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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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Si aggiungeva, sotto il profilo giuridico, che, per ritenere insussistente l'elemento<br />

psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento sulla colpevolezza<br />

del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su<br />

mere congetture o supposizioni. Il Mannucci Benincasa, per sua ammissione, non<br />

aveva mai disposto di detti elementi, a tal punto che, nel corso dell'esame<br />

dibattimentale, aveva confermato esplicitamente di non essere in grado di fornire<br />

notizie ulteriori che potessero avvalorare l'ipotesi che dietro la morte di Ducceschi e<br />

l'omicidio di Silvano Fedi, ci fosse la mano di Gelli.<br />

Ulteriori elementi di prova venivano ravvisati nel fascicolo relativo alla vicenda<br />

Ducceschi - che risultava manomesso - e nei rapporti inoltrati al riguardo dal Centro<br />

di Firenze, in relazione alle indagini svolte dalla Procura della <strong>Repubblica</strong> di Lucca in<br />

merito all'ipotesi, prospettata nell'anno 1974 in un rapporto dell'Arma di Castelnuovo<br />

di Garfagnana, che il Ducceschi fosse stato ucciso da uno slavo di nome Mustur con<br />

la collaborazione della donna di quest'ultimo, tale Maria Santini.<br />

A tale indagine avevano collaborato i Servizi, ed in data 15 settembre 1978, solo<br />

dopo alcuni solleciti, il Mannucci aveva inviato una nota in cui si riferiva in merito al<br />

Muster "ampiamente noto agli atti", precisandosi che lo stesso capocentro aveva<br />

preso contatto diretto con la Procura della <strong>Repubblica</strong> ed aveva visionato gli atti del<br />

procedimento.<br />

Doveva pertanto ritenersi che il Mannucci Benincasa già nel 1978 conoscesse<br />

approfonditamente la vicenda Ducceschi, ragion per cui, avendo appreso quali<br />

fossero i soggetti in qualche modo sottoposti all'attenzione dell'A.G. ed anche dei<br />

Servizi Segreti<br />

ed avendo altresì preso visione, personalmente prima di quella data, del<br />

fascicolo processuale relativo alla morte del Ducceschi, era ben consapevole che nel<br />

fascicolo Ducceschi non c'era alcun elemento a carico di Licio Gelli.<br />

Non risultava dimostrato, per altro, che il Mannucci Benincasa potesse aver aliunde<br />

acquisito la convinzione relativa al coinvolgimento del Gelli nelle citate vicende<br />

partigiane. Si escludeva, in particolare, che egli potesse aver ricevuto notizie in tal<br />

senso dal giornalista Coppetti, trovato in possesso di uno scritto del medesimo tenore<br />

della missiva anonima per cui è processo, essendosi accertato, in base alle<br />

dichiarazioni del Nobili, che il Coppetti aveva preso visione dell'incartamento<br />

giudiziario proprio per incarico del suddetto imputato.<br />

Né le fonti potevano essere individuate in un'intervista al senatore Corsini, in cui si<br />

parlava dei sospetti a carico del Gelli, in quanto pubblicata circa due mesi dopo la<br />

spedizione della missiva al giudice istruttore di Bologna.<br />

Ampio spazio veniva dedicato alla verifica della sussistenza della circostanza<br />

aggravante prevista dall'art. 1 della legge 15/80.<br />

Venivano a tale proposito riepilogati gli argomenti rispettivamente posti a<br />

fondamento dell'ipotesi di accusa e della versione difensiva.<br />

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