SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica
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242 comma 1, lett. c, delle citate disposizioni transitorie, rimarcandosi l'orientamento<br />
secondo cui il Giudice Istruttore era investito del procedimento "in tutte le sue<br />
articolazioni e nei relativi sviluppi, ivi compresi i reati connessi emersi nel corso<br />
delle indagini".<br />
<strong>La</strong> connessione, determinando la riunione automatica dei procedimenti, giustifi- cava,<br />
pertanto, la proseguibilità dell'intera istruttoria con le norme vigenti anteriormente<br />
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.<br />
<strong>La</strong> Corte d'Assise di Bologna, con la citata ordinanza, ribadiva tale principio in<br />
relazione ai "reati accertati anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo<br />
codice di rito, ma comunque connessi ex art 45 c.p.p. 1930 a quelli per i quali il G.I.<br />
stava già procedendo a quella data, e ciò anche quando ascrivibili a persone non<br />
ancora individuate come imputati " .<br />
In tale provvedimento si rilevava, tuttavia, come tale orientamento non potesse<br />
applicarsi a fatti non solo accertati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo<br />
codice di rito, ma addirittura commessi dopo tale data, in quanto, disponendo la<br />
norma contenuta nel citato art. 242, lett. c., delle disp. trans. c.p.p. che "alla data di<br />
entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti", la stessa norma<br />
presupponeva, ad avviso della Corte di primo grado, che "i fatti-reato siano almeno<br />
già esistenti nella realtà naturale perché già commessi, anche se non evidenziati ed<br />
accertati dalle indagini".<br />
Per tale ragione veniva dichiarata la nullità, derivante da incompetenza funzionale,<br />
limitatamente alle imputazioni di cui ai capi c1 e d1 della rubrica.<br />
6<br />
All'esito di un'ampia e accurata istruttoria dibattimentale, svoltasi nel rispetto<br />
delle norme processuali del codice previgente e avente ad oggetto<br />
l'interrogatorio degli imputati e dei numerosissimi testimoni dell'accusa e della<br />
difesa, la Corte d'Assise di Bologna, con sentenza in data 9 giugno 2000, così<br />
provvedeva:<br />
-dichiarava il Bongiovanni responsabile dei delitto di<br />
calunnia ascrittogli, esclusa la circostanza aggravante di cui<br />
all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, e lo condannava alla pena<br />
di anni quattro e mesi sei di reclusione;<br />
-dichiarava il Mannucci Benincasa responsabile del delitto<br />
di calunnia di cui al capo Z della rubrica, e lo condannava<br />
alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;<br />
-dichiarava il Carminati colpevole dei reati di detenzione e