28.05.2013 Views

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

un medesimo disegno criminoso, in concorso con le persone di cui<br />

sopra, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale ed al fine<br />

altresì di assicurare la impunità agli autori della strage del 2 agosto<br />

ed in particolare ai componenti della sua stessa banda armata<br />

denominata NAR, tra cui Valerio FIORAVANTI, Francesca<br />

MAMBRO ed altri, incolpava falsamente i cittadini stranieri<br />

Martin DIMITRIS, di nazionalità tedesca e Raphael LEGRAND,<br />

di nazionalità francese, di essere gli autori dell'attentato alla<br />

stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e della collocazione della<br />

valigia contenente analogo esplosivo sul treno Taranto-Milano,<br />

nonché degli attentati alla Sinagoga di Parigi e all'Octoberfest di<br />

Monaco.<br />

In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13 gennaio 1981.<br />

Il) delitto p. e p. dall'art. 306 C.P., in riferimento all'art. 270 bis<br />

C.P., perché, unitamente a Valerio FIORAVANTI, Gilberto<br />

CAVALLINI, Francesca MAMBRO, Egidio GIULIANI ed altri<br />

promuoveva ed organizzava in Roma, Bologna ed altre località del<br />

territorio nazionale una banda armata diretta tra l'altro a<br />

commettere una serie indiscriminata di attentati e di altri atti<br />

criminali di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale.<br />

APPELLANTI<br />

Gli imputati, avverso la sentenza 9 giugno 2000, con la quale la Corte d'Assise di<br />

Bologna, Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p. 1930,<br />

DICHIARA<br />

Mannucci Benincasa FEDERIGO responsabile del delitto di calunnia ascrittogli al<br />

capo Z) della rubrica e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;<br />

Carminati Massimo responsabile dei delitti di detenzione e porto di arma da guerra ed esplosivi,<br />

ascrittogli al capo G1) della rubrica, e calunnia, ascrittogli al capo H1) della rubrica, e, ritenuta la<br />

continuazione tra tali reati, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione;<br />

CONDANNA<br />

il Mannucci Benincasa, il Carminati, in solido fra loro, e con Bongiovanni ( imputato per il<br />

quale la Corte d'Assise d'Appello, con ordinanza in data 10 ottobre <strong>2001</strong> ha dichiarato<br />

inammissibile l'appello proposto perché presentato oltre i termini) al pagamento delle spese<br />

processuali;<br />

IV<br />

DICHIARA<br />

il Carminati interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di<br />

interdizione legale durante l'esecuzione della pena;<br />

il Mannucci Benincasa interdetto dai pubblici uffici per anni 5.<br />

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p. 1988,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!