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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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dell'anonimo, perché - ai fini che qui interessano - non rileva la cronologia, ma<br />

unicamente la verità del fatto (voci correnti sul coinvolgimento di GELLI nella morte<br />

di FEDI) e la sincerità (o meno) del senatore CORSINI, che non poté essere sentito in<br />

giudizio perché deceduto prima dell'inizio dell'azione penale per il reato in esame.<br />

E' dunque plausibile l'unico "fatto" riferito dall'anonimo, cioè che all'epoca - subito<br />

dopo l'uccisione di Silvano FEDI e negli stessi ambienti partigiani, certamente<br />

15 In copia tra quelli indicati alla nota 9, pagg. 573 e segg.ti.<br />

16 Può configurare la calunnia anche il malizioso riferimento di notizie assertivamente apprese da<br />

altri o di pubblico dominio (Cass. 06578 del 2.6.2000, C.E.D. RV 217100.<br />

17 Pag. 235.<br />

52<br />

meglio informati - fosse diffuso quanto meno il sospetto che responsabile ne<br />

fosse Licio GELLI. Né si vede come si possa ravvisare la calunnia nella<br />

finzione "letteraria" dei "vecchi compagni" che traggono, dagli accanimenti<br />

successivi, cioè dalla condotta di GELLI nei decenni seguenti 18 , la convinzione<br />

della verità di quelle "voci", della fondatezza di quei sospetti.<br />

Esclusa, dunque, la sussistenza del delitto di calunnia, ci si può chiedere per quale<br />

ragione il Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze - tra le tante malefatte risalenti al 1944 e<br />

delle quali, come egli ben sapeva, era sospettabile e sospettato il Maestro Venerabile<br />

della Loggia P2 - abbia scelto di segnalare proprio l'uccisione di Silvano FEDI. <strong>La</strong><br />

ragione può stare in ciò, che FEDI non era comunista; nella lettera anonima<br />

esplicitamente si insinua che, con la eliminazione di FEDI, Licio GELLI volesse fare<br />

un favore non solo ai tedeschi, ma anche ai partigiani comunisti, togliendo di mezzo<br />

un loro valido "concorrente", un Capo partigiano che ne minacciava l'egemonia. E<br />

questo al fine di rafforzare il suggerimento al giudice istruttore del processo per la<br />

stage di Bologna del 2 agosto - suggerimento che balza evidente ed esplicito anche da<br />

altre parti della lettera - di una via d'indagine che portava, anche attraverso Licio<br />

GELLI, ricattato o ricattabile, verso la sinistra comunista e verso i Servizi segreti dei<br />

paesi dall'Est, interessati, nella prospettazione dell'anonimo, a destabilizzare il quadro<br />

politico italiano, a differenza dei partiti di centro e della destra.<br />

Ne resta avvalorato l'assunto dei primi giudici, sopra ricordato nella parte espositiva,<br />

e secondo il quale il contenuto della lettera del 10 aprile 1981 mirava unicamente a<br />

sviare l'attenzione degli inquirenti, i quali avevano all'epoca già individuato<br />

l'ambiente della destra eversiva quale fonte della strage, evidenziando - con riguardo<br />

alla figura di GELLI - anziché i suoi ben più attuali legami con i neofascisti anche<br />

direttamente coinvolti nelle indagini sulla strage, episodi risalenti alla guerra di<br />

liberazione e che offrivano un remoto spunto per argomentare nel senso che la strage<br />

fosse riconducibile, attraverso il doppiogiochista GELLI, alla sinistra comunista ed ai

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