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Bilancio 2009 anto

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AIIP e Abengoa hanno contestato tale impostazione, ed in particolare AIIP ha chiesto che Ansaldo Energiasia obbligata in solido a manlevare AIG per qualsiasi richiesta di Prepa e dei subappaltatori anche diAbengoa.Anche se il giudice non dovesse accogliere le domande di nullità ed inefficacia delle controgaranzie diAnsaldo Energia, si ritiene che la Società non dovrebbe subire danni. Infatti, si rileva che:1. in relazione al Performance Bond, Ansaldo Energia non ha alcuna responsabilità non avendo potutocompletare il proprio scopo di fornitura a causa di Abengoa, come accertato dal lodo del marzo 2003 cheaveva accolto le domande di Ansaldo Energia circa l’inadempimento contrattuale di Abengoa per averrisolto il contratto con Prepa unilateralmente e senza informarne Ansaldo Energia;2. per qu<strong>anto</strong> concerne il payment bond, non risultano ad oggi richieste di pagamento di subappaltatori diAnsaldo Energia. Infatti, le uniche due richieste esistenti, sono state avanzate ad Abengoa da parte disuoi subappaltatori. Peraltro, qualora fosse accertata una qualsiasi solidarietà, Ansaldo Energia potrebbeesercitare azione di regresso nei confronti di Abengoa anche in forza del lodo di cui sopra.Nel corso del 2004, nell’ambito di un’indagine promossa dalla Magistratura sugli appalti commessi dallaEnipower S.p.A., Ansaldo Energia S.p.A., quale fornitore della stessa, è stata rinviata a giudizio dal Giudicedell’udienza preliminare di Milano ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle personegiuridiche ex Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 per presunta mancata vigilanza su un dipendente della società,successivamente dimessosi, che avrebbe commesso delle irregolarità.Il procedimento si trova pendente in fase dibattimentale.Le parti costituite nei confronti di Ansaldo Energia non hanno quantificato alcuna richiesta di risarcimentodel danno, richiesta che potranno concretizzare alla fine del procedimento.Ansaldo Energia ha sempre contestato i rilievi mossi ritenendosi completamente estranea da ogniresponsabilità.In quest’ottica la Società, nell’ambito di una linea di fermezza e trasparenza, perseguirà, qualora fossenecessario, la propria difesa in ogni grado di giudizio al fine di dimostrare inequivocabilmente la completaestraneità ai fatti contestati.22. Obbligazioni relative ai dipendentiEuro/migliaia 31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008Fondo TFR 34.617 36.801Piani pensionistici a benefici definiti 531 523Altri fondi per il personale 1.183 1.06736.331 38.391Il fondo TFR è tipico dell’esperienza italiana e prevede il pagamento di qu<strong>anto</strong> maturato dal dipendente sinoalla data di uscita dall’azienda, determinato in base all’art. 2120 del codice civile applicando un divisorepari a 13,5 sulle componenti fisse della retribuzione.La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007,nell’ambito della riforma della previdenza complementare, hanno significativamente modificato ilfunzionamento di tale istituto, prevedendo il trasferimento del TFR maturato successivamente alla data dellaRiforma alla previdenza complementare o al fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.Nei piani a benefici definiti la società assume l’obbligo di assicurare a scadenza un determinato livello dibenefici ai dipendenti aderenti al piano, garantendo l’eventuale minor valore alle attività a servizio del pianorispetto al livello dei benefici concordati.

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