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*GESTIONE 4/02 - Fire

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40<br />

N. 4/20<strong>02</strong><br />

POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE<br />

• la riduzione delle emissioni a parità di energia<br />

consumata/trasformata, non ancora<br />

regolamentata.<br />

In tutti i tre i casi vengono individuati soggetti<br />

obbligati (pena sanzioni) a rispettare determinati<br />

standard ed operatori che possono (in<br />

concorrenza tra loro) vendere ai soggetti obbligati<br />

i certificati attestanti il rispetto di quegli<br />

standard. Ci si aspetta che questo sistema<br />

misto minimizzi i costi da affrontare per adempiere<br />

all’obbligo.<br />

Nei primi due casi si è scelto di assoggettare<br />

ad obblighi pochi grandi soggetti e consentire<br />

la vendita di certificati ad operatori che non<br />

hanno obblighi e quindi possono solo trarre<br />

profitto dalla situazione.<br />

Il caso della promozione dell’efficienza energetica<br />

negli usi finali è poi l’unico in cui sia i soggetti<br />

obbligati, sia quelli cui è consentita la vendita<br />

di certificati, non possono raggiungere gli<br />

obiettivi complessivamente fissati operando su<br />

impianti di loro proprietà, ma devono spingere<br />

altri a farlo. Questa è una delle ragioni per cui il<br />

provvedimento, quando viene analizzato in linea<br />

di principio, viene accolto con scetticismo.<br />

Un’altra importante differenza tra Certificati<br />

Verdi e Titoli di Efficienza Energetica riguarda<br />

le modalità con cui gli obiettivi - rispettivamente<br />

di produzione di “energia verde” e di risparmio<br />

di energia primaria - possono essere certificati.<br />

Nel primo caso il GRTN sta già svolgendo i<br />

compiti necessari e molti impianti, anche di<br />

piccole dimensioni, sono già stati ammessi ai<br />

benefici previsti; nel secondo caso, invece,<br />

esistono oggettive difficoltà di valutazione nel<br />

comparare i consumi post e ante interventi. Le<br />

possibili tipologie di intervento sono infatti<br />

assai numerose e vi sono molteplici ostacoli,<br />

sia di natura concettuale, sia di natura pratica<br />

nel gestire le istruttorie. Non a caso nel Regno<br />

Unito il processo viene seguito da un’organizzazione<br />

appositamente costituita, l’”Energy<br />

Saving Trust”, cui hanno contribuito con risorse<br />

umane e finanziarie e con competenze specifiche,<br />

enti (governativi e non) e operatori<br />

industriali. La gestione “amministrativa” delle<br />

iniziative di risparmio ammesse a contribuire<br />

all’obiettivo nazionale incide sui costi complessivi<br />

per oltre il 20%.<br />

È auspicabile che, anche in Italia, la gestione<br />

tecnico-amministrativa dei provvedimenti in<br />

questione – ad esempio la redazione e la<br />

gestione energia<br />

“manutenzione” delle schede di valutazione<br />

dei risparmi da attribuire ad ogni tipologia di<br />

iniziativa – avvenga in modo ugualmente interattivo.<br />

Un aspetto molto importante, che può influenzare<br />

il funzionamento degli strumenti sopra<br />

richiamati, riguarda l’entità, l’efficacia e la tempestività<br />

delle sanzioni previste, nonché le<br />

motivazioni in base a cui queste vengono<br />

comminate.<br />

Originariamente previste solo nell’ambito della<br />

promozione dell’efficienza energetica, le sanzioni<br />

per inadempienza sono ora proposte<br />

anche per il caso della produzione di energia<br />

da fonti rinnovabili (vedere il DDL Marzano<br />

sulla rivista “Energia”, numero luglio-agosto<br />

20<strong>02</strong>; la sanzione potrebbe essere pari a 1,5<br />

volte il valore dei certificati non ottenuti) ed è<br />

prevedibile che saranno introdotte anche nella<br />

futura normativa sul controllo delle emissioni.<br />

Sembra discutibile che nel caso del risparmio<br />

energetico possa essere sanzionato il puro e<br />

semplice non raggiungimento dell’obiettivo,<br />

quando questo spesso dipende, come si è<br />

visto, dalle decisioni di terzi.<br />

La normativa inglese anche su questo argomento<br />

è molto chiara e interessante: prevede<br />

obblighi di informazione alle Autorità delle azioni<br />

programmate intraprese e concluse per<br />

raggiungere gli obiettivi; solo nei casi in cui non<br />

si riscontri questa informazione o via sia palese<br />

negligenza nell’operare si ricorre alla sanzione<br />

amministrativa.<br />

Risulta che Ofgem al luglio 20<strong>02</strong> non avesse<br />

ancora comminato sanzioni, anche se la relativa<br />

procedura era stata avviata nei confronti di<br />

qualche soggetto, senza però che si arrivasse<br />

alla multa.<br />

Può essere utile fare alcune considerazioni sul<br />

valore dei Certificati Verdi e dei Titoli di efficienza<br />

energetica.<br />

Nelle fasi di avviamento delle relative normative<br />

tale valore non può derivare dal mercato a<br />

causa della scarsa competitività sia dell’offerta<br />

che della domanda; nel caso dei Certificati<br />

Verdi è evidente, ad esempio, come le funzioni<br />

attribuite al GRTN ne condizionino il prezzo;<br />

nel caso dei TEE alcuni primi elementi economici<br />

sono stati introdotti dall’Autorità nel<br />

Documento di Consultazione del 4 aprile<br />

20<strong>02</strong>, dove si fa riferimento, da un lato all’entità<br />

dei possibili recuperi in tariffa e dall’altro a<br />

valori della sanzione che potrebbero condizio-<br />

periodico di informazione tecnica per gli energy manager

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