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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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Quanto al primo profilo, si richiamava il tenore dello scritto anonimo, per evidenziare<br />

come, in riferimento alla morte di Manrico Ducceschi, non venisse<br />

formulata alcuna accusa.<br />

In realtà, più che un'insinuazione nei confronti del soggetto incolpato, si era al più<br />

indicata - con il riferimento all'archivio segreto del Ducceschi - una diversa causale<br />

del decesso di quest'ultimo, che non implicava necessariamente una responsabilità del<br />

Gelli.<br />

Quanto al Fedi, si aggiungeva che lo scritto si limitava a riferire voci che erano<br />

circolate al riguardo in merito alla responsabilità del Gelli, e, inoltre, che non può<br />

configurarsi calunnia nei casi, come quello in esame, in cui la richiesta della<br />

redazione della missiva sia stata avanzata dallo stesso ufficio giudiziario.<br />

Si richiamavano, in proposito, le dichiarazioni rese dal Dr. Gentile, sottolinean- dosi<br />

l'insussistenza di ragioni che avrebbero dovuto indurre il teste ad affermare il falso.<br />

Si osservava, d'altra parte, che le vere finalità perseguite dal Mannucci Benin-casa<br />

non erano quelle di far perseguire il Gelli in relazione a fatti commessi durante la<br />

lotta partigiana, bensì di evidenziare, palesando il suo doppio gioco in quegli anni, la<br />

sua attuale pericolosità, secondo un'idea che gli stessi superiori dell'imputato non<br />

avevano esitato a definire ossessiva.<br />

Sotto tale profilo veniva richiamata la sostanziale sovrapponibilità fra il contenuto<br />

dello scritto anonimo in questione e il memoriale inoltrato al Notarnicola in data 8<br />

aprile 1981.<br />

Tenuto conto di quanto evidenziato, appariva evidente, ad avviso del- l'appellante,<br />

l'insussistenza dell'elemento psicologico, essendosi il Mannucci Benincasa limitato a<br />

formulare un'ipotesi che appariva plausibile, in forza di un convincimento che<br />

gli derivava non solo dalle anomalie riscontrabili nelle morti del Fedi e del<br />

Ducceschi, ma anche dall'analisi dei documenti (compresi quelli provenienti<br />

dal sen. Corsini) e dalla conoscenza di analoghe conclusioni cui erano<br />

pervenuti altri soggetti, come il giornalista Coppetti.<br />

Si deduceva, inoltre, l'insussistenza della circostanza aggravante del fine di<br />

eversione dell'ordine democratico, rilevandosi, in via generale, come<br />

l'ampliamento della prospettiva operato nella sentenza di primo grado avesse<br />

finito col perdere di vista l'oggetto specifico dell'indagine, costituito dalla falsa<br />

incolpazione del Gelli in relazione agli omicidi Ducceschi e Fedi.<br />

In relazione a tale condotta, nessun fatto eversivo, come nessun<br />

favoreggiamento in favore degli autori della strage, ignoti al Mannucci<br />

Benincasa, erano seriamente ipotizzabili.<br />

Si contestava, ancora, la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt.<br />

61 n. 2 e n. 9 c.p., deducendosi l'erroneità del diniego delle circostanze<br />

attenuanti generiche e dell'adozione di una pena superiore ai minimi edittali.<br />

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