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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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1988 (pagg. 1<strong>34</strong>5 e segg.), in atti allegata e richiamata nella memoria depositata<br />

dall'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio e del<br />

Ministero dell'Interno.<br />

4 Non possono affatto condividersi i riferimenti della Corte d'Assise agli altri soggetti<br />

che risultano falsamente incolpati nel delitto di calunnia in ordine al quale è stata<br />

affermata la colpevolezza di Musumeci, Belmonte, Pazienza, Santovito e Gelli.<br />

<strong>La</strong> semplice lettura dei rispettivi capi di imputazione evidenzia con chiarezza la loro<br />

differenza, vale a dire che mentre ai soggetti sopra indicati sono ascritte numerose<br />

false incolpazioni di soggetti realmente esistenti e, in ogni caso, identificabili, il<br />

Carminati è chiamato a rispondere - et pour cause - soltanto della calunnia in danno<br />

del Le Grand e del Dimitris.<br />

Invero non può ritenersi che l'appellante in esame, coinvolto nell'operazione "Terrore<br />

sui Treni" solo in forza della ritenuta cessione del mitra MAB più volte ricordato in<br />

narrativa e del quale si dirà anche appresso, possa essere ragionevolmente coinvolto<br />

— prescindendo completamente da qualsiasi dimostrazione e da qualsiasi elemento<br />

probatorio - nella più vasta attività di depistaggio posta in essere, con informative<br />

redatte ad altissimo livello, dai vertici dei servizi segreti "deviati" aderenti e legati<br />

alla loggia massonica P2.<br />

D'altra parte, il capo d'imputazione - proprio per la peculiarità della posizione del<br />

Carminati — indica espressamente - ed esclusivamente - i delitti di calunnia in danno<br />

del Le Grand e del Dimitris, con conseguente impossibilità di ritenerlo responsabile<br />

di diversi reati in danno di altri soggetti, superando disinvoltamente il principio della<br />

cristallizzazione dell'imputazione alla chiusura dell'istruzione formale e quello<br />

dell'esigenza della correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, operante<br />

sia nel codice abrogato (art. 477 ), sia in quello vigente (art. 521).<br />

Né sembra potersi affermare che sia avvenuta una contestazione implicita, o, meglio,<br />

in punto di fatto, di altre false incolpazioni, solo perché il capo d'imputazione<br />

contiene un riferimento - sempre in relazione agli inesistenti Le Grand e Dimitris -<br />

alla strage di Bologna e agli attentati alla Octoberfest di Monaco e alla sinagoga di<br />

Parigi. In tal modo si finisce con l'introdurre un concetto di contestazione per<br />

relationem del tutto estraneo al nostro ordinamento.<br />

5.a <strong>La</strong> palese insussistenza del delitto di calunnia ascritto al Carminati in sua<br />

specialità non esime dal verificare il problema della corrispondenza o meno dell'arma<br />

rinvenuta nella valigia collocata sul treno Taranto-Milano a quella risultata nella<br />

disponibilità di tale imputato.<br />

Tanto si impone ai fini della verifica della ricorrenza o meno della contestata<br />

circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, essendo evidente, in<br />

base alle emergenze processuali ed all'ampia motivazione fornita al riguardo<br />

nell'impugnata decisione (così come nella sentenza a carico del Musumeci e degli

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