Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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propria volontà ai fini <strong>della</strong> partecipazione consentita dall’art. 117, comma 5,<br />
Cost. (in proposito si possono richiamare le regole di cui alla legge<br />
regionale <strong>della</strong> Toscana, n. 37 del 16 maggio 1994).<br />
E' sufficiente leggere la previsione di cui all'art. 5 <strong>della</strong> legge n. 131<br />
del 2003, che detta alcuni principi relativi alla partecipazione delle Regioni<br />
alla formazione degli atti comunitari, per constatare che la loro attuazione<br />
implica necessariamente l'intervento di una disciplina regionale di dettaglio.<br />
La norma statutaria si limita a stabilire un principio di riserva di<br />
legge per dettare tali discipline, ed è evidente come una simile norma sia<br />
rispettosa e in piena armonia con le norme <strong>della</strong> Costituzione.<br />
Questioni sollevate<br />
Sub 10)<br />
***<br />
Il ricorso del <strong>Governo</strong>, infine, contesta la ragionevolezza dell'art. 75,<br />
comma 4, dello Statuto, secondo cui la proposta referendaria di abrogazione<br />
di una legge o di un regolamento regionale è approvata “se partecipa alla<br />
votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se<br />
ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi”.<br />
La norma:<br />
a) sarebbe irragionevole ed incoerente perché determinerebbe il<br />
quorum di validità <strong>della</strong> consultazione referendaria con riguardo a un dato<br />
del tutto casuale e contingente, privo di qualsiasi significatività, essendo<br />
diversa la natura <strong>della</strong> consultazione referendaria rispetto alle elezioni<br />
regionali;<br />
b) l'irrazionalità sarebbe aggravata dalla prassi recente del<br />
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