28.05.2013 Views

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’art. 152 del c.p.p. 1930, infatti, dispone – non diversamente dall’art. 129 del<br />

vigente codice di rito – che " in ogni stato e grado del procedimento, il giudice<br />

il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha<br />

commesso o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto o<br />

che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo<br />

d’ufficio con sentenza".<br />

<strong>La</strong> forza precettiva di tale norma induce a ritenere la sua prevalenza rispetto<br />

alla declaratoria di nullità.<br />

A favore dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in tal senso (v., ex<br />

multis, Cass. 5 giugno 1979 – dep. 22 gennaio 1980, n. 862, Rizzo; Cass., 12<br />

ottobre 1979 – dep. 23 febbraio 1980, n. 2794, Di Giovanni; Cass. 22 gennaio<br />

1991 – dep. 13 giugno 1991, n. 6583, Bonzaghi; Cass., 28 aprile 1990 – dep.<br />

19 dicembre 1990, n. 6633, Vinci) depongono sia evidenti ragioni di economia<br />

processuale, sia il principio del favor rei.<br />

Pur non ignorando l’esistenza di pronunce del S.C. di segno diverso,ritiene<br />

questa Corte di Assise – alla luce della cogente citata norma, che detta un<br />

principio in ordine generale – non legittimo che due persone – quali che ne<br />

siano le qualità morali e le responsabilità penali per altri fatti – continuino ad<br />

essere sottoposte a procedimento penale per reati palesemente insussistenti (le<br />

calunnie), ovvero prescritti (la detenzione e il porto di arma).<br />

38<br />

3. L'insussistenza del delitto di calunnia ascritto al Carminati in sua<br />

specialità emerge dalla stessa motivazione della decisione di primo grado.<br />

Come ha sostenuto anche il Procuratore Generale d'udienza, manca qualsiasi<br />

prova circa la reale esistenza dei soggetti falsamente incolpati.<br />

Tale circostanza assume decisivo e assorbente rilievo, dal momento che, come<br />

correttamente ricordato anche dai giudici di primo grado, non è configurabile il<br />

delitto di calunnia quando la persona incolpata non esista realmente, o non sia<br />

più vivente. Non può dubitarsi, invero, che la falsa incolpazione, tenuto conto<br />

del tenore letterale dell'art. 368 c.p., debba investire una persona determinata,<br />

nel senso che la stessa debba realmente esistere e, ancorché non espressamente<br />

indicata dall'autore della calunnia, debba essere quanto meno individuabile (v.,<br />

oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, Cass., 29 gennaio<br />

1999, n. 4068, Gioviale, Cass. Pen. 2000, 1587).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!