*GESTIONE 4/02 - Fire
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N. 4/20<strong>02</strong><br />
POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE<br />
• la riduzione delle emissioni a parità di energia<br />
consumata/trasformata, non ancora<br />
regolamentata.<br />
In tutti i tre i casi vengono individuati soggetti<br />
obbligati (pena sanzioni) a rispettare determinati<br />
standard ed operatori che possono (in<br />
concorrenza tra loro) vendere ai soggetti obbligati<br />
i certificati attestanti il rispetto di quegli<br />
standard. Ci si aspetta che questo sistema<br />
misto minimizzi i costi da affrontare per adempiere<br />
all’obbligo.<br />
Nei primi due casi si è scelto di assoggettare<br />
ad obblighi pochi grandi soggetti e consentire<br />
la vendita di certificati ad operatori che non<br />
hanno obblighi e quindi possono solo trarre<br />
profitto dalla situazione.<br />
Il caso della promozione dell’efficienza energetica<br />
negli usi finali è poi l’unico in cui sia i soggetti<br />
obbligati, sia quelli cui è consentita la vendita<br />
di certificati, non possono raggiungere gli<br />
obiettivi complessivamente fissati operando su<br />
impianti di loro proprietà, ma devono spingere<br />
altri a farlo. Questa è una delle ragioni per cui il<br />
provvedimento, quando viene analizzato in linea<br />
di principio, viene accolto con scetticismo.<br />
Un’altra importante differenza tra Certificati<br />
Verdi e Titoli di Efficienza Energetica riguarda<br />
le modalità con cui gli obiettivi - rispettivamente<br />
di produzione di “energia verde” e di risparmio<br />
di energia primaria - possono essere certificati.<br />
Nel primo caso il GRTN sta già svolgendo i<br />
compiti necessari e molti impianti, anche di<br />
piccole dimensioni, sono già stati ammessi ai<br />
benefici previsti; nel secondo caso, invece,<br />
esistono oggettive difficoltà di valutazione nel<br />
comparare i consumi post e ante interventi. Le<br />
possibili tipologie di intervento sono infatti<br />
assai numerose e vi sono molteplici ostacoli,<br />
sia di natura concettuale, sia di natura pratica<br />
nel gestire le istruttorie. Non a caso nel Regno<br />
Unito il processo viene seguito da un’organizzazione<br />
appositamente costituita, l’”Energy<br />
Saving Trust”, cui hanno contribuito con risorse<br />
umane e finanziarie e con competenze specifiche,<br />
enti (governativi e non) e operatori<br />
industriali. La gestione “amministrativa” delle<br />
iniziative di risparmio ammesse a contribuire<br />
all’obiettivo nazionale incide sui costi complessivi<br />
per oltre il 20%.<br />
È auspicabile che, anche in Italia, la gestione<br />
tecnico-amministrativa dei provvedimenti in<br />
questione – ad esempio la redazione e la<br />
gestione energia<br />
“manutenzione” delle schede di valutazione<br />
dei risparmi da attribuire ad ogni tipologia di<br />
iniziativa – avvenga in modo ugualmente interattivo.<br />
Un aspetto molto importante, che può influenzare<br />
il funzionamento degli strumenti sopra<br />
richiamati, riguarda l’entità, l’efficacia e la tempestività<br />
delle sanzioni previste, nonché le<br />
motivazioni in base a cui queste vengono<br />
comminate.<br />
Originariamente previste solo nell’ambito della<br />
promozione dell’efficienza energetica, le sanzioni<br />
per inadempienza sono ora proposte<br />
anche per il caso della produzione di energia<br />
da fonti rinnovabili (vedere il DDL Marzano<br />
sulla rivista “Energia”, numero luglio-agosto<br />
20<strong>02</strong>; la sanzione potrebbe essere pari a 1,5<br />
volte il valore dei certificati non ottenuti) ed è<br />
prevedibile che saranno introdotte anche nella<br />
futura normativa sul controllo delle emissioni.<br />
Sembra discutibile che nel caso del risparmio<br />
energetico possa essere sanzionato il puro e<br />
semplice non raggiungimento dell’obiettivo,<br />
quando questo spesso dipende, come si è<br />
visto, dalle decisioni di terzi.<br />
La normativa inglese anche su questo argomento<br />
è molto chiara e interessante: prevede<br />
obblighi di informazione alle Autorità delle azioni<br />
programmate intraprese e concluse per<br />
raggiungere gli obiettivi; solo nei casi in cui non<br />
si riscontri questa informazione o via sia palese<br />
negligenza nell’operare si ricorre alla sanzione<br />
amministrativa.<br />
Risulta che Ofgem al luglio 20<strong>02</strong> non avesse<br />
ancora comminato sanzioni, anche se la relativa<br />
procedura era stata avviata nei confronti di<br />
qualche soggetto, senza però che si arrivasse<br />
alla multa.<br />
Può essere utile fare alcune considerazioni sul<br />
valore dei Certificati Verdi e dei Titoli di efficienza<br />
energetica.<br />
Nelle fasi di avviamento delle relative normative<br />
tale valore non può derivare dal mercato a<br />
causa della scarsa competitività sia dell’offerta<br />
che della domanda; nel caso dei Certificati<br />
Verdi è evidente, ad esempio, come le funzioni<br />
attribuite al GRTN ne condizionino il prezzo;<br />
nel caso dei TEE alcuni primi elementi economici<br />
sono stati introdotti dall’Autorità nel<br />
Documento di Consultazione del 4 aprile<br />
20<strong>02</strong>, dove si fa riferimento, da un lato all’entità<br />
dei possibili recuperi in tariffa e dall’altro a<br />
valori della sanzione che potrebbero condizio-<br />
periodico di informazione tecnica per gli energy manager