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.<br />

3. I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/83.<br />

Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall’Amministrazione Militare di appartenenza,<br />

dovranno essere presentate agli Istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione<br />

richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi.<br />

Articolo 2<br />

1. I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio<br />

e la medesima validità così come indicato dall’articolo 2 del D.M. 14/4/1997, n. 250 e consentono<br />

l’ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.<br />

2. È consentita, altresì, sulla base del diploma di qualifica riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma<br />

1, del presente decreto, l’ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma<br />

di Stato di istruzione professionale conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,<br />

qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri prescritti requisiti.<br />

3. Ai fini dell’ammissione agli esami di cui al precedente comma 2 sono valutabili, quali crediti formativi<br />

ai sensi del D.P.R. del 23 luglio 1998, m. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze<br />

lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.<br />

Roma, 16 aprile 2009<br />

Il Ministro<br />

dell’Istruzione,<br />

dell’Università<br />

e della ricerca<br />

Il Ministro<br />

della Difesa<br />

Il Ministro<br />

dell’economia<br />

e delle finanze<br />

Il Ministro del lavoro,<br />

della salute<br />

e della previdenza<br />

sociale<br />

<strong>GUIDA</strong> <strong>PRATICA</strong> PER I PRESIDENTI DI GRUPPO<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!