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di Francesca Zani<br />
FUSIONE DEI COMUNI:<br />
UNA GRANDE<br />
OPPORTUNITÀ<br />
Ipotizzare la fusione dei comuni di Ponte di Legno<br />
e Temù può far pensare ad un salto all’indietro<br />
di alcuni secoli quando, come tutti ben<br />
sanno, i due terr<strong>it</strong>ori appartenevano ad un’unica<br />
comun<strong>it</strong>à denominata Dalegno. Il sano campanilismo<br />
di qualcuno sottolinea come la piccola<br />
frazione di Villa, oggi la meno numerosa e più<br />
periferica, sia stata un tempo il centro amministrativo<br />
e religioso dell’Alta Valle Camonica. Un<br />
altrettanto sano e lungimirante ragionamento<br />
pol<strong>it</strong>ico (nel suo significato prim<strong>it</strong>ivo legato alla<br />
“polis” come c<strong>it</strong>tà, comun<strong>it</strong>à) porta a pensare<br />
come questo r<strong>it</strong>orno al passato sia in realtà un<br />
importante passo in avanti in grande anticipo<br />
rispetto ai processi pol<strong>it</strong>ico-amministrativi a livello<br />
nazionale.<br />
In realtà questo traguardo non è un’idea nata<br />
per caso in quest’ultimo periodo, ma il logico<br />
es<strong>it</strong>o di più di dieci anni di stretta collaborazione<br />
tra le Amministrazioni di Ponte di Legno<br />
e Temù che hanno visto realizzarsi il Grande<br />
Sogno del demanio sciabile atteso da oltre<br />
trent’anni, e hanno messo in “comune” le loro<br />
forze economiche, pol<strong>it</strong>iche e amministrative<br />
nelle società per gli impianti (SIT), per lo sviluppo<br />
del demanio sciabile (SIAV), per il teleriscaldamento<br />
(SOSVAV ndr. N° 3 AM), nei servizi<br />
sociali(Cooperativa Stella Alpina), per la<br />
gestione del patrimonio boschivo (Consorzio<br />
Forestale) nella Casa di Riposo e nel Consorzio<br />
Adamello Ski.<br />
COS’È LA FUSIONE<br />
Ma cerchiamo di capire un po’ meglio di cosa<br />
si tratta quando si parla di fusione dei Comuni.<br />
La Fusione è lo strumento che viene scelto<br />
quando si vuole cost<strong>it</strong>uire un nuovo Comune<br />
unico il quale sost<strong>it</strong>uirà quelli in esso conflu<strong>it</strong>i.<br />
In pratica, un solo comune prende il posto dei<br />
comuni che si fondono tra di loro. La fusione<br />
quindi, rappresenta un efficace strumento di<br />
razionalizzazione del terr<strong>it</strong>orio, dei servizi e delle<br />
funzioni svolte dai Comuni, da cui discende<br />
un incremento dell’offerta sia qual<strong>it</strong>ativa che<br />
quant<strong>it</strong>ativa dei servizi di cui i c<strong>it</strong>tadini possono<br />
beneficiare, a fronte di un risparmio dei costi<br />
burocratici legati al funzionamento degli enti.<br />
COME SI REALIZZA LA FUSIONE<br />
Il riferimento normativo è la Legge Regionale<br />
n.29 del 15 dicembre 2006 che “disciplina i presupposti<br />
e le procedure da osservare nell’ist<strong>it</strong>uzione<br />
di nuovi comuni e nella fusione di quelli<br />
esistenti, nella modifica delle circoscrizioni<br />
terr<strong>it</strong>oriali e della denominazione dei comuni,<br />
nonché nell’esercizio di ogni altra funzione attribu<strong>it</strong>a<br />
alla Regione in materia di circoscrizioni<br />
comunali” (art.2). L’<strong>it</strong>er ha inizio quando i sindaci<br />
ed i rispettivi consigli comunali dei comuni in<br />
questione “con deliberazione assunta a maggioranza<br />
dei consiglieri presentano richiesta alla<br />
Giunta regionale affinché promuova la relativa<br />
procedura. Entro novanta giorni dalla ricezione<br />
della richiesta di cui sopra la Giunta regionale<br />
verifica i requis<strong>it</strong>i formali della richiesta stessa,<br />
e, qualora deliberi di dar corso alla medesima,<br />
presenta il relativo progetto di legge. Ciascun<br />
progetto di legge è accompagnato da una relazione<br />
che pone in evidenza le esigenze di più<br />
razionale assetto del terr<strong>it</strong>orio, di carattere economico<br />
e finanziario e di organizzazione e gestione<br />
dei servizi che lo giustifichino”. (art. 7)<br />
Si procede poi ad un referendum tra tutti i c<strong>it</strong>tadini<br />
che deve “riguardare l’intera popolazione<br />
dei comuni interessati da modifiche terr<strong>it</strong>oriali”.<br />
“I risultati del referendum sono valutati sulla<br />
base sia del risultato complessivo sia degli es<strong>it</strong>i<br />
distinti per ciascuna parte del terr<strong>it</strong>orio diversamente<br />
interessata.” (Art. 9) Infine “i risultati del<br />
referendum sono trasmessi, a cura del Presidente<br />
del Consiglio regionale, alla competente<br />
commissione consiliare per l’ulteriore corso del<br />
procedimento legislativo “ (Art. 10)<br />
Quindi verrebbero sciolti i Consigli Comunali<br />
interessati per crearne uno unico che rappresenterà<br />
l’intera popolazione, ovviamente con<br />
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