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Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil

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) potrebbero anche determinare “difficoltà nella tutela<br />

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi da parte di<br />

controinteressati”, in violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e si porrebbero in<br />

contrasto coi principi costituzionali di trasparenza ed efficienza<br />

dell'amministrazione ed effettività <strong>della</strong> tutela contro i suoi atti;<br />

c) contrasterebbero con l’art. 3 Cost., perché porterebbero a differenti<br />

discipline nelle varie Regioni in relazione alla tutela delle posizioni<br />

soggettive dei singoli.<br />

d) non rispetterebbero comunque i confini dell'area normativa<br />

riconoscibile allo Statuto rispetto ad altre fonti regionali.<br />

Il motivo così dedotto avverso due distinte disposizioni risulta di<br />

dubbia ammissibilità (in quanto censura contestualmente due distinte<br />

disposizioni, senza che si possa individuare con chiarezza quali questioni di<br />

legittimità costituzionale sono riferite all’una o all’altra norma).<br />

Il motivo è comunque palesemente infondato in quanto:<br />

a.1) il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza<br />

motivazione costituisce principio pienamente coerente con le norme<br />

costituzionali che impongono l'imparzialità e la trasparenza <strong>della</strong> pubblica<br />

amministrazione. Si tratta di principio che si collega non soltanto con gli<br />

artt. 3 e 97 <strong>della</strong> Costituzione, ma anche con i principi del diritto<br />

comunitario nel cui ambito il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto a<br />

tutti senza l’obbligo di dimostrare un interesse giuridicamente rilevante da<br />

tutelare. Lo stesso legislatore statale ha previsto ipotesi di accesso ai<br />

documenti senza obbligo di motivazione (a partire da quello di cui all’art. 3<br />

del d. lgs. 24 maggio 1997, n. 39, in materia di tutela dell’ambiente).<br />

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