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PUNTO FISCO<br />
La responsabilità solidale<br />
di Franco De Renzo<br />
Èentrata in vigore la legge n. 134-2012 che ha convertito<br />
il decreto legge n. 83/2012. La legge, all’articolo 13-ter,<br />
prevede nuovi adempimenti in materia di responsabilità<br />
solidale negli appalti e nei servizi.<br />
La nuova normativa, in caso di appalto di opere o di servizi,<br />
ritiene il committente responsabile in solido con l’appaltatore<br />
e l’eventuale subappaltatore, nei limiti dell’ammontare<br />
del corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni effettuate<br />
nell’ambito del rapporto di appalto:<br />
● del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di<br />
lavoro dipendente;<br />
● del versamento dell’Iva dovuta dall’appaltatore/subappaltatore<br />
all’erario.<br />
La responsabilità cessa se il committente verifica, acquisendo<br />
la documentazione prima del versamento del corrispettivo,<br />
che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del<br />
versamento, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore.<br />
Il committente ha il diritto di sospendere<br />
il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della<br />
predetta documentazione da parte dell’appaltatore/fornitore,<br />
per ogni pagamento.<br />
L’eventuale inosservanza delle modalità di pagamento, previste<br />
a carico del committente, è punita con la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da 5.000 a 200 mila euro se gli<br />
adempimenti prima richiamati non sono stati correttamente<br />
eseguiti dall’appaltatore (e/o dal subappaltatore).<br />
Sembra che l’ambito dell’appalto si ritiene esteso a ogni fornitura<br />
di servizi con corrispettivi di carattere “periodico” e<br />
che non siano soggetti a contratti autonomamente disciplinati<br />
dalle disposizioni del codice civile (ad esempio, nel caso<br />
de trasporto).<br />
È opportuno che ognuno si doti di un modello di autocertificazione<br />
per il versamento dell’ Iva e delle ritenute Irpef,<br />
magari da compilare mensilmente, così da averlo sempre<br />
pronto per eventuali richieste da parte dei clienti. È da ricordare<br />
che autocertificare dati falsi può comportare anche<br />
l’arresto.<br />
Naturalmente è indispensabile che si pratichi la stessa procedura<br />
per i fornitori, ai quali dovrà essere richiesta la relativa<br />
documentazione, e per i quali si potrebbe incorrere nelle<br />
pesanti sanzioni pecuniarie. Sarà, inoltre, opportuno archiviare<br />
ciascuna dichiarazione alle fatture da pagare/incassare,<br />
più che con il nome del fornitore/cliente, vagliando<br />
la procedura più opportuna. È anche necessario verificare<br />
l’attendibilità della firma apposta nell’autocertificazione<br />
con quella della fotocopia del documento allegato. ■<br />
Franco De Renzo, tel. 0245101071,<br />
email: segreteria@studioderenzo.it<br />
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