Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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costituzionali. Nella sentenza n. 2 del 2004 questa Corte ha annullato una<br />
previsione statutaria che dava attuazione contraddittoria alla forma di<br />
governo prescelta, prevedendo una deroga alla regola simul stabunt, simul<br />
cadent che può caratterizzare la forma di governo c.d. “neoparlamentare”. E'<br />
evidente come, nel caso di specie, la previsione statutaria impugnata, non<br />
solo non prevede che la mancata approvazione del programma entro il<br />
termine di dieci giorni porti alcuna conseguenza sulla permanenza in carica<br />
del Presidente e del Consiglio, ma nemmeno inserisce alcun elemento di<br />
originalità o incoerenza rispetto al modello adottato: la norma si limita ad<br />
individuare un principio di correttezza nei rapporti che comunque il<br />
Presidente deve avere nei confronti del Consiglio, stabilendo l’obbligo di<br />
presentare tempestivamente al Consiglio sia il programma sia la formazione<br />
<strong>della</strong> Giunta.<br />
Questioni sollevate<br />
Sub 6)<br />
***<br />
Il ricorso del governo contesta la legittimità dell'art. 54 che prevede,<br />
al comma 1, il diritto di accedere ai documenti <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> senza obbligo<br />
di motivazione e che esclude, al comma 3, l'obbligo di motivazione degli<br />
atti amministrativi meramente esecutivi.<br />
Le previsioni impugnate:<br />
a) consentirebbero “un controllo non filtrato sull'attività<br />
dell'amministrazione”, con “finalità meramente emulative” e possibilità di<br />
intralciare inutilmente l'attività dell'amministrazione, in contrasto con l'art.<br />
97 Cost.;<br />
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