il geometra bresciano - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...
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a cura del geom. Alfredo Dellaglio<br />
Autorizzazione paesistica<br />
Ho presentato in Provincia di Brescia una richiesta di autorizzazione<br />
paesistica per dei pannelli fotovoltaici integrati in copertura. Depositata<br />
in Provincia in quanto <strong>il</strong> Comune dell’edificio su cui va installato<br />
l’impianto non mi accettava le autorizzazioni per i pannelli (in contrasto<br />
con le ultime linee guida di dicembre). Valutata la pratica mi è stata<br />
chiesta un’integrazione. Il primo termine di 40 giorni dall’integrazione<br />
è già scaduto, ma l’Amministrazione Provinciale non ha ancora inviato<br />
la relazione <strong>della</strong> Commissione paesaggio alla Soprintendenza. Volevo<br />
capire se è prevista qualche azione a favore del richiedente per<br />
evitare queste perdite di tempo o per oltrepassare <strong>il</strong> ruolo di alcuni uffici<br />
pubblici quando non adempiono ai propri compiti. Ringrazio anticipatamente.<br />
geom. A.N..<br />
Innanzitutto c’è da precisare quanto segue:<br />
1 - gli impianti con potenza non superiore a 20 kW sono considerati<br />
impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla<br />
verifica ambientale di cui al Dpr 12 apr<strong>il</strong>e 2006, ai sensi dell’art. 5,<br />
comma 5, Dm 19 febbraio 1997: non necessitano di autorizzazione<br />
<strong>della</strong> Provincia, non seguono la procedura di cui all’art. 12, comma 4,<br />
del Dlgs n. 387/2003, di competenza <strong>della</strong> Provincia, sono assentiti<br />
con Dia;<br />
2 - quelli con potenza superiore a 20 kW ai sensi del Dpp 12 apr<strong>il</strong>e<br />
2006 (All. b, p. 2, lettera c), sono soggetti alla verifica ambientale, necessitano<br />
di autorizzazione <strong>della</strong> Provincia, devono seguire la procedura<br />
di cui all’art. 12, comma 4, del Dlgs n. 387/2003, sono assentiti<br />
mediante permesso di costruire a Dia sostitutiva;<br />
3 - gli impianti fotovoltaici vanno riferiti ai seguenti elementi di valutazione:<br />
codifica dell’impianto, la sua tipologia, la procedura amministrativa<br />
con relativa competenza. Le diverse tipologie di impianti seguono<br />
ora le Linee guida dettate dal Dgr del 25 novembre 2009, n.<br />
8/10622 a cui è seguita la circolare n. 2 del 25 marzo 2010, del Dirigente<br />
Generale regionale di chiarimento <strong>della</strong> Dgr sopra detta;<br />
4 - in base quindi al tipo di impianto, corrisponde una procedura autorizzativa<br />
e la competenza amministrativa. In primo luogo si tratta di<br />
valutare se l’impianto che si intende realizzare sia di competenza del<br />
Comune o <strong>della</strong> Provincia. La Dgr del 2009, riporta chiaramente, per<br />
ogni impianto, i riferimenti normativi, se sono attività ed<strong>il</strong>izia libera, se<br />
sono soggetti a Dia o ad autorizzazione e a chi compete <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dell’eventuale<br />
autorizzazione paesaggistica. Ricordo semplicemente,<br />
non solo per l’interessato, che le codifiche degli impianti, fanno riferimento<br />
a:<br />
– fotovoltaico integrato sul tetto, senza modifica <strong>della</strong> sagoma (Ftv I<br />
1)<br />
– fotovoltaico integrato sul tetto, con modifica <strong>della</strong> sagoma (Ftv I 2);<br />
– fotovoltaico parzialmente integrato aderente al tetto e che rispetta<br />
tutte le condizioni di cui all’art. 11 del Dlgs 115/1998 (Ftv PI 1);<br />
– fotovoltaico parzialmente integrato aderente al tetto che non rispetta<br />
tutte le condizioni di cui all’art. 11 del Dlgs 115/1998 (Ftv PI<br />
2;<br />
– fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a<br />
20 kW (Ftv NI 1);<br />
– fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza superiore a<br />
