Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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iserva di legge è primariamente riserva di legge statale.<br />
Il motivo di ricorso è infondato, in quanto:<br />
a.1) la norma statutaria non prefigura una situazione di disciplina a<br />
due livelli che di per sé escluda l'adozione delle altre possibili impostazioni<br />
<strong>della</strong> legislazione di coordinamento che il Parlamento dovrà approvare<br />
(sanando l’oramai triennale ritardo) ai sensi dell’art. 119, comma 2, Cost.<br />
La previsione statutaria è dettata con riferimento all’ipotesi <strong>della</strong> soluzione a<br />
due livelli che il legislatore nazionale adotterà nel fissare i princìpi di<br />
coordinamento di cui all’art. 119, comma 2, Cost. (così come espressamente<br />
ipotizzato anche da questa Corte nella citata sentenza n. 37 del 2004). Con<br />
riferimento a tale ipotesi lo Statuto <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> Toscana prevede che<br />
venga rispettato un principio di salvaguardia dell'autonomia degli enti<br />
locali, nel momento in cui stabilisce che la legge regionale farà salva la<br />
potestà degli stessi enti locali di istituzione dei tributi e nel momento in cui<br />
chiarisce che la legge regionale interverrà solo nell’ambito delle materie<br />
oggetto di riserva di legge;<br />
b.1) è evidente che nel contesto del nuovo Titolo V <strong>della</strong><br />
Costituzione, l'attribuzione alle regioni di competenze legislative<br />
concorrenti in materia di coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica e del<br />
sistema tributario (art. 117, comma 3) e del potere di stabilire e applicare<br />
tributi ed entrate proprie secondo i principi di coordinamento di cui al<br />
secondo comma dell'art. 119, ha reso non più attuale la tesi – singolarmente<br />
sostenuta dal <strong>Governo</strong> – secondo cui in materia tributaria la riserva di legge<br />
sarebbe da considerare una riserva di legge statale. Questa stessa Corte<br />
nella sentenza citata dal <strong>Governo</strong> ricorrente ha espressamente ammesso la<br />
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