GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia
GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia
GUIDA PRATICA - Marinai d'Italia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
di concerto con<br />
Il Ministro della Difesa<br />
il Ministro dell’economia e delle Finanze<br />
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali<br />
……. omissis …….<br />
DECRETA<br />
Articolo 1<br />
1. Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze Armate nonché agli ispettori e sovrintendenti<br />
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbiano frequentato e completato<br />
con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso<br />
Scuole ed Istituti di formazione militare, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di<br />
specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che<br />
all’estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio<br />
dell’istruzione professionale, secondo la Tabella Marina annessa al presente Decreto.<br />
2. Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali<br />
non siano stati previsti, nella suddetta Tabella i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate<br />
dalla Forza Armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione<br />
ai fini dell’equipollenza, al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.<br />
3. I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/83.<br />
Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall’Amministrazione Militare di appartenenza,<br />
dovranno essere presentate agli Istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione<br />
richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi.<br />
Articolo 2<br />
1. I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio<br />
e la medesima validità così come indicato dall’articolo 2 del D.M. 14/4/1997, n. 250 e consentono<br />
l’ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.<br />
2. È consentita, altresì, sulla base del diploma di qualifica riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma<br />
1, del presente decreto, l’ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma<br />
di Stato di istruzione professionale conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,<br />
qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri prescritti requisiti.<br />
3. Ai fini dell’ammissione agli esami di cui al precedente comma 2 sono valutabili, quali crediti formativi<br />
ai sensi del D.P.R. del 23 luglio 1998, m. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze<br />
lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.<br />
Roma, 16 aprile 2009<br />
Il Ministro<br />
dell’Istruzione,<br />
dell’Università<br />
e della ricerca<br />
Il Ministro<br />
della Difesa<br />
Il Ministro<br />
dell’economia<br />
e delle finanze<br />
Il Ministro del lavoro,<br />
della salute<br />
e della previdenza<br />
sociale<br />
<strong>GUIDA</strong> <strong>PRATICA</strong> PER I PRESIDENTI DI GRUPPO<br />
53