Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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) potrebbero anche determinare “difficoltà nella tutela<br />
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi da parte di<br />
controinteressati”, in violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e si porrebbero in<br />
contrasto coi principi costituzionali di trasparenza ed efficienza<br />
dell'amministrazione ed effettività <strong>della</strong> tutela contro i suoi atti;<br />
c) contrasterebbero con l’art. 3 Cost., perché porterebbero a differenti<br />
discipline nelle varie Regioni in relazione alla tutela delle posizioni<br />
soggettive dei singoli.<br />
d) non rispetterebbero comunque i confini dell'area normativa<br />
riconoscibile allo Statuto rispetto ad altre fonti regionali.<br />
Il motivo così dedotto avverso due distinte disposizioni risulta di<br />
dubbia ammissibilità (in quanto censura contestualmente due distinte<br />
disposizioni, senza che si possa individuare con chiarezza quali questioni di<br />
legittimità costituzionale sono riferite all’una o all’altra norma).<br />
Il motivo è comunque palesemente infondato in quanto:<br />
a.1) il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza<br />
motivazione costituisce principio pienamente coerente con le norme<br />
costituzionali che impongono l'imparzialità e la trasparenza <strong>della</strong> pubblica<br />
amministrazione. Si tratta di principio che si collega non soltanto con gli<br />
artt. 3 e 97 <strong>della</strong> Costituzione, ma anche con i principi del diritto<br />
comunitario nel cui ambito il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto a<br />
tutti senza l’obbligo di dimostrare un interesse giuridicamente rilevante da<br />
tutelare. Lo stesso legislatore statale ha previsto ipotesi di accesso ai<br />
documenti senza obbligo di motivazione (a partire da quello di cui all’art. 3<br />
del d. lgs. 24 maggio 1997, n. 39, in materia di tutela dell’ambiente).<br />
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