01.01.2015 Views

4 - Euromerci

4 - Euromerci

4 - Euromerci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PUNTO FISCO<br />

La responsabilità solidale<br />

di Franco De Renzo<br />

Èentrata in vigore la legge n. 134-2012 che ha convertito<br />

il decreto legge n. 83/2012. La legge, all’articolo 13-ter,<br />

prevede nuovi adempimenti in materia di responsabilità<br />

solidale negli appalti e nei servizi.<br />

La nuova normativa, in caso di appalto di opere o di servizi,<br />

ritiene il committente responsabile in solido con l’appaltatore<br />

e l’eventuale subappaltatore, nei limiti dell’ammontare<br />

del corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni effettuate<br />

nell’ambito del rapporto di appalto:<br />

● del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di<br />

lavoro dipendente;<br />

● del versamento dell’Iva dovuta dall’appaltatore/subappaltatore<br />

all’erario.<br />

La responsabilità cessa se il committente verifica, acquisendo<br />

la documentazione prima del versamento del corrispettivo,<br />

che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del<br />

versamento, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore.<br />

Il committente ha il diritto di sospendere<br />

il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della<br />

predetta documentazione da parte dell’appaltatore/fornitore,<br />

per ogni pagamento.<br />

L’eventuale inosservanza delle modalità di pagamento, previste<br />

a carico del committente, è punita con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da 5.000 a 200 mila euro se gli<br />

adempimenti prima richiamati non sono stati correttamente<br />

eseguiti dall’appaltatore (e/o dal subappaltatore).<br />

Sembra che l’ambito dell’appalto si ritiene esteso a ogni fornitura<br />

di servizi con corrispettivi di carattere “periodico” e<br />

che non siano soggetti a contratti autonomamente disciplinati<br />

dalle disposizioni del codice civile (ad esempio, nel caso<br />

de trasporto).<br />

È opportuno che ognuno si doti di un modello di autocertificazione<br />

per il versamento dell’ Iva e delle ritenute Irpef,<br />

magari da compilare mensilmente, così da averlo sempre<br />

pronto per eventuali richieste da parte dei clienti. È da ricordare<br />

che autocertificare dati falsi può comportare anche<br />

l’arresto.<br />

Naturalmente è indispensabile che si pratichi la stessa procedura<br />

per i fornitori, ai quali dovrà essere richiesta la relativa<br />

documentazione, e per i quali si potrebbe incorrere nelle<br />

pesanti sanzioni pecuniarie. Sarà, inoltre, opportuno archiviare<br />

ciascuna dichiarazione alle fatture da pagare/incassare,<br />

più che con il nome del fornitore/cliente, vagliando<br />

la procedura più opportuna. È anche necessario verificare<br />

l’attendibilità della firma apposta nell’autocertificazione<br />

con quella della fotocopia del documento allegato. ■<br />

Franco De Renzo, tel. 0245101071,<br />

email: segreteria@studioderenzo.it<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!