SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica
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Giuseppe, Pazienza Francesco e Gelli Licio in ordine al delitto di calunnia, aggravato<br />
dalla finalità di eversione dell'ordinamento democratico e di assicurare l'impunità<br />
degli autori della strage della stazione di Bologna, calunnia realizzata tra l'altro con<br />
l'accreditamento di una pista internazionale, anche mediante il ritrovamento<br />
dell'esplosivo e dei MAB sul treno Taranto-Milano il 13 gennaio 1981.<br />
c) il terzo filone investigativo confluito nell'istruttoria condotta dal Giudice istruttore di Bologna<br />
riguardava una serie di reati che, con varie modalità e in tempi diversi, erano stati commessi allo<br />
scopo di inquinare le indagini relative alle stragi sopra indicate, con finalità di eversione<br />
dell'ordinamento costituzionale.<br />
3<br />
Veniva in considerazione, per i fini che qui maggiormente interessano, l'imputazione<br />
di calunnia aggravata elevata nei confronti di Ivano Bongiovanni, concernente le<br />
false incolpazioni, da parte di costui, di Valerio Viccei ed Angelo Izzo, allo scopo di<br />
screditarli mentre collaboravano con le autorità inquirenti, e così vanificare i loro<br />
contributi in merito all'individuazione dei responsabili della strage di Silvi Marina e<br />
di altri episodi terroristici.<br />
Si procedeva, inoltre, nei confronti di Massimo Carminati in ordine al delitto di cui<br />
all'art. 306 c.p., per aver promosso, in concorso con il Fioravanti, il Cavallini, la<br />
Mambro ed altri, una banda armata diretta a commettere una serie di attentati ed altre<br />
attività di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale, nonché per aver concorso<br />
con il Gelli, il Pazienza, il Musumeci e il Belmonte nei delitti in materia di<br />
detenzione e porto di armi e di calunnia aggravata correlati alla collocazione della<br />
valigia, contenente fra l'altro armi ed esplosivo, sul treno n. 514 Taranto Milano in<br />
data 13 gennaio 1981.<br />
Tali imputazioni erano state elevate successivamente rispetto a quelle contestate agli<br />
originari imputati, in quanto emerse a seguito delle dichiarazioni rese dall'esponen- te<br />
della c.d. "banda della Magliana" Maurizio Abbatino, divenuto collaboratore di<br />
giustizia dopo il suo arresto, avvenuto in Caracas il 24 gennaio 1992, e la successiva<br />
estradizione in Italia.<br />
Sempre all'operazione "terrore sui treni" si collegavano altre imputazioni, prospettate<br />
per la prima volta nelle richieste del P.M. al Giudice Istruttore in data 9 marzo 1992,<br />
a carico dell'odierno appellante Federigo Mannucci Benincasa e di Umberto Nobili,<br />
sia con riferimento al favoreggiamento di Augusto Cauchi, sia in relazione a<br />
violazioni commesse nella qualità di Direttore del Centro Sismi di Firenze, per non<br />
aver comunicato alle competenti autorità quanto a sua conoscenza in merito alle<br />
trame della Loggia P2 in Toscana e per aver rivelato la composizione dell'esplosivo<br />
utilizzato nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, sia infine, per aver,<br />
intromettendosi nelle indagini relative a tale episodio criminoso, compiuto vari atti di<br />
inquinamento delle indagini, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale. In<br />
tale quadro particolare rilievo assumeva l'invio, in concorso con Umberto Nobili, di<br />
una missiva anonima, con la quale si accusava falsamente Licio Gelli, Maestro<br />
venerabile della loggia massonica Propaganda 2, di essere coinvolto nell'omicidio di