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Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil

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costituzionali. Nella sentenza n. 2 del 2004 questa Corte ha annullato una<br />

previsione statutaria che dava attuazione contraddittoria alla forma di<br />

governo prescelta, prevedendo una deroga alla regola simul stabunt, simul<br />

cadent che può caratterizzare la forma di governo c.d. “neoparlamentare”. E'<br />

evidente come, nel caso di specie, la previsione statutaria impugnata, non<br />

solo non prevede che la mancata approvazione del programma entro il<br />

termine di dieci giorni porti alcuna conseguenza sulla permanenza in carica<br />

del Presidente e del Consiglio, ma nemmeno inserisce alcun elemento di<br />

originalità o incoerenza rispetto al modello adottato: la norma si limita ad<br />

individuare un principio di correttezza nei rapporti che comunque il<br />

Presidente deve avere nei confronti del Consiglio, stabilendo l’obbligo di<br />

presentare tempestivamente al Consiglio sia il programma sia la formazione<br />

<strong>della</strong> Giunta.<br />

Questioni sollevate<br />

Sub 6)<br />

***<br />

Il ricorso del governo contesta la legittimità dell'art. 54 che prevede,<br />

al comma 1, il diritto di accedere ai documenti <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> senza obbligo<br />

di motivazione e che esclude, al comma 3, l'obbligo di motivazione degli<br />

atti amministrativi meramente esecutivi.<br />

Le previsioni impugnate:<br />

a) consentirebbero “un controllo non filtrato sull'attività<br />

dell'amministrazione”, con “finalità meramente emulative” e possibilità di<br />

intralciare inutilmente l'attività dell'amministrazione, in contrasto con l'art.<br />

97 Cost.;<br />

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