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IL PROF. DOMENICO SINISCALCO - NUOVO MINISTRO DELL ...

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CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E PENSIONISTICA<br />

presso la Presidenza Nazionale dell’ANFI<br />

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE SU DUE PENSIONI<br />

La questione indicata sembrava<br />

aver trovato una definizione. La<br />

Corte dei Conti, con sentenza<br />

14/2003 QM, ha affermato che:<br />

«1) in ipotesi di fruizione di doppio<br />

trattamento di pensione non è<br />

consentito il cumulo della indennità<br />

integrativa speciale;<br />

2) il titolare di due pensioni ha<br />

diritto a percepire la indennità integrativa<br />

speciale sulla seconda pensione<br />

soltanto nei limiti necessari<br />

per ottenere l’integrazione della<br />

pensione sino all’importo corrispondente<br />

al trattamento minimo previsto<br />

per il Fondo pensioni lavoratori<br />

dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.)».<br />

Detta decisione, sulla quale<br />

l’INPDAP si basa per effettuare<br />

numerosi appelli, non trova consenzienti<br />

molti giudici, che ritengono<br />

una tale impostazione fuori da<br />

ogni logica.<br />

Tra le numerose sentenze che,<br />

ancora oggi, non seguono tale indirizzo<br />

ci sembra opportuno segnalare<br />

la n. 894/04 della Sezione Lazio,<br />

di cui si riporta la parte in diritto.<br />

«La proposta questione concerne<br />

la pretesa dell’interessata a<br />

vedersi riconosciuto il diritto alla<br />

Indennità Integrativa Speciale<br />

anche sul trattamento pensionistico<br />

di reversibilità (iscrizione n.<br />

4050488).<br />

La ricorrente obietta che la<br />

disposizione ex art. 99, 2° e 5° comma,<br />

del d.P.R. n. 1092/1973 non è<br />

più applicabile in quanto dichiarata<br />

incostituzionale dal Giudice delle<br />

leggi con sentenze nn. 566/1989 e<br />

232/1992.<br />

Il motivo del contrasto si appunta<br />

sul significato e la portata da attribuire<br />

alla clausola con cui si accompagna<br />

la declaratoria di incostituzionalità,<br />

che individua la ragione della<br />

violazione costituzionale (art. 36<br />

Cost.) nella mancata indicazione da<br />

parte del legislatore della “misura<br />

della retribuzione” oltre la quale<br />

diventano operanti l’esclusione ed il<br />

congelamento della I.I.S., clausola<br />

che, ad avviso dell’Amministrazione<br />

resistente, non elimina il divieto di<br />

cumulo del trattamento accessorio<br />

sino a quando non sarà intervenuto<br />

il legislatore a ridisciplinare la materia<br />

e, secondo il ricorrente, invece,<br />

non toglie efficacia alla declaratoria<br />

di incostituzionalità.<br />

Sul punto, se la declaratoria di<br />

incostituzionalità nei termini suindicati<br />

abbia o meno comportato la<br />

espunzione della norma che ne è<br />

stata l’oggetto dell’Ordinamento giuridico,<br />

si è sviluppato un vasto ed<br />

eterogeneo contenzioso articolatosi<br />

su ben tre interventi delle SS.RR. di<br />

questa Corte, finalizzati a salvare il<br />

divieto di cumulo dell’I.I.S., nell’assunto<br />

che il giudizio di costituzionalità<br />

non avesse eliminato dal sistema<br />

normativo il principio giuridico<br />

secondo cui la I.I.S. potesse spettare<br />

ad un solo titolo (cfr. SS.RR. n.<br />

100/1994, nn. 39-40/1997 e<br />

1/2000).<br />

La questione, prima della sentenza<br />

n. 1/2000 delle SS.RR., era<br />

tornata all’esame della Corte Costituzionale<br />

che, con l’Ordinanza n.<br />

438/98 del 14-25 dicembre 1998,<br />

pur negando di poter emettere pronuncia<br />

d’interpretazione autentica o<br />

correttiva di proprie precedenti decisioni,<br />

ha, tuttavia, precisato che il<br />

divieto di cumulo di due o più I.I.S.<br />

deve ritenersi venuto meno in forza<br />

delle sentenze nn. 566/1982 e<br />

232/1992, le quali hanno dichiarato<br />

l’illegittimità costituzionale del divieto<br />

generalizzato di cumulo del beneficio<br />

in discussione con altra analoga<br />

indennità, nella parte in cui la<br />

norma allora impugnata non fissava<br />

di Antonio Taviano<br />

un limite al di sotto del quale tale<br />

divieto non può essere operante e<br />

che era censurabile, dal punto di<br />

vista della legittimità costituzionale,<br />

la interpretazione giurisprudenziale<br />

formulata dalle sentenze nn.<br />

100/1994 e 39-40/1997 delle<br />

SS.RR. della Corte dei conti che,<br />

ritenendo ancora vigente nell’ordinamento<br />

il divieto di cumulo della<br />

I.I.S. con altra analoga indennità,<br />

aveva fatto – sostanzialmente – rivivere<br />

norme divenute inefficaci in<br />

conseguenza del loro annullamento<br />

da parte della Corte Costituzionale<br />

e, ciò, in contrasto con l’art. 136 della<br />

Carta Costituzionale che impone<br />

ai giudici, oltrechè al legislatore, di<br />

uniformarsi alla immediata cessazione<br />

di efficacia giuridica della norma<br />

illegittima (in conformità, l’Ordinanza<br />

della Corte Costituzionale<br />

15-21 novembre 2000, n. 517, che<br />

ha anche negato valore recettivo<br />

autonomo all’art. 130, ultimo comma,<br />

del d.P.R. n. 1092/1973, sul<br />

quale la sentenza n. 39-40/QM/97<br />

fondava, invece, la sopravvivenza<br />

del divieto di cumulo degli assegni<br />

accessori di quiescenza tra loro o<br />

con assegni di attività).<br />

Il Giudice delle leggi ha, quindi,<br />

definitivamente chiarito che le pronunce<br />

di incostituzionalità hanno<br />

determinato la caducazione delle<br />

norme che ne sono state oggetto, le<br />

quali non possono più trovare applicazione<br />

fino a quando il legislatore<br />

non ritenga di reintegrare la disciplina<br />

del cumulo fissando il limite della<br />

retribuzione oltre il quale il divieto di<br />

cumulo sarà, legittimamente, di<br />

nuovo operante.<br />

Ma l’inerzia del legislatore a tal<br />

riguardo può trovare una chiave di<br />

lettura nella normativa introdotta<br />

con l’art. 15, 3° comma, della legge<br />

23.12.1994, n. 724, che, dal 1° gen-<br />

Fiamme Gialle 7-8 / 2004 25

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