Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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dallo Stato e, dall’altro, come le norme impugnate – nel caso di specie – si<br />
mostrassero sostanzialmente coerenti con i principi <strong>della</strong> Costituzione di cui<br />
costituivano esplicitazione.<br />
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, risulta evidente<br />
come anche il ricorso, cui qui si resiste, impugni solo alcune norme<br />
“programmatiche” dello Statuto <strong>della</strong> Toscana, le cui formulazioni vengono<br />
criticate e contestate, nonostante si siano limitate a svolgere quel ruolo di<br />
esplicitazione e di indicazione delle aree di prioritario intervento<br />
istituzionale che ben possono costituire contenuto facoltativo dello Statuto.<br />
Si tratta, infatti, di norme che in nessun modo ledono le competenze dello<br />
Stato né violano le norme <strong>della</strong> Costituzione, e tanto meno si pongono in<br />
contrasto con l’armonia dell’ordinamento costituzionale. Basti osservare<br />
che le “finalità prioritarie” individuate dalle norme statutarie fanno<br />
riferimento non solo alle iniziative ed allo sviluppo delle attività legislative<br />
<strong>della</strong> <strong>Regione</strong>, ma anche – e soprattutto – all’esercizio delle competenze<br />
amministrative e regolamentari che la <strong>Regione</strong> può esplicare sia nell’ambito<br />
delle materie affidate alla sua competenza legislativa sia nell’ambito delle<br />
materie affidate alla competenza legislativa statale.<br />
Le questioni sollevate dal ricorso nei punti 1, 2, 3 e 4 sono, sotto<br />
questo profilo, non solo infondate, ma anche inammissibili, per la parte in<br />
cui contestano l’invasione di competenze legislative dello Stato che le<br />
norme impugnate non sono in grado, per la loro natura e per i loro<br />
contenuti, di ledere.<br />
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