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PUNTO LEGALE<br />
Trasporto: opportunità<br />
per le aziende dell’export<br />
di Marco Lopez De Gonzalo e Marco Lenti*<br />
Nella prassi commerciale, le imprese italiane che<br />
esportano tendono a non volersi occupare del trasporto<br />
dei propri prodotti. Accade spesso che vendano<br />
all’estero a condizioni Ex Works (EXW, ossia “franco fabbrica”)<br />
nella convinzione che, non assumendosi gli obblighi<br />
di organizzazione del trasporto verso i clienti, non dovrebbero<br />
nemmeno assumere<br />
i rischi che dallo<br />
stesso trasporto possono<br />
derivare. Tale convinzione<br />
non corrisponde<br />
del tutto alla realtà. Infatti,<br />
sebbene nella vendita<br />
a condizioni EXW<br />
sia il compratore a organizzare<br />
il trasporto delle<br />
merci, è vero altresì che,<br />
in alcune circostanze, il<br />
venditore si assume comunque<br />
alcune responsabilità<br />
nei confronti del<br />
vettore. Ciò deriva dal<br />
fatto che il venditore è<br />
indicato nei documenti<br />
di trasporto (polizze di<br />
carico, lettere di vettura<br />
CMR, air waybill, ecc.)<br />
come “shipper” o mittente.<br />
Questa qualifica comporta che, nell’ipotesi in cui il<br />
destinatario delle merci ometta di pagare il nolo (nel caso in<br />
cui sia pagabile a destino) ovvero ometta di ritirare la merce,<br />
il vettore può richiedere il pagamento del nolo stesso al<br />
mittente venditore. Inoltre, dal mancato ritiro, possono derivare<br />
altre conseguenze: il vettore può addebitare al venditore<br />
anche altri costi (che possono giungere ad avere importi<br />
rilevanti), quali le spese di sbarco, i costi di sosta delle<br />
merci maturati nel magazzino del vettore o i costi di detenzione<br />
dei container all’interno dei quali la merce è stivata.<br />
Tali responsabilità derivano dal fatto che il venditore, quando<br />
assume la qualifica di “shipper”, diventa parte del contratto<br />
di trasporto, nonostante questo sia organizzato dal<br />
compratore. A ciò si deve aggiungere che il venditore a condizioni<br />
EXW ha comunque l’onere di predisporre il corretto<br />
imballaggio della merce, di dichiararne correttamente<br />
quantità e tipo, di esplicitarne l’eventuale natura pericolosa,<br />
onde consentire al vettore di prendere tutte le cautele<br />
previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di merci pericolose.<br />
A fronte delle responsabilità che il venditore EXW<br />
in ogni caso si assume verso il vettore non corrisponde però<br />
il vantaggio di essere il<br />
“cliente” di quest’ultimo,<br />
come invece avverrebbe<br />
nel caso in cui il trasporto<br />
fosse da lui organizzato.<br />
Vantaggio che si traduce in<br />
una maggiore e più stretta<br />
relazione con il vettore e,<br />
conseguentemente, nel<br />
controllo delle sue merci<br />
nelle fasi del trasporto verso<br />
il compratore (si pensi ai<br />
servizi di tracciabilità messi<br />
a punto dagli operatori)<br />
o in una più efficace gestione<br />
delle patologie quali il<br />
mancato ritiro a destinazione,<br />
con tutti gli oneri<br />
che ne possono conseguire.<br />
Questi brevi e sintetici rilievi<br />
inducono a riflettere<br />
sul fatto che le aziende esportatrici possono ricevere da<br />
operatori logistici esperti e affidabili di loro fiducia molti<br />
più benefici rispetto ai costi che potrebbero trovarsi a fronteggiare<br />
per aver scelto di non volersi occupare della logistica<br />
delle loro merci.<br />
■<br />
*Studio legale Mordiglia<br />
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