01.01.2015 Views

4 - Euromerci

4 - Euromerci

4 - Euromerci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PUNTO DOGANA<br />

Depositi fiscali ai fini Iva,<br />

chi ben comincia …<br />

di Stefano Morelli<br />

Presidente della commissione Dogane di Assologistica<br />

Idepositi fiscali Iva, istituiti con la legge n. 28 del<br />

18/02/1997 e il regolamento n. 419 del 18/12/1998, sono<br />

regolati dall’articolo 50-bis del dl 331/1993. Sono definiti<br />

come speciali depositi fiscali istituiti per la custodia<br />

di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita<br />

al minuto nei locali dei depositi stessi e non soggetti all’imposta<br />

sul valore aggiunto.<br />

In generale, i depositi Iva assumono particolare rilevanza<br />

nel sistema applicativo del tributo interno. Sono effettuate<br />

”senza pagamento dell’Iva” determinate operazioni,<br />

aventi a oggetto beni nazionali o comunitari, eseguite<br />

mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o<br />

dai depositi Iva, durante la giacenza delle merci nei depositi<br />

Iva o mediante trasferimento delle merci tra depositi<br />

Iva. Da questo meccanismo gli operatori riescono a trarre<br />

un notevole vantaggio finanziario, in quanto possono effettuare<br />

acquisti senza pagare materialmente l’Iva. Per tale<br />

motivo i depositi Iva offrono alle aziende, in particolare<br />

a quelle che soffrono di credito Iva o che non godono delle<br />

agevolazioni degli esportatori abituali “plafond”, un efficace<br />

strumento di bilanciamento finanziario, cosa di<br />

non poco conto in considerazione al periodo di recessione<br />

che il tessuto economico sta attraversando da diverso<br />

tempo. L’estrazione delle merci dal deposito Iva, se immesse<br />

in consumo nel territorio dello Stato, viene assolta<br />

con autofattura o fattura integrata da registrarsi con il metodo<br />

del “reverse charge”.<br />

Nel corso degli anni su tale materia si sono succedute numerose<br />

circolari applicative che, purtroppo, invece di<br />

chiarire talune problematiche interpretative sorte nel<br />

tempo, hanno determinato una situazione di incertezza<br />

operativa nell’esercizio di tale istituto, con il conseguente<br />

insorgere di contenziosi più o meno rilevanti. Con il “decreto<br />

sviluppo” bis-art. 34, comma 44-dl 179/2012, convertito<br />

in legge n. 221/2012, il legislatore ha inteso risolvere<br />

diverse situazioni controverse:<br />

a) l’utilizzo “virtuale” del deposito Iva: tale possibilità era<br />

contestata dalla pubblica amministrazione, che imponeva<br />

il recupero dell’Iva, con le relative sanzioni, in<br />

quanto sosteneva che in tale ipotesi mancasse il presupposto<br />

del deposito; ora con il nuovo dispositivo legislativo<br />

il deposito Iva si configura con il solo passaggio delle<br />

merci negli spazi limitrofi al deposito e alla loro estrazione<br />

dal medesimo: “l’introduzione si intende realizzata<br />

anche negli spazi limitrofi al deposito Iva, senza<br />

che sia necessaria la preventiva introduzione della merce<br />

nel deposito” (…“né obbligo di scarico del mezzo di<br />

trasporto”, come già disposto dal dl 185/2008, convertito<br />

in legge n. 2/2009);<br />

b) la pubblica amministrazione contestava, in sede di accertamento,<br />

la simulazione del contratto di deposito<br />

quando non fosse riscontrata una custodia delle merci<br />

confortata da una “giustificazione economica” per la<br />

destinazione al deposito Iva. Ora la nuova normativa<br />

chiarisce le prestazioni di servizi di cui alla lettera h)<br />

comma 4 dell’art.50 bis dl 331/93: “Si devono ritenere<br />

assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione<br />

posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile<br />

che disciplinano il contratto di deposito”;<br />

c) estrazione dal deposito: “All’estrazione della merce dal<br />

deposito Iva per la sua immissione in consumo nel territorio<br />

dello Stato, qualora risultino correttamente poste<br />

in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-<br />

bis (dl n. 331/1993), l’imposta sul valore aggiunto si deve<br />

ritenere definitivamente assolta”.<br />

Assodato che il “debito Iva” è da intendersi definitivamente<br />

assolto con la corretta osservanza della procedura<br />

di autofatturazione, a parere dello scrivente, le attuali misure<br />

che prevedono l’obbligo di prestare una garanzia per<br />

le operazioni di immissione in libera pratica introdotte<br />

con il dl n. 70/2011 e convertito in legge n. 106/2011, sono<br />

superate e da abrogare. Confidiamo in un ulteriore passo<br />

in avanti del legislatore!<br />

Nella sostanza pare risolta la complicata questione dell’utilizzo<br />

“virtuale” di questo istituto e soprattutto, avendo<br />

il nuovo dispositivo normativo la caratteristica di interpretazione<br />

autentica, la sua efficacia è retroattiva: questo<br />

permetterà di “sanare” contenziosi in corso che non<br />

siano ancora stati definiti.<br />

■<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!