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Sistema Risparmio Flessibile A INFORMAZIONI GENERALI

Sistema Risparmio Flessibile INFORMAZIONI GENERALI A - Allianz

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Per maggiori dettagli sulla conversione del capitale in rendita vitalizia si rinvia alla<br />

normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.<br />

La Società fornisce per iscritto all’Investitore-Contraente che lo richieda una<br />

descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e<br />

condizioni economiche, il Fascicolo informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai<br />

quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative Condizioni di<br />

contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali di tutti i prodotti offerti in<br />

opzione.<br />

B.3 - <strong>INFORMAZIONI</strong> SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI<br />

DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)<br />

17. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE<br />

O IL BENEFICIARIO<br />

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative:<br />

17.1 Copertura assicurativa caso morte.<br />

In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il rimborso al beneficiario di un capitale<br />

pari al prodotto tra il numero di quote acquisite dal contratto alla data del decesso e il<br />

valore unitario della quota (rilevato il primo giovedì – o, se festivo, il primo giorno<br />

lavorativo ad esso seguente – successivo alla data in cui perviene la richiesta di<br />

rimborso), maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla<br />

decorrenza del contratto, della percentuale sotto indicata:<br />

Età dell’Assicurato (in anni interi)<br />

al momento del decesso<br />

Misura %<br />

di maggiorazione<br />

da 18 a 74 anni 1,00%<br />

da 75 a 80 anni 0,50%<br />

oltre 80 anni 0,10%<br />

17.2 Altre coperture assicurative<br />

Non previste.<br />

***<br />

I termini di pagamento concessi all’Impresa sono pari a trenta giorni dal ricevimento<br />

della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.<br />

I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come<br />

previsto dalla normativa vigente, si estinguono in due anni dalla data di esigibilità delle<br />

prestazioni.<br />

Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il beneficiario sono tenuti a<br />

presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia alle<br />

condizioni di contratto.<br />

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