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qualità dell'ambiente urbano v rapporto annuale - Confartigianato ...

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navali e mirano a garantire una riduzione delle emissioni solforose, di particolato e ossidi di azotodelle navi. In particolare, vengono posti nuovi limiti al tenore di zolfo del combustibile marino, etali valori saranno differenziati a seconda che riguardino il livello globale o le aree SECA. A livelloglobale è prevista una diminuzione del tenore di zolfo nel combustibile utilizzato dalle navi (vedifigura 4) dall’attuale 4,5% al 3,5% al 1 gennaio 2012, per poi arrivare allo 0,5% al 1 gennaio2020. Nelle aree SECA è previsto che il contenuto di zolfo dei combustibili dovrà essere ulteriormenteridotto all’1,0% al 1 marzo 2010 e poi allo 0,1% al 1 gennaio 2015. Ulteriori aree SECApotranno essere designate in futuro, ivi incluso il Mar Mediterraneo.Figura 4: limiti alle emissioni di SOx imposti dall’Annesso VI della Marpol5,04,54,03,5globaleSECATenore di zolfo (%)3,02,52,01,51,00,50,02000 2005 2010 2015 2020 2025Fonte: IMO (2008)Per quanto riguarda l’Italia, relativamente al contenuto di zolfo nei combustibili, bisogna consideraredue atti normativi. Il primo è il decreto legislativo n. 395 del 2001, con il quale è statarecepita la direttiva europea 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi,e in particolare dei distillati per uso marittimo nelle acque territoriali dell’Unione europea. Nel decretoè unicamente regolamentata la percentuale di zolfo contenuta nel gasolio marino 1 , che dal17 novembre 2001 non deve superare lo 0,2% in massa e dal 1 gennaio 2008 lo 0,1%.Successivamente con il decreto legislativo n. 205 del 2007, si dà attuazione alla direttiva2005/33/CE (già citata quale atto di recepimento dell’Annesso VI della Marpol), che modifica ladirettiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Con il de-2381Si intende qualsiasi combustibile liquido per uso marittimo, derivato dal petrolio e appartenente alla categoriadei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante, ad esclusione del gasolioutilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna (la cui viscosità o densità rientra nei limiti diviscosità o di densità stabiliti per le qualità “DMX” e “DMA” dalla tabella I della norma ISO 8217).

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