DAL COLLEGIO DI LODI Alessandro Colonna Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità: in vigore <strong>il</strong> nuovo regolamento sere soggetto a specificazioni e rettificazioni fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica. La nuova procedura prevede quindi una semplificazione documentale, nonché un accorciamento dei termini previsti per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio del provvedimento finale, quest’ultimo emesso entro 60 giorni dal ricevimento <strong>della</strong> domanda da parte dell’amministrazione competente. Il procedimento in questione inoltre elimina l’obbligo dell’acquisizione del parere delle Commissioni locali per <strong>il</strong> paesaggio, a meno che sia diversamente previsto dalla normativa regionale (nella regione Lombardia l’obbligo tuttavia permane). L’istanza presentata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico ab<strong>il</strong>itato, secondo <strong>il</strong> modello di scheda previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (a suo tempo rimasta di fatto inapplicata), nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali <strong>della</strong> disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatib<strong>il</strong>ità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione <strong>il</strong> tecnico ab<strong>il</strong>itato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia. Il decreto prevede inoltre in maniera esplicita che l’istanza, ove possib<strong>il</strong>e, venga effettuata in via telematica. Per quanto concerne la procedura, sinteticamente <strong>il</strong> decreto prevede che venga effettuata una verifica preliminare da parte dell’amministrazione competente in merito all’applicab<strong>il</strong>ità <strong>della</strong> semplificazione o, viceversa, se sussistono le condizioni per l’assoggettamento al regime ordinario piuttosto che all’esonero dalla necessità di autorizzazione paesaggistica; negli ultimi due casi l’amministrazione ne dà comunicazione al richiedente. Qualora l’intervento rientri nella casistica <strong>della</strong> “lieve entità”, la documentazione risulti completa e laddove non siano necessari chiarimenti indispensab<strong>il</strong>i (per le quali integrazioni viene fatta richiesta all’utente, un’unica volta, unitamente all’avvio del procedimento concedendo <strong>il</strong> termine di 15 giorni per l’adempimento), l’amministrazione provvede ad effettuare una verifica <strong>della</strong> conformità dell’intervento previsto alla disciplina urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia; in caso di esito negativo, viene data al richiedente immediata comunicazione dell’improcedib<strong>il</strong>ità <strong>della</strong> domanda. In caso di esito positivo, l’amministrazione competente valuta la conformità Già approvato a giugno dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.199 del 26 a- gosto 2010, ed è entrato in vigore <strong>il</strong> 10 settembre 2010, <strong>il</strong> Decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 9 luglio 2010 n.139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni”, applicab<strong>il</strong>e alle aree ed immob<strong>il</strong>i oggetto di alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore, sottoposti alle norme di tutela previste dalla parte III del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La norma trova immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano è previsto un lasso di tempo pari a 180 giorni per l’adeguamento del proprio ordinamento. Gli “interventi di lieve entità” sono elencati nell’allegato 1 al decreto che comprende 39 tipologie abbastanza circostanziate (vedi pagg. 12-13 e 14 de “Il <strong>geometra</strong> <strong>bresciano</strong>” n. 4/2010); l’intento del legislatore sembra essere stato quello di evitare o quantomeno ridurre i margini di interpretazione, e di fornire con precisione la casistica specifica <strong>della</strong> qualificazione <strong>della</strong> “lieve entità”; tale elenco, tramite decreto ministeriale, potrà esdell'intervento alle specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatib<strong>il</strong>ità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. Se l’intervento risulta conforme, la richiesta di autorizzazione paesaggistica viene trasmessa alla soprintendenza (che deve esprimersi entro 25 giorni, contro i 45 <strong>della</strong> procedura ordinaria), unitamente ad una motivata proposta di accoglimento <strong>della</strong> domanda stessa. In questa fase si aprono di conseguenza tre scenari: 1. valutazione positiva da parte del soprintendente 2. valutazione negativa da parte del soprintendente 3. mancata espressione da parte del soprintendente Nel primo e nel terzo caso l’amministrazione competente, nel rispetto degli obblighi procedurali e delle tempistiche previste dal regolamento, procede con <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica; nel secondo caso <strong>il</strong> soprintendente a- dotta <strong>il</strong> provvedimento di rigetto dell’istanza. Differentemente rispetto alla procedura ordinaria, per la quale vige <strong>il</strong> regime di moratoria dei 30 giorni, l’autorizzazione paesaggistica semplificata assume immediata efficacia dal giorno del r<strong>il</strong>ascio ed ha validità per 5 anni. ❑ 56 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/5
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