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SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica

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.......….Così ho appreso che GELLI e i suoi accoliti, biechi quanto lui,<br />

compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi, quali le stragi di<br />

innocenti tra cui quella del treno "Italicus" e recentemente proprio quella<br />

della stazione ferroviaria di Bologna.<br />

...…….Quello stesso miserabile che tacita la propria coscienza, ammesso<br />

che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di conservare il proprio lussuoso<br />

tenore di vita o di finire i suoi giorni in una galera a scontare le decine e decine di<br />

omicidi, primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano FEDI.<br />

........ Pensi, Signor giudice, che quel Manrico DUCCESCHI, partigiano di cui<br />

accennavo ... era a conoscenza della verità, tutta intera, della vicenda GELLI-FEDI.<br />

Ed anche lui morì, stranamente suicida, nel 1948, in circostanze le cui spiegazioni<br />

non hanno mai soddisfatto nessuno.<br />

In dipendenza di questo scritto, MANNUCCI BENINCASA è chiamato a rispondere<br />

del delitto di calunnia pluriaggravata e continuata in danno di Licio GELLI per avere<br />

- sapendolo innocente, con scritto anonimo ed accreditandolo poi nella sua veste di<br />

Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze, in Bologna e Firenze nell'aprile del 1981 e<br />

successivamente - accusato lo stesso GELLI:<br />

a) di essere autore dei decine e decine di omicidi tra cui quello in danno<br />

di Silvano FEDI;<br />

b) di avere adombrato la responsabilità di Licio GELLI nel decesso di<br />

Manrico DUCCESCHI da lui ricollegato alla causale della morte del<br />

FEDI;<br />

e) di essersi reso responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di<br />

Bologna del 2 agosto 1980.<br />

Va senz'altro sgombrato il capo dall'ipotesi di reato configurata sub c), esclusa, in<br />

motivazione, anche dalla sentenza impugnata. <strong>La</strong> possibilità di ravvisare il reato<br />

rubricato, sotto il profilo in questione, non sussiste, non tanto per le ragioni esposte<br />

nella sentenza impugnata, o perché (sul punto del coinvolgimento di GELLI nella<br />

strage<br />

48<br />

di Bologna del 2 agosto) non viene esposto alcun fatto specifico contrario al vero (ma<br />

solo personali convinzioni tratte dalla lettura di giornali e da discorsi con amici, i<br />

"vecchi compagni"), ovvero perché non è provata l'innocenza dell'incolpato in<br />

relazione al delitto di strage, ma perché è provato il suo, sia pure indiretto,<br />

coinvolgimento proprio in quel delitto. Licio GELLI è stato, infatti, condannato - in<br />

concorso con altre persone (in particolare: Pietro MUSUMECI, Giuseppe<br />

BELMONTE, Francesco PAZIENZA e Giuseppe SANTOVITO 6 ), con sentenza

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