20 kW (Ftv NI 1).<br />
Se le competenze per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione unica dell’impianto<br />
è <strong>della</strong> Provincia (che costituisce anche autorizzazione all’esercizio<br />
dello stesso), <strong>il</strong> termine massimo per la conclusione del procedimento<br />
non può comunque essere superiore a 180 giorni, riunificando anche<br />
tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di<br />
s<strong>il</strong>enzio assenso comunque denominati sia in campo ambientale sia<br />
in campo dell’ed<strong>il</strong>izia, dell’urbanistica, ecc.<br />
A fronte dell’istanza, la Provincia deve comunicare ai sensi e per gli<br />
effetti dell’art. 7 <strong>della</strong> legge 241 del 1990 l’avvio del procedimento<br />
entro 15 giorni, riportando l’indicazione delle eventuali integrazioni<br />
documentali da fornire, comunicando altresì che <strong>il</strong> mancato riscontro,<br />
ovvero la mancata trasformazione delle integrazioni nei termini previsti,<br />
comporta l’improcedib<strong>il</strong>ità dell’istanza per carenza documentale<br />
e la pratica viene archiviata.<br />
Le integrazioni devono pervenire nel termine perentorio di 30 giorni,<br />
pena <strong>il</strong> preavviso di diniego, entro 30 giorni dal ricevimento <strong>della</strong> documentazione<br />
integrativa ritenuta conforme alle indicazioni delle<br />
Linee guida, <strong>il</strong> Rd P convoca la Conferenza dei Servizi e convoca le<br />
amministrazioni competenti al r<strong>il</strong>scio dell’autorizzazione, trasmettendo<br />
ad ognuna copia del progetto delle opere. Nel corso <strong>della</strong> Conferenza<br />
di Servizi possono essere richieste all’interessato integrazioni<br />
progettuali una sola volta ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimento,<br />
assegnando al richiedente un congruo termine per la disposizione<br />
degli elaborati.<br />
La Conferenza di Servizi si aggiornerà entro 30 giorni dal ricevimento<br />
delle integrazioni, con una riconvocazione a cura del RdP.<br />
Questa conclude i propri lavori entro 180 giorni dalla comunicazione<br />
di avvio del procedimento.<br />
Due parole anche per quanto riguarda <strong>il</strong> coordinamento di autorizzazione<br />
unica con altri procedimenti.<br />
In relazione alla particolare ubicazione dell’impianto e all’esistenza di<br />
vincoli specifici, sono interessati enti diversi, tra i quali la Soprintendenza<br />
ai Beni Culturali Architettonici e del Paesaggio, nel caso l’intervento<br />
interessi siti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi <strong>della</strong><br />
parte II del Dlgs n. 42 del 2004, ovvero nel caso l’intervento interessi<br />
siti soggetti a vincolo archeologico o architettonico ai sensi <strong>della</strong> parte<br />
II del Dlgs n. 42 del 2004.<br />
Ai sensi dell’art. 80 <strong>della</strong> legge regionale n. 12 del 2005 <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione<br />
paesaggistica per impianti oggetto di autorizzazione<br />
unica nelle aree soggette a vincolo art; 142, 143, comma 1, lettera d),<br />
del Dlgs 42/2004, è di competenza dell’Amministrazione Provinciale.<br />
Pertanto, affinché <strong>il</strong> procedimento di acquisizione dell’autorizzazione<br />
paesaggistica sia coordinato con quello dell’autorizzazione unica, entrambi<br />
in capo all’Amministrazione provinciale delle differenti normative<br />
di settore, si riassume quanto segue:<br />
a) la domanda di Autorizzazione Unica deve essere comprensiva <strong>della</strong><br />
domanda di autorizzazione paesaggistica. A tal fine la documentazione<br />
progettuale allegata all’istanza di Autorizzazione Unica deve essere<br />
corredata da una relazione paesaggistica firmata da professio-<br />
98 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/5