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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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Giuseppe, Pazienza Francesco e Gelli Licio in ordine al delitto di calunnia, aggravato<br />

dalla finalità di eversione dell'ordinamento democratico e di assicurare l'impunità<br />

degli autori della strage della stazione di Bologna, calunnia realizzata tra l'altro con<br />

l'accreditamento di una pista internazionale, anche mediante il ritrovamento<br />

dell'esplosivo e dei MAB sul treno Taranto-Milano il 13 gennaio 1981.<br />

c) il terzo filone investigativo confluito nell'istruttoria condotta dal Giudice istruttore di Bologna<br />

riguardava una serie di reati che, con varie modalità e in tempi diversi, erano stati commessi allo<br />

scopo di inquinare le indagini relative alle stragi sopra indicate, con finalità di eversione<br />

dell'ordinamento costituzionale.<br />

3<br />

Veniva in considerazione, per i fini che qui maggiormente interessano, l'imputazione<br />

di calunnia aggravata elevata nei confronti di Ivano Bongiovanni, concernente le<br />

false incolpazioni, da parte di costui, di Valerio Viccei ed Angelo Izzo, allo scopo di<br />

screditarli mentre collaboravano con le autorità inquirenti, e così vanificare i loro<br />

contributi in merito all'individuazione dei responsabili della strage di Silvi Marina e<br />

di altri episodi terroristici.<br />

Si procedeva, inoltre, nei confronti di Massimo Carminati in ordine al delitto di cui<br />

all'art. 306 c.p., per aver promosso, in concorso con il Fioravanti, il Cavallini, la<br />

Mambro ed altri, una banda armata diretta a commettere una serie di attentati ed altre<br />

attività di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale, nonché per aver concorso<br />

con il Gelli, il Pazienza, il Musumeci e il Belmonte nei delitti in materia di<br />

detenzione e porto di armi e di calunnia aggravata correlati alla collocazione della<br />

valigia, contenente fra l'altro armi ed esplosivo, sul treno n. 514 Taranto Milano in<br />

data 13 gennaio 1981.<br />

Tali imputazioni erano state elevate successivamente rispetto a quelle contestate agli<br />

originari imputati, in quanto emerse a seguito delle dichiarazioni rese dall'esponen- te<br />

della c.d. "banda della Magliana" Maurizio Abbatino, divenuto collaboratore di<br />

giustizia dopo il suo arresto, avvenuto in Caracas il 24 gennaio 1992, e la successiva<br />

estradizione in Italia.<br />

Sempre all'operazione "terrore sui treni" si collegavano altre imputazioni, prospettate<br />

per la prima volta nelle richieste del P.M. al Giudice Istruttore in data 9 marzo 1992,<br />

a carico dell'odierno appellante Federigo Mannucci Benincasa e di Umberto Nobili,<br />

sia con riferimento al favoreggiamento di Augusto Cauchi, sia in relazione a<br />

violazioni commesse nella qualità di Direttore del Centro Sismi di Firenze, per non<br />

aver comunicato alle competenti autorità quanto a sua conoscenza in merito alle<br />

trame della Loggia P2 in Toscana e per aver rivelato la composizione dell'esplosivo<br />

utilizzato nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, sia infine, per aver,<br />

intromettendosi nelle indagini relative a tale episodio criminoso, compiuto vari atti di<br />

inquinamento delle indagini, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale. In<br />

tale quadro particolare rilievo assumeva l'invio, in concorso con Umberto Nobili, di<br />

una missiva anonima, con la quale si accusava falsamente Licio Gelli, Maestro<br />

venerabile della loggia massonica Propaganda 2, di essere coinvolto nell'omicidio di

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