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PUNTO DOGANA<br />
Depositi fiscali ai fini Iva,<br />
chi ben comincia …<br />
di Stefano Morelli<br />
Presidente della commissione Dogane di Assologistica<br />
Idepositi fiscali Iva, istituiti con la legge n. 28 del<br />
18/02/1997 e il regolamento n. 419 del 18/12/1998, sono<br />
regolati dall’articolo 50-bis del dl 331/1993. Sono definiti<br />
come speciali depositi fiscali istituiti per la custodia<br />
di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita<br />
al minuto nei locali dei depositi stessi e non soggetti all’imposta<br />
sul valore aggiunto.<br />
In generale, i depositi Iva assumono particolare rilevanza<br />
nel sistema applicativo del tributo interno. Sono effettuate<br />
”senza pagamento dell’Iva” determinate operazioni,<br />
aventi a oggetto beni nazionali o comunitari, eseguite<br />
mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o<br />
dai depositi Iva, durante la giacenza delle merci nei depositi<br />
Iva o mediante trasferimento delle merci tra depositi<br />
Iva. Da questo meccanismo gli operatori riescono a trarre<br />
un notevole vantaggio finanziario, in quanto possono effettuare<br />
acquisti senza pagare materialmente l’Iva. Per tale<br />
motivo i depositi Iva offrono alle aziende, in particolare<br />
a quelle che soffrono di credito Iva o che non godono delle<br />
agevolazioni degli esportatori abituali “plafond”, un efficace<br />
strumento di bilanciamento finanziario, cosa di<br />
non poco conto in considerazione al periodo di recessione<br />
che il tessuto economico sta attraversando da diverso<br />
tempo. L’estrazione delle merci dal deposito Iva, se immesse<br />
in consumo nel territorio dello Stato, viene assolta<br />
con autofattura o fattura integrata da registrarsi con il metodo<br />
del “reverse charge”.<br />
Nel corso degli anni su tale materia si sono succedute numerose<br />
circolari applicative che, purtroppo, invece di<br />
chiarire talune problematiche interpretative sorte nel<br />
tempo, hanno determinato una situazione di incertezza<br />
operativa nell’esercizio di tale istituto, con il conseguente<br />
insorgere di contenziosi più o meno rilevanti. Con il “decreto<br />
sviluppo” bis-art. 34, comma 44-dl 179/2012, convertito<br />
in legge n. 221/2012, il legislatore ha inteso risolvere<br />
diverse situazioni controverse:<br />
a) l’utilizzo “virtuale” del deposito Iva: tale possibilità era<br />
contestata dalla pubblica amministrazione, che imponeva<br />
il recupero dell’Iva, con le relative sanzioni, in<br />
quanto sosteneva che in tale ipotesi mancasse il presupposto<br />
del deposito; ora con il nuovo dispositivo legislativo<br />
il deposito Iva si configura con il solo passaggio delle<br />
merci negli spazi limitrofi al deposito e alla loro estrazione<br />
dal medesimo: “l’introduzione si intende realizzata<br />
anche negli spazi limitrofi al deposito Iva, senza<br />
che sia necessaria la preventiva introduzione della merce<br />
nel deposito” (…“né obbligo di scarico del mezzo di<br />
trasporto”, come già disposto dal dl 185/2008, convertito<br />
in legge n. 2/2009);<br />
b) la pubblica amministrazione contestava, in sede di accertamento,<br />
la simulazione del contratto di deposito<br />
quando non fosse riscontrata una custodia delle merci<br />
confortata da una “giustificazione economica” per la<br />
destinazione al deposito Iva. Ora la nuova normativa<br />
chiarisce le prestazioni di servizi di cui alla lettera h)<br />
comma 4 dell’art.50 bis dl 331/93: “Si devono ritenere<br />
assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione<br />
posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile<br />
che disciplinano il contratto di deposito”;<br />
c) estrazione dal deposito: “All’estrazione della merce dal<br />
deposito Iva per la sua immissione in consumo nel territorio<br />
dello Stato, qualora risultino correttamente poste<br />
in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-<br />
bis (dl n. 331/1993), l’imposta sul valore aggiunto si deve<br />
ritenere definitivamente assolta”.<br />
Assodato che il “debito Iva” è da intendersi definitivamente<br />
assolto con la corretta osservanza della procedura<br />
di autofatturazione, a parere dello scrivente, le attuali misure<br />
che prevedono l’obbligo di prestare una garanzia per<br />
le operazioni di immissione in libera pratica introdotte<br />
con il dl n. 70/2011 e convertito in legge n. 106/2011, sono<br />
superate e da abrogare. Confidiamo in un ulteriore passo<br />
in avanti del legislatore!<br />
Nella sostanza pare risolta la complicata questione dell’utilizzo<br />
“virtuale” di questo istituto e soprattutto, avendo<br />
il nuovo dispositivo normativo la caratteristica di interpretazione<br />
autentica, la sua efficacia è retroattiva: questo<br />
permetterà di “sanare” contenziosi in corso che non<br />
siano ancora stati definiti.<br />
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