SENT. N. 34/2001 - La Privata Repubblica
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.......….Così ho appreso che GELLI e i suoi accoliti, biechi quanto lui,<br />
compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi, quali le stragi di<br />
innocenti tra cui quella del treno "Italicus" e recentemente proprio quella<br />
della stazione ferroviaria di Bologna.<br />
...…….Quello stesso miserabile che tacita la propria coscienza, ammesso<br />
che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di conservare il proprio lussuoso<br />
tenore di vita o di finire i suoi giorni in una galera a scontare le decine e decine di<br />
omicidi, primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano FEDI.<br />
........ Pensi, Signor giudice, che quel Manrico DUCCESCHI, partigiano di cui<br />
accennavo ... era a conoscenza della verità, tutta intera, della vicenda GELLI-FEDI.<br />
Ed anche lui morì, stranamente suicida, nel 1948, in circostanze le cui spiegazioni<br />
non hanno mai soddisfatto nessuno.<br />
In dipendenza di questo scritto, MANNUCCI BENINCASA è chiamato a rispondere<br />
del delitto di calunnia pluriaggravata e continuata in danno di Licio GELLI per avere<br />
- sapendolo innocente, con scritto anonimo ed accreditandolo poi nella sua veste di<br />
Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze, in Bologna e Firenze nell'aprile del 1981 e<br />
successivamente - accusato lo stesso GELLI:<br />
a) di essere autore dei decine e decine di omicidi tra cui quello in danno<br />
di Silvano FEDI;<br />
b) di avere adombrato la responsabilità di Licio GELLI nel decesso di<br />
Manrico DUCCESCHI da lui ricollegato alla causale della morte del<br />
FEDI;<br />
e) di essersi reso responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di<br />
Bologna del 2 agosto 1980.<br />
Va senz'altro sgombrato il capo dall'ipotesi di reato configurata sub c), esclusa, in<br />
motivazione, anche dalla sentenza impugnata. <strong>La</strong> possibilità di ravvisare il reato<br />
rubricato, sotto il profilo in questione, non sussiste, non tanto per le ragioni esposte<br />
nella sentenza impugnata, o perché (sul punto del coinvolgimento di GELLI nella<br />
strage<br />
48<br />
di Bologna del 2 agosto) non viene esposto alcun fatto specifico contrario al vero (ma<br />
solo personali convinzioni tratte dalla lettura di giornali e da discorsi con amici, i<br />
"vecchi compagni"), ovvero perché non è provata l'innocenza dell'incolpato in<br />
relazione al delitto di strage, ma perché è provato il suo, sia pure indiretto,<br />
coinvolgimento proprio in quel delitto. Licio GELLI è stato, infatti, condannato - in<br />
concorso con altre persone (in particolare: Pietro MUSUMECI, Giuseppe<br />
BELMONTE, Francesco PAZIENZA e Giuseppe SANTOVITO 6 ), con sentenza