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Settembre 21

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A cura di

Alessandra Cirri

L’avvocato

risponde

La disciplina legale delle convivenze

di Alessandra Cirri

Sullo scorso numero abbiamo affrontato

la tematica relativa alle unioni civili

introdotta dalla “Legge Cirinnà” n.

76/2016. Oggi ci occupiamo delle convivenze

disciplinate nella medesima legge. Dal comma

36 in poi la legge n. 76/2016 stabilisce che i

conviventi di fatto sono definiti come “due persone

maggiorenni unite stabilmente da legami

affettivi di coppia e di reciproca assistenza

morale e materiale, non vincolate da rapporti di

parentela, affinità o adozione, da matrimonio o

da un’unione civile”. Diversamente da ciò che

avviene per il matrimonio e per le unioni civili,

le convivenze non hanno come presupposto

una registrazione, bensì solo una dichiarazione

all’anagrafe (simile a quella di residenza) che

ha come finalità solo quella di provare l’esistenza della convivenza,

non di costituirla. È rivolta alle coppie eterosessuali o

omosessuali che non vogliono o possono contrarre matrimonio,

per dare un riconoscimento giuridico alla loro unione e

quindi per regolare anche le questioni patrimoniali. Nei commi

da 38 a 49 dell’art. 1 vengono definiti i diritti che spettano

a ciascun convivente: si prevede che il convivente sia assimilato

al coniuge per quanto riguarda la regolamentazione

dei colloqui nelle carceri, oppure per il diritto di visita, assistenza

e accesso alle informazioni personali in caso di ricovero

ospedaliero. Si prevede anche la facoltà di designare il

proprio partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni

in materia di salute e per le scelte sulla donazione di

organi. Inoltre, sono previsti alcuni diritti relativi alla casa di

abitazione: in caso di morte del proprietario della casa di residenza

comune, il convivente può continuare ad abitarvi per

un periodo che va da 2 a 5 anni, così come è prevista la possibilità

di succedere nel contratto di locazione alla morte o recesso

del proprio partner che era conduttore. La convivenza

è titolo di preferenza per l’inserimento nelle graduatorie per

l’assegnazione di alloggi popolari. È stato poi introdotto un

nuovo art. 230-ter c.c. che disciplina i diritti del convivente

nell’impresa del partner. Sono previste anche alcune disposizioni

in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione

di sostegno. È stata stabilita per legge la possibilità

di riconoscere al convivente il risarcimento del danno patito

per la morte del partner, tutti principi già riconosciuti dalla

giurisprudenza. Il comma 65 prevede il diritto agli alimenti,

in caso di cessazione della convivenza, per quel partner che

si trovi in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla

durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi

dell’art. 438, 2° co. c.c.. L’aspetto più innovativo della “Legge

Cirinnà” in materia di convivenza riguarda la possibilità per i

conviventi di poter disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali

mediante un contratto avente forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Questo dovrà poi essere trasmesso all’anagrafe per la relativa

iscrizione. Il contratto di convivenza si pone dunque come

strumento per fissare una serie di obblighi reciproci, destinati

ad organizzare la vita in comune dei conviventi. Circa il suo

contenuto la legge stabilisce che esso può essere relativo alla

residenza, alle modalità di contribuzione della vita in comune

e al regime patrimoniale dei beni. Non possono essere

previste condizioni o termini a pena di nullità insanabile. Il

contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, per

recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi

o tra un convivente e altra persona, per morte di uno

dei conviventi. La risoluzione del contratto di convivenza per

accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta

in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o

scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio

o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme

imperative e all’ordine pubblico. Qualora il contratto di convivenza

preveda il regime patrimoniale della comunione dei

beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione

medesima.

Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università

di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione

di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto

di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista

dal 2006.

Studio legale Alessandra Cirri

Via Masaccio, 19 / 50136 Firenze

+ 39 055 0164466

avvalecirri@gmail.com

alessandra.cirri@firenze.pecavvocati.it

CONVIVENZA

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