28.05.2013 Views

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

quel senso.<br />

Si riteneva, pertanto, che il Mannucci Benincasa, non nuovo a operazioni di<br />

provocazione e a un'attività di copertura dei rapporti tra il sistema di potere gelliano e<br />

la destra eversiva, fino a favorire l'allontanamento dall'Italia di un terrorista<br />

neofascista, avesse compiuto un'attività diretta ad assicurare l'impunità agli autori di<br />

un gravissimo delitto di chiara matrice eversiva, con l'ovvia conseguenza di<br />

consentire l'eventuale perpetuarsi dell'attività terroristica da parte dei medesimi<br />

individui cui si garantiva protezione, nonché di occultare i rapporti tra l'ambiente<br />

neofascista e stragista su cui gli inquirenti stavano lavorando, alcuni settori<br />

importanti dei Servizi Segreti e il sistema di potere gelliano, eludendo così la<br />

possibilità di individuare, oltre agli esecutori materiali di quella strage, eventuali<br />

concorrenti morali e, dunque, di raggiungere un livello più alto di responsabilità in<br />

attività destabilizzanti e anticostituzionali.<br />

Conseguenza ulteriore di tale attività di depistaggio, di portata parimenti eversi- va, era individuata<br />

nell'impatto sulla compagine sociale, inevitabilmente sconcertata "dai continui fallimenti, dalle<br />

repentine sterzate dei filoni d'indagine, dai vicoli ciechi in cui l'inquinamento probatorio portava<br />

gli inquirenti così creando, in definitiva, una<br />

sensazione di insicurezza e di totale sfiducia nelle capacità delle istituzioni<br />

democra-tiche di reagire di fronte ad aggressioni di efferata portata<br />

criminale".<br />

Tale depistaggio, del resto, si allineava a una lunga serie di attività analoghe, emerse<br />

nel corso di indagini e di inchieste parlamentari, realizzate nel corso degli anni dal<br />

SID prima e dal SISMI dopo, nel quale operavano, ad altissimi livelli, personaggi<br />

legati alla P2 e in ottimi rapporti con l'imputato Mannucci Benincasa.<br />

Veniva a questo punto affrontato il tema del movente perseguito e, al riguardo, si<br />

criticava l'ipotesi, fatta propria anche dal P.M., secondo cui le accuse al Gelli si<br />

sarebbero inserite nella più vasta strategia volta a realizzare la sostituzione di<br />

quest'ultimo,al vertice della Loggia P2, con Francesco Pazienza: a tale proposito si<br />

osservava, in primo luogo, che non era emerso alcun contatto fra costui e il Mannucci<br />

Benincasa, ed inoltre che la discordanza delle date (il Gelli era stato accusato dal<br />

Procuratore della <strong>Repubblica</strong> di Roma quale responsabile dell'omicidio del<br />

giornalista Mino Pecorelli già nel 1979, cioè in periodo anteriore a una costante e<br />

proficua collaborazione con il Pazienza, che non lasciava neppure intravedere una<br />

lotta di successione) contrastava decisamente tale ipotesi.<br />

Riteneva pertanto la Corte che il movente della condotta del Mannucci Benincasa<br />

fosse da individuare nell'oltranzismo filo atlantico ed anticomunista del medesimo,<br />

che, se in un primo momento lo aveva portato, pur diffidandone, a proteggere il Gelli,<br />

proprio perché costui era considerato garante della tutela di quelle forze le quali,<br />

anche in forma non convenzionale, combattevano il pericolo della vittoria delle<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!